Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria, il vettore deve fornire prova rigorosa della invocata circostanza eccezionale.
Trasporto aereo – Reg. (CE) n° 261/2004
La Sentenza n. 987 del 1° ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, ha compiutamente affrontato il tema dell’onere probatorio incombente sul vettore che invochi una esimente ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Reg. (CE) n° 261/2004, al fine di sottrarsi dal pagamento della compensazione pecuniaria.
La vicenda processuale e decisione dell’Organo giudicante
La controversia traeva origine dalla richiesta di riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia in forza della quale la compagnia aerea era stata condannata al pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. (CE) n° 261/2004 (nella misura di € 400,00 per passeggero), oltre ad ulteriori voci di danno.
In punto di fatto, i viaggiatori avevano lamentato un ritardo di oltre 6 ore e mezza nell’esecuzione del trasporto aereo sulla tratta Copenaghen/Roma, mentre il vettore convenuto si era difeso sostenendo la riconducibilità del detto ritardo ad una circostanza eccezionale, inevitabile adottando qualsiasi criterio di diligenza nell’esecuzione della prestazione contrattuale, ovvero l’imprevedibile impatto di uno stormo di volatili con il velivolo (c.d. bird strike).
Il Giudice di Pace, nel ritenere fondate le pretese risarcitorie di parte attrice, condannava il vettore, il quale si vedeva pertanto costretto ad interporre appello avverso detta pronuncia.
Il gravame verteva, principalmente, sulla richiesta di riesame, sotto il profilo fattuale e probatorio, degli elementi posti a sostegno della richiesta di esonero della responsabilità da ritardo prolungato, nell’ottica dell’applicazione alla fattispecie concreta della previsione normativa di cui all’art. 5, comma 3, del Reg. (CE) n° 261/2004.
I viaggiatori, invece, resistevano all’avversa domanda di riforma rilevando la correttezza dell’operato del primo giudice laddove aveva ritenuto non sufficientemente provata l’esimente invocata dal vettore.
Tale tesi veniva sostanzialmente accolta dal Tribunale di Civitavecchia, il quale, nel ripercorrere la giurisprudenza comunitaria applicabile al caso controverso, faceva presente come la stessa andasse coniugata con quella interna (ivi compresa la normativa processualistica) in tema di onere probatorio.
In primis, il Tribunale evidenziava come fosse incontestato, tra le parti, il ritardo prolungato oggetto delle doglianze attoree. Tale ritardo risultava quindi idoneo, almeno astrattamente, a fondare la domanda di compensazione pecuniaria avanzata dai viaggiatori [Qualora si verifichi un ritardo superiore a tre ore per costante orientamento della giurisprudenza comunitaria trova applicazione l’art. 5 del regolamento che contiene disposizioni relative alle ipotesi di cancellazione del volo prevedendo per tale ipotesi il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7. La Corte di Giustizia ha, infatti, ripetutamente affermato che “i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch’essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del Regolamento” (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07 Ch. St., Ga. St. e Al. St. contro Co. Fl. GmbH e C-432/07St. 13óck e Co. Le. contro Air France SA; Corte di Giustizia, 5 Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11/11 Air France contro He.-Gerke Folkerts e Lu.- Te. Folkerts, con riferimento al volo con una o più coincidenze; Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, C581/10, Ne./De. Lu. AG e C -629/10 British Airways Easyiet e International Air Transport Association / Civil Aviation Authority).].
Aggiungeva l’Organo giudicante che l’art. 5, comma 3, del Reg. (CE) n° 261/2004, sarebbe risultato idoneo a paralizzare la domanda di indennizzo comunitario formulata dai viaggiatori laddove il vettore fosse stato in grado di provare la riconducibilità del ritardo prolungato a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Fatte tali premesse, il Tribunale valutava il corretto assolvimento dell’onere probatorio incombente sui soggetti coinvolti nella controversia, richiamando la normativa e la giurisprudenza interna [La prova di tali circostanze, come anche quella del mancato ritardo spetta alla compagnia aerea in applicazione dei criteri ordinari di riparto dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 cod. civ. e dell’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione consolidatasi, con plurime pronunce, senza più incertezze dal noto arresto delle Sezioni Unite del 2001. Peraltro proprio con riferimento ad un’.ipotesi simile a quella in esame la Corte di Cassazione ha chiarito che “un passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004″ (Cass. sez. 3 – Ordinanza n. 1584 del 23/01/2018)].
Mentre risultava provata la fonte negoziale della domanda attorea tramite produzione dei titoli di viaggio, il Giudicante non riteneva invece dimostrata la circostanza eccezionale invocata dal vettore a propria discolpa, giacché retta unicamente su documentazione di parte, di formazione unilaterale, oltre che priva di sottoscrizione [Nel caso di specie non vi è prova né dell’.adempimento, né del caso fortuito imprevedibile e neanche dell’.adozione delle misure utilizzate per limitare il ritardo, nonché della data di effettiva informazione dei passeggeri. La compagnia aerea convenuta si è limitata a depositare dei report e delle schermate di un data base interno alla società (…) dal quale dovrebbero risultare: l’impatto dei volatili con l’aereo deputato ad effettuare la tratta oggetto di causa, la sostituzione del velivolo e i ritardi a catena causati dall’evento. Tale documentazione è priva di sottoscrizione ed è di formazione unilaterale, pertanto a fronte di una specifica contestazione di controparte, operata nel caso di specie già in primo grado, non può acquisire valore probatorio. In tal senso si è pronunciata la Cassazione affermando che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell’onere probatorio”. Ciò “nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. sentenza n. 8290 del 27/4/2016). Tale conclusione deriva dell’applicazione di due principi fondamentali dal processo civile. Da un lato quello per cui le dichiarazioni di una parte del processo non hanno valore di prova a suo favore e dall’altro quello di cui al primo comma dell’art. 115 c.p.c., secondo il quale ciascuna parte ha l’onere di contestare “specificamente” (nella propria prima difesa utile) i fatti allegati dall’altra, se vuol evitare che essi debbano ritenersi “non contestati” e, dunque, provati perché incontroversi].
Veniva pertanto confermato l’obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria (nella misura già parametrata dal Giudice di Pace) a carico del vettore ed a favore dei viaggiatori.
Risvolti pratici della pronuncia giudiziale
L’art. 5, comma 3, del Reg. (CE) n° 261/2004, istituisce un meccanismo volto ad arrestare la presunzione di responsabilità a carico del vettore ai fini del pagamento della compensazione pecuniaria, laddove quest’ultimo dimostri la ricorrenza di un evento eccezionale, ossia non previsto e/o non prevedibile usando la normale diligenza, unitamente alla prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il disservizio.
La pronuncia del Tribunale di Civitavecchia ha il merito di evidenziare come la prova della summenzionata esimente, all’interno del nostro ordinamento giuridico, debba essere rigorosa ed oggettivamente apprezzabile.
In tal senso, alcun rilievo possono assumere, come correttamente rilavato nel caso di specie, meri report e schermate di un data base interno al vettore, trattandosi di documentazione di parte non avente alcun valore ufficiale e, come tale, inidonea a costituire prova in favore di chi l’ha prodotta a fronte di una specifica e tempestiva contestazione della sua controparte.
In tal senso, è richiesto al vettore uno sforzo ulteriore, avvalendosi, se del caso, della testimonianza del personale di bordo coinvolto nella vicenda, ovvero accompagnando la produzione della documentazione, attestante la riparazione del velivolo nell’immediatezza del sinistro, con la prova orale dei tecnici a tal fine incaricati.
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