La palpata breve non è reato: il caso del bidello di Roma

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La ragazza protagonista: “spero che la Procura faccia appello”
Secondo i giudici del Tribunale di Roma il fatto non integra il reato di violenza sessuale perché la palpata ai glutei è durata pochi secondi.
Non è dello stesso avviso la ragazza “vittima” della vicenda, che ha aggredito verbalmente i magistrati romani.

Tribunale Roma -sez. V- sentenza del 6-07-2023

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Indice

1. Il reato di violenza sessuale


La violenza sessuale è un reato commesso da chi utilizza in modo illecito la propria forza, la propria autorità o un mezzo di sopraffazione costringendo con atti, prevaricazione o minaccia (esplicita o implicita) a compiere o a subire atti sessuali contro la propria volontà.
A volte si definisce violenza carnale, o stupro, la parola stupro viene anche definita da alcune fonti come un generico atto sessuale imposto con la forza o la violenza.
La violenza sessuale è considerata un grave crimine dalla Corte Penale Internazionale e viene ufficialmente condannata dalle legislazioni nazionali dei Paesi facenti parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Quando la violenza viene usata durante i conflitti come mezzo per sottomettere e umiliare la popolazione dei territori occupati è considerata un crimine di guerra come definito dalla Quarta Convenzione di Ginevra nel 1949 e in seguito integrato ed esteso ai conflitti interni, soprattutto per in relazione “agli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi offesa al pudore”.
La Relazione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale che tratta il tema definisce la violenza sessuale (o stupro) come invasione:
L’autore invade il corpo di una persona con condotta risultante nella penetrazione, anche di ridotta entità, di ogni parte del corpo della vittima o dell’autore con un organo sessuale, o dell’apertura anale o genitale della vittima con ogni oggetto o ogni altra parte del corpo e l’invasione è eseguita con la forza, o con minaccia della forza o della coercizione, come quella causata dalla paura della violenza, della costrizione, della prigionia, dell’oppressione psicologica o dell’abuso di potere, contro le persone stesse o altre, o prendendo vantaggio di un ambiente coercitivo o contro persone incapaci di dare un genuino consenso.
Il concetto di invasione così espresso è ampio, ed è neutro rispetto al sesso. 


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2. I fatti in causa


La vicenda risale al 12 aprile 2022, quando, stando alle dichiarazioni della ragazza “vittima” dell’accaduto, oggi appena maggiorenne, il bidello l’avrebbe presa alle spalle infilando le mani dentro i pantaloni, palpeggiandole i glutei e facendole male.
Il bidello, da parte sua, avrebbe dichiarato che si è trattato di uno scherzo.
Molto poco gradito dalla giovane, che ha ribattuto che si scherza in due e, in quella occasione, l’uomo avrebbe agito in autonomia e, di conseguenza, il presunto “scherzo” è stato a senso unico.
A questo proposito il suo commento in merito alla recente sentenza del 6 luglio scorso emessa dal Tribunale di Roma, è caratterizzato da parole intrise di rabbia mista a una sorta di amarezza in relazione all’assoluzione dell’uomo. 

3. La decisione del Tribunale di Roma


Secondo i giudici, il palpeggiamento, durato una manciata di secondi, non integra il reato di violenza sessuale.
A loro avviso è convincente la tesi difensiva dell’atto scherzoso e quello che è accaduto può essere derubricato alla voce “manovra accidentale” , oppure “manovra maldestra” e “atto scherzoso”.
Sulla scia di questa posizione, è arrivata l’assoluzione del bidello perché “il fatto non costituisce reato”.
Sentenza che, come sopra accennato, ha scatenato l’ira della giovane protagonista, che ha definito la decisione del collegio giudicante “un’ingiustizia”.
Come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, la ragazza avrebbe dichiarato di avere sbagliato a fidarsi delle istituzioni, essendosi  sentita tradita due volte, una da parte della scuola, dove il fatto è accaduto, l’altra da parte del Tribunale.
Il Pubblico Ministero, aveva chiesto una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione ai danni dell’uomo.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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