>> Leggi lo schema di decreto sottoposto all’esame parlamentare
Indice
1. Art. 1
Propone di sopprimere la locuzione “di regola” dal c. 2, art. 2, del decreto n. 55, così da escludere il margine di discrezionalità, attualmente previsto, ai fini della determinazione dell’importo per rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto in materia di rimborso spese per trasferta.
2. Art. 2
Il c. 1 reca modifiche all’art. 4 del D.M. 55, relativo ai parametri generali per la determinazione del compenso per l’attività forense in sede giudiziale civile, amministrativa, e tributaria. Si prevede che il giudice, nella determinazione del compenso, debba tener conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati o diminuiti. Con la novella, oltre a espungere la locuzione “di regola”, si prevede che l’aumento possa applicarsi fino al 50%, in luogo dell’80%. Rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%, mentre viene soppressa la norma che prevede l’aumento fino al 100% e la diminuzione non oltre il 70% per la fase istruttoria. Si prevede l’incremento del compenso fino al 30% in caso di impiego di strumenti telematici che agevolino la consultazione o la fruizione degli atti depositati consentendo la ricerca testuale e la navigazione all’interno dell’atto e dei documenti allegati. Inoltre, si propone che i parametri fissati dalla tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applichino solo ai procedimenti aventi natura non contenziosa. Si introduce la possibilità di riconoscere, su richiesta, il compenso previsto per la fase di studio al legale che subentri nella difesa dopo la fase introduttiva. Si prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale. Inoltre, in ipotesi di responsabilità processuale “dichiarata”, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è diminuito del 75% (in luogo del 50%). La norma fa riferimento alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Resta invariata la diminuzione del 50% nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni indicate nella motivazione. Il c. 10-bis stabilisce che, nei giudizi dinanzi a TAR e Consiglio di Stato, il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sia aumentato sino al 50%, quando sono proposti motivi aggiunti. Si prevede che in ipotesi di ricorso incidentale il compenso sia aumentato del 20%. Per la fase cautelare monocratica, i compensi previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo in caso di svolgimento di ulteriori attività, rispetto alla mera formulazione dell’istanza cautelare. Per le controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo ovvero ai profitti attesi dall’aggiudicatario o dal soggetto escluso. Tali utili o profitti, secondo le novelle, si intendono di regola non inferiori al 10% del valore dell’appalto, quando non siano ricavabili dagli atti di gara.
3. Art. 3
Novella la disciplina dei compensi relativa all’attività penale. La modifica all’art. 12 del D.M. n. 55 prevede che, rispetto ai valori in tabella, l’aumento possa essere applicato fino al 50% (in luogo dell’80%), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%. Si prevede inoltre che:
- per indagini difensive particolarmente complesse e urgenti i compensi sono aumentati del 20%;
- per quanto concerne i procedimenti presso il Tribunale per i minorenni, nella determinazione dei compensi si utilizzano i medesimi parametri previsti per i procedimenti penali dalla tabella n. 15.
Per la materia penale è prevista una tabella unica, con una suddivisione in base all’autorità giudiziaria competente per singolo giudizio.
4. Art. 4
Novella la disciplina dei compensi relativa all’attività stragiudiziale. L’art. 18 del D.M. n. 55 stabilisce che i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione a ogni attività inerente l’affare, mentre la modifica specifica che i compensi siano liquidati per ogni parte, o fase autonoma, che compone l’affare. La modifica all’art. 19 prevede che, rispetto ai valori in tabella, l’aumento possa essere applicato fino al 50% (in luogo dell’80%), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50%. Si prevede che il compenso per l’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita sia aumentato del 30% per le fasi di attivazione e di negoziazione in ipotesi di accordo tra le parti. Rimane fermo il compenso per la fase di conciliazione. Viene sostituita la disciplina sulle prestazioni stragiudiziali relative agli affari di valore superiore a 520.000 euro, prevedendo che il compenso sia liquidato in base a una percentuale progressivamente decrescente al valore dell’affare, secondo quanto stabilito dalla tabella n. 25, come integrata dallo schema di decreto. Si propone di inserire un nuovo art. 22-bis il quale prevede che, in ipotesi di pattuizione di compensi a tempo, si tenga conto di un parametro, da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.
5. Art. 5
Prevede che le tabelle allegate al decreto n. 55 siano sostituite dalle tabelle allegate allo schema di decreto. Questo introduce una nuova tabella (n. 20-bis) per le attività relative all’accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. Riguardo ai valori riportati nelle tabelle, si prevede un aumento dei parametri di circa il 5%, a eccezione delle variazioni più cospicue, dei valori relativi alla fase introduttiva del giudizio dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Sono proposti incrementi (di circa il 26%, salvo arrotondamenti) dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al TAR.
6. Art. 6
Dispone che le modifiche al regolamento si applichino alle prestazioni professionali esaurite dopo l’entrata in vigore del provvedimento.
7. Art. 7
Individua la data di entrata in vigore del provvedimento nel 15mo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
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