La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17794 del 07/04/2017, ha statuito che parcheggiare sullo spazio riservato al soggetto disabile integra gli estremi del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p.
Orbene, la suddetta disposizione punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Dalla collocazione sistematica della disposizione de qua, emerge che il bene giuridico tutelato dalla stessa è rappresentato dalla libertà morale della persona offesa.
Nella sentenza in esame, la Corte analizza il caso di un soggetto che parcheggia la propria auto in uno spazio riservato ad una disabile, impedendo a quest’ultima di usufruire del parcheggio riservatole.
L’imputato viene ritenuto colpevole, sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello, del delitto di violenza privata, ex art. 610 c.p.; quindi, lo stesso propone ricorso per Cassazione.
Dunque, tra i vari motivi di ricorso, la Difesa dell’imputato rileva la violazione di legge, in particolare dell’art. 610 c.p.; nello specifico, si asserisce che il parcheggio di un’auto in uno spazio riservato non comporta l’ostacolo della marcia di un’altra autovettura e che, pertanto, non sussistano gli estremi del reato contestato.
Ebbene, il ricorso proposto viene dichiarato infondato e rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, la Cassazione dichiara la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato de quo in quanto il ricorrente, attraverso la sua condotta, ha impedito ha impedito all’avente diritto di parcare la sua autovettura nello spazio riservato a quest’ultimo.
Quindi, procedendo ad un’interpretazione estensiva dell’art. 610 c.p., è possibile affermare che la condotta dell’imputato viene inquadrata all’interno del concetto di “violenza”, uno dei due requisiti necessari ai fini della sussistenza del delitto de quo.
Nello specifico, la violenza si identifica un qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della sua libertà di determinazione e di azione.
Infatti, nel caso di specie, l’imputato, occupando uno spazio riservato, ha impedito alla persona offesa di parcheggiare la sua vettura.
Inoltre, applicando un’interpretazione teleologica all’art. 610 c.p., si può ritenere che parcheggiare in uno spazio riservato lede la libertà morale dell’avente diritto, bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame.
Ed ancora, bisogna precisare che la Cassazione, attraverso la sentenza de qua, supera un precedente giurisprudenziale, secondo cui sussiste il delitto di violenza privata nel caso in cui un soggetto parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo alla parte lesa di muoversi; (ex plurimis Cass. Pen. n. 21779/2006; Cass. Pen. n. 8425/2014).
Ebbene, nel caso in esame, la Corte ritiene la sussistenza del reato ex art. 610 c.p., nonostante non sia stata impedita in modo diretto la marcia di un’altra auto, bensì sia stato soltanto impedito all’avente diritto di posteggiare, a nulla rilevando la circostanza per cui quest’ultimo avrebbe potuto parcare in un altro posto.
In secondo luogo, la sentenza in esame merita attenzione in quanto essa propone un’interessante distinzione; in particolare, la Suprema Corte distingue il caso in cui si parcheggi su uno spazio dedicato “genericamente” al posteggio dei disabili, da quello in cui si parcheggi su uno spazio espressamente riservato ad una “determinata” persona disabile.
Dunque, nel primo caso, secondo la Corte, trova applicazione soltanto la sanzione amministrativa prevista dall’art. 158, comma 2, del Codice della Strada, poiché lo spazio in esame è riservato ad una pluralità di soggetti muniti di pass.
La suddetta disposizione, infatti, punisce chiunque parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.
Nel secondo caso, invece, ovvero quello in cui il parcheggio avvenga sullo spazio riservato ad un solo soggetto disabile, per ragioni attinenti al suo stato di salute, la Cassazione precisa che “alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino”, risultando, quindi, integrato il delitto di violenza privata.
Quindi, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 610 c.p. induce a ritenere che, al fine di tutelare la salute del singolo disabile, ex art. 32 della Costituzione, posteggiare l’auto nello spazio riservato a quest’ultimo, ove solamente a lui è consentito lasciare il mezzo, costituisce una condotta penalmente rilevante, riconducibile all’interno dell’art. 610 c.p.
Conseguentemente, alla luce di quanto sancito dalla Suprema Corte con la sentenza de qua, si può dedurre che parcheggiare nello spazio riservato ad una singola persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, integra il reato di “violenza privata”, di cui all’art. 610 c.p.
Dunque, è opportuno precisare che, in tali casi, troverà applicazione la sanzione penale della reclusione fino a quattro anni.
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