Parità di genere nelle quote delle Giunte comunali: l’art. 1 comma 137 Legge 7 aprile 2014 n. 56

Massima

L’atto di nomina sindacale degli assessori non può considerarsi atto politico tout court se non limitatamente alla scelta dei nomi, che può avvenire nell’ambito del partito o della coalizione che lo ha espresso, salvo lo statuto non preveda l’istituto del consigliere esterno. In tema di pari opportunità vi sono dei limiti al citato atto di nomina, che, benché sia libero nei fini e non soggetto all’obbligo di motivazione quale atto politico, deve rispettare, in ogni caso, beni di vita costituzionalmente protetti come quello tutelato dell’art. 51 Cost.. Nel caso in parola non risulta provata che l’azione amministrativa del Sindaco, atta a riequilibrare la parità di genere ― come prescritto dal comma 137 art.1 legge 7 aprile 2014 n.56 ― nell’ambito della giunta, sia stata esaustiva al punto da determinare inevitabilmente ed inequivocabilmente la scelta verso un altro componente di sesso maschile.

Sommario

La questione ruota intorno alla prova della effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge. In realtà la vicenda apre ad una problematica più rilevante che pone a confronto due principi costituzionali: da una parte l’art.51 co.1 ovvero la parità di dei generi ― nel caso di specie la garanzia che l’esercizio delle funzioni politico amministrative non sia precluso ad uno dei due generi ― dall’altra l’art.97 della Cost. ovvero il buon andamento della pubblica amministrazione nel senso che l’applicazione della prescrizione delle quote rosa, come nel caso che ci occupa, non può in alcun modo determinare un’interruzione dell’esercizio delle funzioni politico- amministrative. Il contemperamento dei due principi può risolversi dimostrando l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilità dalla legge. Le conclusioni a cui giungono i giudici di Palazzo Spada, che confermano le ragioni dei giudici di prime cure, ci consentono di cogliere la vera essenza dell’atto di nomina sindacale. È, infatti, indiscusso che il Sindaco costituisca, grazie al voto popolare, diretta espressione del corpo elettorale, questo non vale a rendere l’atto di nomina tout court un atto politico, tanto meno lo sottrae alla garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale.  La dottrina prevalente e la giurisprudenza (in dottrina Sandulli; Tar Lombardia, sez. Brescia, n.98/1992), da tempo, definiscono gli atti politici come atti che, per la loro causa obbiettiva, attengono a superiori esigenze di ordine generale riferentesi alla direzione suprema dello stato nella sua unità e che hanno lo scopo di tutelare, in situazioni contingenti, gli interessi della collettività e le istituzioni fondamentali dello stato. Il fondamento normativo di questi atti viene individuato nell’articolo 31 del R.D. n.1054/1924, il quale prevede l’inammissibilità del ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso atti e provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico. In tal senso gli atti politici si distinguono dagli atti amministrativi per l’estrema libertà del fine, che ne giustifica anche l’assenza di motivazione. Appare evidente che la nomina assessorile non realizza scelte di specifico rilievo costituzionale e politico, tanto meno contiene scelte programmatiche e fini da perseguire nell’azione di governo. L’elemento che può trarre in inganno è il rapporto fiduciario che lega i nominati assessori al nominante (Sindaco), il quale indubbiamente gode della più ampia discrezionalità nella scelta delle persone dei suoi assessori. Sotto questo aspetto la giurisprudenza differenzia l’atto di nomina in due profili: il primo profilo attiene all’aspetto politico, concretizzantesi nella scelta discrezionale dei nomi degli assessori, un secondo che si estrinseca nel rispetto del atto sindacale dei limiti dettati dall’ordinamento quale il fondamento ultimo del potere del Sindaco. Uno di tali limiti è quello della parità dei generi di cui all’art.51 co 1. La natura solo programmatica di questo principio ha trovato la con l’art. 1 co 137 della legge n.56 del 2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) la sua applicazione.  Assunto che il provvedimento sindacale quale atto politico ha dei limiti nella coerenza sistematica dell’ordinamento, che si concretizza nella necessità di colmare eventuali lacune e di comporre inammissibili situazioni di contraddittorietà oltre che di evitare qualsiasi elusione della norma, non si può che ritenere che l’impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere debba risultare in modo puntuale ed inequivoco e debba avere un carattere tendenzialmente oggettivo, non potendo situazioni soggettive o contingenti legittimare deroghe di alcun tipo. La circolare del Ministero dell’Interno, richiamata dall’appellante, al punto 3 ( Rappresentanza di genere), conferma l’interpretazione del giudice di secondo grado sottolineando che laddove vi sia difficoltà di individuare soggetti idonei o disponibili allo svolgimento delle funzioni assessorili, accertata dal Sindaco attraverso una preventiva e necessaria istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi, occorre che il provvedimento sindacale sia adeguatamente motivato in merito al principio della mancata applicabilità del principio di pari opportunità.

La circolare, inoltre, precisa che se lo statuto comunale non prevede la figura dell’assessore esterno e il consiglio comunale sia composto da un rappresentante di un unico genere, per l’attuazione del principio di parità, si dovrà procedere alle opportune modifiche statutarie che, in ogni caso, sono rimesse alla autonoma valutazione dell’ente.

Il Consiglio di Stato con questa pronuncia conferma una linea giurisprudenziale ormai consolidata in materia delle quote rosa affermando che neppure l’esigenza di non interrompere l’azione politico amministrativa, con l’intento di rispettare il principio del buon andamento di cui all’art.97 Cost., può giustificare una scarna attività sindacale atta alla ricerca degli elementi costituenti una giunta rispettosa del principio della parità di genere.

 

Giurisprudenza

  • Corte Cost. 5 aprile 2012 n.81
  • Tar Cagliari sez II 24 sent. novembre 2015 n. 1145;
  • Tar Reggio Calabria sez. I sent. 14 febbraio 2013 n.105;
  • . Tar Piemonte sez I 10 sent. gennaio 2013 n. 24
  • Tar Lombardia, sez Brescia, n.98 1992.

Bibliografia

  • Giur di Merito 2012 pag 944;
  • Foro amm. Tar 2008 pag.2862;
  • Giur. Cost 1998 pag 305.
  •  Diritto amministrativo Garofoli ed 2014
  • Diritto amministrativo Caringella ed. 2013;
  • Diritto Amministrativo Sandulli ed 2012;
  • L’equilibrio di genere negli organi politici di Stefania Leone Ed Franco. Angeli 2013

Sitografia

  • Quotidiano della P.A. 27 luglio 2014;
  • Relazione Corte dei Conti 2011

Sentenza collegata

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Avv. Lupi Marco

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