Parte il processo civile telematico: obbligatorietà del deposito telematico degli atti

AR redazione 04/06/14
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Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Il d.l. 18.10.2012, n. 179 che prevede ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, stabilisce  l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014.
L’art. 16-bis, 1° comma, dispone “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati”.

Da questa norma si evincono aspetti fondamentali per l’informatizzazione del processo civile:
l’obbligatorietà del deposito degli atti processuali presso i tribunali dopo la costituzione, pertanto ciò riguarderà essenzialmente le memorie, soprattutto a prescindere dall’autorizzazione ministeriale sull’idoneità dell’ufficio giudiziario all’utilizzazione delle tecnologie informatiche ai sensi dell’art. 51, della l. 133/2008.
Sorgono pertanto spontanee alcune domande.
Sarà possibile eseguire il deposito di altri atti diversi dalle memorie?
La costituzione a cui si riferisce la norma è solo quella di una delle parti tale da poter far rientrare anche il deposito per esempio della comparsa di risposta?
Qual è il momento preciso dell’avvenuto deposito telematico?
L’obbligatorietà dei depositi telematici non è ancora scattata eppure si registrano già alcuni provvedimenti giurisdizionali come ad esempio la sentenza del Tribunale di Milano, sez. IX, 5.3.2014, n. 3115 e il provvedimento del Tribunale di Foggia del 10.4.2014.
A questo quadro normativo va poi collegata anche la disciplina regolamentare sulle specifiche tecniche degli atti di cui al regolamento del 16.4.2014, pubblicate su G.U. Serie generale n. 99 del 30.4.2014, in relazione alla firma elettronica, nonché al deposito di atti e documenti con l’estensione per i file di posta elettronica. Infatti, il primo comma dell’art. 16 bis del citato decreto legge precisa “nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Una frase apparentemente innocua, ma tutti ricordano ancora quali rilevanti ripercussioni sono derivate da questa locuzione verbale in materia di notificazioni telematiche specialmente nell’ambito del processo societario di cui al d.lgs. 5/2003.

 

Alessandra Villecco

AR redazione

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