Parte sostanziale del giudizio: impedimento di salute

“L’impedimento di salute della parte sostanziale a proporre tempestiva opposizione al decreto monocratico è giuridicamente irrilevante non già avuto riguardo, in concreto, al tipo di patologia e al contenuto del certificato medico, ma, in radice, perché il termine processuale per l’opposizione al decreto monocratico è un termine di decadenza, che non può per legge subire nessuna sospensione o interruzione per ragioni soggettive”. Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia Amministrativa (7 aprile 2022, n. 435).

La decadenza nel codice civile

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha osservato che, ai sensi dell’art. 2966 c.c., la decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge. Infatti, il codice civile non prevede cause di sospensione, ovvero interruzione della decadenza. La decadenza si verifica a prescindere da impedimenti soggettivi della parte, i quali al contrario rilevano, in casi tassativi, in relazione al differente istituto della prescrizione.

Cosa può fare il giudice amministrativo rispetto al certificato medico

Non compete, per l’effetto, al giudice amministrativo, valutare nel merito la veridicità o attendibilità di un certificato medico, ovvero la natura dell’impedimento di salute, qualora invocati nella finalità di ottenere una rimessione in termini dopo una decadenza legale, in quanto la legge non consente che il termine di decadenza possa essere interrotto ovvero sospeso.

La deroga alla regola generale

Laddove la legge voglia derogare a tale regola generale, lo fa in modo esplicito, tramite una norma primaria specifica, come ad esempio accade con le leggi che, in via eccezionale e generalizzata, sospendono i termini processuali in occasione di eventi calamitosi. Ad esempio, come è avvenuto in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per un periodo limitato nel corso dell’anno 2020.

L’impedimento di salute nel processo amministrativo

Secondo il collegio, nel circoscritto contesto del processo amministrativo, l’impedimento di salute della parte o del difensore possono giustificare unicamente il differimento dei termini che non sono dichiarati dalla legge perentori e, pertanto, non sono imposti a pena di decadenza. Ad esempio, il differimento dell’udienza di discussione, ovvero dei termini di decadenza fissati dal giudice per adempimenti richiesti alle parti, sul presupposto che l’autorità la quale ha il potere di fissare un termine di decadenza, ha pure quello di consentire deroghe allo stesso.

Quando il giudice può operare valutazioni

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha quindi precisato che solamente per le finalità di rinvio dell’udienza per impedimento di salute della parte o del suo difensore, ovvero per il differimento degli adempimenti imposti dal giudice, compete al giudice medesimo di valutare la natura dell’impedimento, e la autenticità o l’attendibilità del certificato che lo attesti.

L’irrilevanza giuridica dell’impedimento di salute a proporre tempestiva opposizione

Pertanto, secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa, l’impedimento di salute della parte sostanziale a proporre tempestiva opposizione al decreto monocratico risulta giuridicamente irrilevante non già avuto riguardo, in concreto, al tipo di patologia e al contenuto del certificato medico, bensì, in radice, perché il termine processuale per l’opposizione al decreto monocratico è un termine di decadenza, il quale non può per legge subire nessuna sospensione o interruzione per ragioni di carattere soggettivo.

Il principio di leale collaborazione

Lo stesso collegio ha, infine, concluso che il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione di cortesia mossa dall’intento di velocizzare la decisione dei giudizi nell’interesse generale dei cittadini e delle imprese, di dare a tale comunicazione una risposta espressa e tempestiva.

Sentenza collegata

117859-1.pdf 175kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento