Mediazione obbligatoria: la partecipazione personale

Carlo Lunghi 02/09/24
Allegati

La sentenza 316/2024 del Tribunale di Firenze affronta un tema di grande attualità nell’ambito della mediazione obbligatoria: la necessità della comparizione personale delle parti e le conseguenze della delega a terzi senza giustificati motivi. La decisione, resa a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 149/2022, fa luce su un aspetto cruciale del procedimento di mediazione, fornendo importanti indicazioni per la prassi.

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Tribunale di Firenze – Sez. III Civ. – Sent. n. 316 del 30/01/2024

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Indice

1. La vicenda processuale

Il caso riguarda un’azione promossa da un consumatore per l’accertamento della nullità di un contratto di finanziamento tramite carta di credito revolving. Il Tribunale, ritenendo la materia rientrante nell’ambito dei contratti bancari e finanziari, ha disposto l’esperimento del tentativo di mediazione. Tuttavia, il ricorrente non è comparso personalmente, facendosi rappresentare da un terzo. La controparte ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancata comparizione personale senza giustificato motivo.

2. Mediazione obbligatoria: il quadro normativo

La sentenza richiama l’orientamento della Cassazione (Cass. 8473/2019 e 20643/2023), secondo cui nella mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, che possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale solo in presenza di apposita procura. Tuttavia, il Tribunale evidenzia la novità introdotta dall’art. 7 lett. h del D.Lgs. 149/2022, che ha modificato l’art. 8 D.Lgs. 28/2010, prevedendo la possibilità di delega a terzi solo in presenza di “giustificati motivi”.

3. La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Firenze, applicando la nuova normativa, ritiene che spetti alla parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei giustificati motivi per la delega, soprattutto in presenza di un’espressa eccezione della controparte. In mancanza di tali motivi, la parte rappresentata va equiparata a quella assente, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito chiarimenti né prodotto la procura, rendendo l’espletamento della mediazione non effettivo.

4. Considerazioni finali

La sentenza del Tribunale di Firenze rappresenta un importante precedente nell’applicazione della riforma della mediazione obbligatoria. Essa sottolinea l’importanza della partecipazione personale delle parti per consentire una valutazione completa delle peculiarità di ogni controversia e per sondare appieno le possibilità di definizione della lite. La decisione mira a scoraggiare pratiche elusive della mediazione, come la delega sistematica a terzi, ribadendo la centralità dell’istituto come strumento di risoluzione alternativa delle controversie.

Carlo Lunghi

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