La giurisprudenza ha precisato che, in mancanza di una procedura ad evidenza pubblica espressamente e dettagliatamente disciplinata, ove l’ente appaltante faccia ricorso a trattativa privata, ancorché “procedimentalizzata”, si può prescindere dalla rigorosa applicazione dell’art. 17 della legge n. 68/99 : riuslta quindi sufficiente che la prescritta dichiarazione, che va resa “preventivamente”, sia prodotta dall’impresa prima della conclusione della gara, caratterizzata da minor grado di formalità e che, per tale caratteristica, mal si presta ad essere “eterointegrata” dalla richiamata disposizione di legge.
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 180 del 4 febbraio 2008 emessa dal Tar Sicilia, Palermo
< Non appare invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente deduce che la cooperativa risultata aggiudicataria della gara sarebbe dovuta essere esclusa per non avere reso le dichiarazioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in considerazione del principio, costantemente affermato in giurisprudenza, in base al quale le prescrizioni contenute nell’art. 17 della legge n. 68/99 sono di cogente ed immediata applicazione, anche in difetto di specifica previsione della lex specialis.
Il Collegio ben conosce il principio, posto a fondamento di tale motivo di ricorso, affermato dalla giurisprudenza richiamata da parte ricorrente, ma ritiene che non sia invocabile nella fattispecie in questione.
Invero, come puntualmente affermato dalla sentenza del T.A.R. Sicilia, sez. di Catania, n. 409/07, tale principio non può trovare ingresso nelle gare informali indette nell’ambito di una trattativa privata.
Tale pronunzia si riallaccia alla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6368 del 15.11.2005, ove viene precisato che, in mancanza di una procedura ad evidenza pubblica espressamente e dettagliatamente disciplinata, ove l’ente appaltante faccia ricorso a trattativa privata, ancorché “procedimentalizzata”, possa prescindersi dalla rigorosa applicazione dell’art. 17 e sia sufficiente che la prescritta dichiarazione, che va resa “preventivamente”, sia prodotta dall’impresa prima della conclusione della gara, caratterizzata da minor grado di formalità e che, per tale caratteristica, mal si presta ad essere “eterointegrata” dalla richiamata disposizione di legge.
Applicando tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.>
A cura di*************i
REPUBBLICA ITALIANA
|
N.180/08 Reg. Sent.
|
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente
|
N.2257 Reg. Gen.
ANNO 2007
|
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 2257/07, Sezione III, proposto dalla alfa;
C O N T R O
– il Comune di SAN VITO LO CAPO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, non costituito;
E NEI CONFRONTI
Beta
PER L’ANNULLAMENTO
– del verbale di gara del 27.07.2007 nella parte in cui il Comune di San Vito Lo Capo ha escluso dalla gara per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, l’ATI ALFA
– nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008 il Primo Referendario avv.to **************;
Udito l’avv.to *************, per parte ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 7 novembre 2007, e depositato il successivo 15 novembre, le ricorrenti hanno impugnato il verbale di gara del 27.07.2007 nella parte in cui il Comune di San Vito Lo Capo ha escluso dalla gara per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, l’ATI ALFA, e nella parte in cui ha aggiudicato l’appalto alla BETA
In tale gravame vengono articolate le censure di: I) Violazione e falsa applicazione di legge; Eccesso di potere per errore nei presupposti; Eccesso di potere per travisamento. II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68 e dell’art. 38 lett. L del D. Lgs.vo 12.4.2006 n. 163.
Sostiene parte ricorrente, con il primo motivo, che la sua esclusione dalla gara, disposta dal Comune intimato, sarebbe illegittima in quanto, diversamente da quanto posto a fondamento della determinazione assunta, i documenti prodotti in sede di procedimento concorsuale dimostrerebbero il possesso delle iscrizioni richieste per la partecipazione alla gara. Con il secondo motivo deduce poi che la cooperativa risultata aggiudicataria della gara sarebbe dovuta essere esclusa per non avere reso le dichiarazioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
Il Comune e la controinteressata, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza di discussione, presente il procuratore delle ricorrenti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
I due diversi motivi di ricorso, con i quali vengono contestati determinazioni diverse assunte dal Comune intimato, devono essere distintamente trattati.
Con il primo motivo assume parte ricorrente che la sua esclusione dalla gara in questione sarebbe illegittima in quanto la documentazione prodotta sarebbe idonea a comprovare il requisito, espressamente richiesto, concernente l’iscrizione delle cooperative facenti parte dell’A.T.I. ricorrente all’Albo Regionale previsto dall’art. 26 L.R. n. 22/86.
Tale censura è fondata.
Le determinazioni assunte dall’amministrazione intimata sembrano fondate sul fatto che la lettera d’invito alla gara per cui è causa prevedeva la produzione del decreto d’iscrizione all’Albo Regionale previsto dall’art. 26 L.R. n. 22/86, mentre talune delle cooperative facenti parte dell’A.T.I. ricorrente hanno in realtà prodotto una certificazione, proveniente dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – presso il quale viene tenuto l’Albo Regionale previsto dall’art. 26 L.R. n. 22/86 – nel quale si attesta l’avvenuta iscrizione a tale Albo.
Ma tale posizione appare frutto di un rigido formalismo, privo di alcuna giustificazione, non potendosi non ritenere sufficiente a comprovare l’iscrizione all’Albo Regionale previsto dall’art. 26 L.R. n. 22/86, scopo a cui è diretta la prescrizione della lettere d’invito in esame, la certificazione, proveniente dalla stessa amministrazione deputata a regolamentare l’iscrizione all’Albo in questione, che attesta tale iscrizione.
Peraltro non può non evidenziarsi che la certificazione depositata offre comunque maggiori garanzie, circa il possesso del requisito richiesto, rispetto alla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che poteva essere prodotta in alternativa al decreto d’iscrizione; in tale situazione tutt’al più, l’amministrazione intimata avrebbe potuto chiedere l’integrazione dei documenti prodotti, ma non disporre l’esclusione dell’A.T.I. ricorrente.
Non appare invece fondato il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente deduce che la cooperativa risultata aggiudicataria della gara sarebbe dovuta essere esclusa per non avere reso le dichiarazioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in considerazione del principio, costantemente affermato in giurisprudenza, in base al quale le prescrizioni contenute nell’art. 17 della legge n. 68/99 sono di cogente ed immediata applicazione, anche in difetto di specifica previsione della lex specialis.
Il Collegio ben conosce il principio, posto a fondamento di tale motivo di ricorso, affermato dalla giurisprudenza richiamata da parte ricorrente, ma ritiene che non sia invocabile nella fattispecie in questione.
Invero, come puntualmente affermato dalla sentenza del T.A.R. Sicilia, sez. di Catania, n. 409/07, tale principio non può trovare ingresso nelle gare informali indette nell’ambito di una trattativa privata.
Tale pronunzia si riallaccia alla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6368 del 15.11.2005, ove viene precisato che, in mancanza di una procedura ad evidenza pubblica espressamente e dettagliatamente disciplinata, ove l’ente appaltante faccia ricorso a trattativa privata, ancorché “procedimentalizzata”, possa prescindersi dalla rigorosa applicazione dell’art. 17 e sia sufficiente che la prescritta dichiarazione, che va resa “preventivamente”, sia prodotta dall’impresa prima della conclusione della gara, caratterizzata da minor grado di formalità e che, per tale caratteristica, mal si presta ad essere “eterointegrata” dalla richiamata disposizione di legge.
Applicando tali principi, pienamente condivisi dal Collegio, il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.
In conclusione il ricorso deve essere accolto in parte e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato per la parte in cui ha disposto l’esclusione dell’A.T.I. ricorrente dalla gara in esame.
Anche in considerazione del parziale accoglimento del gravame il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto l’esclusione dell’A.T.I. ricorrente dalla gara in esame.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2008, con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati:
************** – Presidente
**************** – Primo Referendario
************** – Primo Referendario Estensore
___________________________Presidente
___________________________ Estensore
___________________________Segretario
Depositata in Segreteria il_4 febbraio 2008
Il Direttore della Sezione
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento