Particolare tenuità del fatto: illegittima l’esclusione dell’esimente per i reati senza un minimo edittale di pena detentiva

Redazione 22/07/20
La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile al reato di ricettazione attenuata, previsto dal secondo comma dell’articolo 648 del codice penale, e a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo
edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione.

Si legga anche:”La portata applicativa dell’art. 131 bis c.p. e la responsabilità degli enti”

L’illegittimità costituzionale della particolare tenuità del fatto

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 156 depositata martedì 21 luglio 2002 (relatore Stefano Petitti), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131-bis del codice penale, là dove non consente l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva e tuttavia è previsto un massimo superiore a cinque anni.

La Corte ha osservato che, con la scelta di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività. Per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l’applicazione dell’esimente.

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