Particolare tenuità del fatto: l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. innanzi al Giudice di Pace

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Con la Sentenza n. 13093/2016, V sezione, la Suprema Corte di Cassazione esclude la possibilità di invocare l’istituto previsto ex art. 131-bis c.p. “esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” nei procedimenti pendenti innanzi al Giudice di Pace.

 La Suprema Corte infatti precisava che in questi si applica la disciplina prevista dall’art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, da considerarsi norma speciale e pertanto prevalente rispetto a quella dettata dal codice penale.

La statuizione originava da un ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma.

Il magistrato lamentava che la Sentenza del Giudice di Pace di Palestrina, che dichiarava non doversi procedere nei confronti del Sig. T. G., ai sensi dell’art. 131-bis c.p., per la particolare tenuità del fatto, non specificava in modo alcuno l’imputazione, in aperta violazione dell’art. 546 c.p.p., né, tantomeno , motivava adeguatamente in ordine alla tenuità del fatto.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso, precisando che esiste un rapporto di specialità reciproca tra il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace e il procedimento penale ordinario; questo poiché: “intorno ad un nucleo fondamentale comune, ruotano una serie di istituti e riti speciali, funzionali alle esigenze proprie di ciascun procedimento, come dimostrato dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il quale costituisce la base normativa che conferma tale impostazione.”[1]

Ebbene, la Cassazione evidenziava dappoi che secondo tale disciplina, il fatto è di particolare tenuità  dal momento che in relazione all’interesse giuridico sotteso alla norma, sussiste l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, ovvero la sua occasionalità, nonché il grado della colpevolezza, pertanto, tali elementi non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento potrebbe arrecare alle esigenze di lavoro, di famiglia, di studio, o di salute della persona sottoposta ad indagini ovvero dell’imputato.

Proprio tale profilo di pregiudizio, estranea il disposto sopra spiegato dall’operatività dell’art. 131-bis c.p.p., essendo in questo caso totalmente non contemplato sia l’interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento, così come il suo diritto di veto, sia il diritto dell’imputato a rinunciare a detto istituto.

Invero, a mente del sopracitato articolo: “La punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma (con parametri valutativi quindi ulteriori rispetto all’elemento costituito, ai sensidell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, dal solo grado della colpevolezza), l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (anziché occasionale ex art. 34 cit.)”.[2]

Oltre al cristallino dato normativo, la pregiata statuizione traeva conferma dell’inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nei procedimenti per i reati di competenza del Giudice di Pace, dalla circostanza che il legislatore delegato non ha in effetti seguito l’invito suggerito dalla Commissione Giustizia della Camera, di valutare “l’opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 34 del d.lgs. 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame[3]ossia l’introduzione nel codice penale dell’art. 131-bis. 

L’occasione necessitava sul rilievo che la legge delega non conferiva tale potere, per cui, durante la fase di progettazione dell’art. 131-bis c.p., è lapalissiano come la soluzione corrente sia tollerare la coesistenza dei due istituti.

Alla luce di quanto sopra, la Corte annullava la sentenza impugnata rinviando al Giudice di Pace per un nuovo giudizio, ove dovrà essere applicato il principio di diritto secondo cui “la causa di esclusione della punibilità, di cui all’art. 131 bis cod. pen., non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, poiché in questi si applica la disciplina prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, da considerarsi norma speciale.” [4]

 


[1] Cass., sez. V pen., sent. 13093/2016 del 02.02.2016, p.2.

[2] Ididem, p.3.

[3] Ivi.

[4] Ivi. 

Sentenza collegata

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Dott.ssa Picaro Valeria

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