Particolare tenuità del fatto: per guida in stato ebbrezza

Redazione 06/09/18
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L’istituto della particolare tenuità del fatto è ricompreso tra le cause di non punibilità ed è previsto dall’art. 131 bis c.p, introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2016.

La Cassazione ha definito la particolare tenuità del fatto una causa di non punibilità atipica, poiché esige il contraddittorio e ha per l’imputato effetti pregiudizievoli, dal momento che la relativa pronuncia viene inserita nel casellario giudiziario.

L’articolo 131 bis c.p. prevede un giudizio articolato in una sequenza di valutazioni progressive, di carattere oggettivo e soggettivo, volte alla sempre più precisa ricerca di un bilanciamento degli interessi.

I quattro presupposti del giudizio di particolare tenuità del fatto

Il primo requisito è l‘accertamento della responsabilità penale dell’imputato. Il primo presupposto concerne la fase investigativa svolta dal Pubblico Ministero della responsabilità penale dell’imputato. Tuttavia, nel caso vi sia una remissione di querela prevale sull’art. 131 bis c.p., poiché evita l’accertamento penale.

Il secondo è il limite della pena previsto. La pena detentiva non può superare nel massimo i cinque anni oppure può essere data la pena pecuniaria sola  o congiunta a detta pena detentiva. Per il calcolo della pena fissata il giudice in termini negativi: non tiene conto delle circostanze comuni(attenuanti e aggravanti); non deve operare un bilanciamento delle circostanze ai sensi dell’art. 69 c.p. In termini positivi, invece, il giudice deve tenere conto delle circostanze ad effetto speciale e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa. Inoltre, il reato tentato sebbene non espressamente indicato nella norma deve essere ricompreso tra i reati per cui è applicabile la causa di non punibilità.

Il terzo requisito riguarda la particolare tenuità dell’offesa.  Per particolare tenuità dell’offesa si intendono  le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo.

Il quarto presupposto riguarda la non abitualità del comportamento. In detto genus vanno ricompresi i reati abituali costituiti da un insieme di condotte che singolarmente possono costituire o meno autonomi illeciti penali.  A parte i reati abituali che come è stato evidenziato ammettono la causa di non punibilità, il problema si pone per i reati connotati da condotte ripetute come: il reato permanente; reato continuato e il concorso formale di reati.

Il reato permanente si connota di una condotta persistente tale da offende il bene giuridico, in maniera continuativa, fino alla sua cessazione. In questi casi si ritiene che per la protrazione sia dell’offesa che della intenzione violativa del suo autore non possa accogliersi l’applicabilità della causa di non punibilità.

Il reato continuato si costituisce con condotte plurime, per tale motivo contrasta con la particolare tenuità del fatto.

Il concorso formale di reati,  ex art 81 c.p., produce maggiori problemi, essendo l’azione unica, ma plurime le violazioni. Anche in questo caso, poiché la norma dell’art. 131 bis c.p. fa riferimento ad “una sola condotta”, si ritiene che il concorso formale non vi rientri.

Orientamenti giurisprudenziali

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza numero 1989/2018 , ha assolto un uomo imputato della contravvenzione di cui all’articolo 186, comma 2, lettera b) e 2 sexies del Codice della Strada, in quanto non punibile ex art. 131-bis c.p.

Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che il tasso alcolemico, riscontrato in sede di accertamento, non era particolarmente elevato e che la sussistenza di un precedente specifico risalente nel tempo e non iscritto nel certificato del casellario non doveva essere eccessivamente enfatizzata.
La Corte ha così concluso: “le ragioni non sono sufficienti né da sole né unitariamente considerate ad escludere il fatto dal perimetro operativo della condizione di esclusione della punibilità del fatto”. Pertanto, deve essere applicato l’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis c.p., e il processo deve concludersi con l’assoluzione dell’imputato.

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