Particolare tenuità del fatto: le Sezioni Unite si pronunciano

Redazione 30/11/17

Particolare tenuità del fatto: profili processuali

Con la sentenza n. 53683 del 28 novembre, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate in materia di particolare tenuità del fatto, affermando che tale causa di esclusione della punibilità non è applicabile ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace. La Suprema Corte ha infatti evidenziato l’autonomia del giudizio penale di competenza del Giudice di pace, ricordando che il rinvio operato dall’art. 17 del d.lgs n. 274/2000 all’art. 411 c.p.p. è di tipo fisso, vale a dire che vengono espressamente richiamate solo le ipotesi di archiviazione ivi contemplate nel momento in cui il decreto relativo al giudizio de quo è entrato in vigore. Non può dunque ritenersi estensibile la disciplina generale e sopravvenuta in materia di archiviazione, prevista dal codice di rito in relazione al giudizio dinanzi al tribunale.

Il contrasto giurisprudenziale sull’art. 131 bis c.p.

In giurisprudenza si sono sviluppati due orientamenti principali. Il primo ritiene che l’art. 131 bis c.p. non sia applicabile al giudizio dinanzi al Giudice di pace, in quanto l’art.34 del succitato decreto, risponde alla ratio tipica del procedimento, ossia quella conciliativa che mira a mettere d’accordo le parti. Trattandosi di norma speciale, essa prevale sulle disposizioni contenute nel codice e nemmeno è stata abrogata dal sopravvenuto art. 131 bis c.p.

Altro orientamento, pur riconoscendo il rapporto di specialità tra le due fattispecie normative, ritiene diversamente che sarebbe illogico escludere l’operatività della causa di non punibilità in esame proprio in relazione ai fatti di minore lesività, quali quelli di competenza del Giudice di Pace. Inoltre, considerata la natura sostanziale dell’istituto, il medesimo deve essere applicato ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore. Peraltro, in applicazione dell’art. 7 Cedu nonché dell’art. 2, comma 4, c.p., la norma dovrebbe trovare applicazione altresì in via retroattiva, essendo norma di favore.

La soluzione delle Sezioni Unite

I giudici di legittimità hanno aderito al primo dei suesposti orientamenti, facendo leva sul diverso ruolo che è affidato alla persona offesa ai sensi, rispettivamente, dell’art. 131 bis c.p. e dell’art. 34 del d. lgs n. 274/2000. Infatti, la ratio delle disposizioni è deflattiva nel primo caso e conciliativa nel secondo, nell’ambito del quale è riconosciuto, a tale soggetto del processo, un potere di veto, al fine di incentivare la conciliazione delle parti. Questo aspetto rende i due procedimenti profondamente diversi tra loro; il che giustifica l’operatività di disposizioni normative diverse.

Sentenza collegata

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