Dai censimenti dell’ISTAT al 2020, si ricava che le imprese controllate da una persona fisica o da una famiglia coprono oltre il 75% del totale delle unità produttive con almeno 3 addetti, e circa il 64% di quelle con almeno 10 addetti. Alla crisi del grande capitalismo familiare, si è progressivamente sostituito un reticolo di piccole e medie imprese familiari diffuse sul territorio, che, secondo i dati dell’Osservatorio AUB, restituiscono maggiore occupazione, registrano una redditività più elevata, presentano un rapporto di indebitamento più basso. Tra le 100 aziende familiari più antiche al mondo, quindici sono italiane e cinque – Fonderie Pontificie Marinelli, Barone Ricasoli, Barovier&Toso, Torrini, Marchesi Antinori – sono tra le dieci più antiche in assoluto (96). Secondo una ricerca dell’Economist dell’aprile 2015, le imprese a controllo familiare rappresentano circa il 90% di tutte le imprese attive nel mondo. È del tutto naturale, pertanto, che il passaggio generazionale sia avvertito come uno dei momenti più spinosi, sotto il profilo emotivo, organizzativo ed economico, e che gli strumenti giuridici e fiscali per attuarlo impongano riflessioni serie e responsabili. L’abito da indossare per questa “ricorrenza” (il ricambio generazionale può essere visto come l’incipit di una vita nuova dell’azienda o dello studio) deve essere di taglio sartoriale: come ogni realtà possiede prerogative proprie e non omologabili, così ogni successione esige un ricamo su misura.
Il conferimento di azienda
Una delle confezioni più classiche e tradizionali è quella del conferimento dell’azienda in una società composta e gestita dai figli.
La donazione, come osservato in precedenza, è particolarmente “scivolosa”, nella prospettiva del figlio donatario, che deve schivare le frecce delle sopravvenienze attive e delle plusvalenze. Non solo: mediante il conferimento, il titolare può continuare a svolgere un controllo, seppure indiretto (ovvero tramite la detenzione della partecipazione nella società conferitaria) sulla gestione dell’azienda, avendo agio di verificare, nel tempo, l’opportunità o meno di un definitivo distacco. Se l’imprenditore scegliesse di conferire l’azienda nella società già esistente dei figli, per poi donare a questi le partecipazioni ricevute in contropartita, l’operazione godrebbe, ai fini delle imposte dirette, del regime di neutralità di cui all’art. 176 del TUIR, il cui primo comma recita: “I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale va[1]lore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei red[1]diti i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti”.
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