Con la seguente decisione, il T.A.R. Campania- Salerno ha dichiarato inammissibile un ricorso che non era stato depositato secondo quanto prescritto dal Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico di cui al D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di depositare il ricorso nella forma prescritta di documento informatico, limitandosi a depositare una copia informatica per immagine del ricorso in formato analogico.
Alla copia informatica del ricorso in formato analogico non era stata allegata alcuna procura alle liti, secondo le modalità stabilite dall’art. 8, comma 3, del Regolamento, ai sensi del quale “la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce:
a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce;
b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce”;
La procura ad litem era stata allegata dal ricorrente , in semplice fotocopia, esclusivamente alla “copia di cortesia” del ricorso , depositata peraltro in violazione del termine perentorio di cui all’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., dimezzato ai sensi dell’art. 120, comma 3, in relazione all’art. 119, comma 2, del medesimo codice.
Inoltre,la dichiarazione di asseverazione depositata agli atti non era riferibile alla procura, pur espressamente menzionata, non risultando questa depositata alla data della suddetta dichiarazione né allegata a quest’ultima.
CONVEGNO FORMATIVO
Le nuove linee guida
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento