E’ questo il principio con cui il TAR Lombardia con l’ordinanza in commento ha sospeso la revisione di una patente di guida, poiche’ l’art. 126 bis, terzo comma, D.Lgs. n. 285/92 dispone che ogni variazione di punteggio debba essere comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e nel caso specifico il ricorrente non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti.
N. 01425/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02450/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2450 del 2010, proposto da:
+++, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vipacco, 21;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia 1;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n.2/7970/i del 28 luglio 2010, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida n. MI5050231A;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. ***************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
considerato, ad un primo sommario esame delle deduzioni e dei documenti di causa, che:
l’art. 126 bis, terzo comma, D.Lgs. n. 285/92 dispone che ogni variazione di punteggio deve essere comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
nel caso in esame, il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione successiva a quella del 3 aprile 2008 che individuava un punteggio residuo di quindici punti e lamenta, in particolare, l’omessa comunicazione dell’ulteriore decurtazione che ha determinato l’esaurimento del punteggio;
tale omissione – che risulta allo stato avvalorata dalla inottemperanza all’ordinanza istruttoria della sezione – concreta il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti;
in tale quadro deve ritenersi illegittima la disposta revisione della patente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 aprile 2011.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 700,00 oltre IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
*****************, Presidente, Estensore
*********************, Referendario
*************, Referendario
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IL PRESIDENTE ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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