L’estinzione del reato, per esito positivo della messa alla prova, non pregiudica di norma l’applicazione della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione
Il Tribunale di Firenze, dichiarando l’estinzione del reato di cui all’art. 186 comma 2 e 2 sexies CdS contestato all’imputato per esito positivo della prova, gli applicava la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, sostenendosi che, in caso di esito positivo della messa alla prova, competente a irrogare la sanzione accessoria della patente di guida è esclusivamente il Prefetto, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità.
Potrebbero interessarti anche:
- Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici, la sospensione della patente non opera nel caso di proscioglimento ex art. 131-bis c.p.
- Nel caso di estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione ovvero della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada
- Cosa può comportare il fatto che l’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva della pena differisce dalla revoca della sentenza di condanna disposta ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto fondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere affermato che l’art. 168 ter cod pen prevede espressamente che l’estinzione del reato, conseguente all’esito positivo della messa alla prova, non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, facevano presente come, nel caso in esame, la legge stabilisca espressamente che segue all’accertamento del reato l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato (art. 186, secondo comma, lett. c) CdS).
Il Supremo Consesso, di conseguenza, alla stregua di quanto appena esposto, annullava la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui era stata disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e non era stata ordinata la trasmissione degli atti al Prefetto.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi postulato che l’estinzione del reato, per esito positivo della messa alla prova, non pregiudica di norma l’applicazione della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
Si afferma difatti in tale pronuncia che l’estinzione del reato, conseguente all’esito positivo della messa alla prova, non pregiudicando l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, stante quanto preveduto dall’art. 168-ter cod. pen., fa si quindi che lo stesso discorso vale anche quando, all’accertamento del reato, segua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato, visto quanto disposto dall’art. 186, secondo comma, lett. c) CdS.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di questo approdo ermeneutico, sostenere per contro l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, qual è quella della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato, ove il reato sia stato estinto per esito positivo della prova.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
Volume consigliato
La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali:
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento