Patologia e causa di servizio (Cass. n. 18651/2012)

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Massima

Il termine di sei mesi, ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, comincia a decorrere dal momento in cui il prestatore di lavoro percepisce in maniera concreta la gravità dell’affezione. 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 30  ottobre  2012, n. 18651 i giudici di legittimità sono intervenuti in materia di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, dopo che la ricorrente aveva adito il Tribunale affinché, accertata la dipendenza della causa di servizio delle malattie denunciate, si provvedesse alla condanna, per la convenuta società, della corresponsione dell’equo indennizzo (1).

L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda, contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, dagli enti datori di lavoro ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica.

Consiste, pertanto, in una indennità “una tantum” di entità variabile a seconda della gravità della malattia e commisurata alle funzioni oltre che al livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda.

Il beneficio è concesso solo dietro presentazione di domanda da parte dell’interessato (o dei sui eredi) entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso.

L’art. 38 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716 che prevede a carico del lavoratore l’onere della presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio (ovvero del rapporto causale fra il servizio e la menomazione dell’integrità fisica) entro”sei mesi dalla data in cui si e verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia”.

Secondo recente giurisprudenza (2) la tempestività della domanda di equo indennizzo non è, quindi, sufficiente: il relativo diritto si prescrive, infatti, se non è stata presentata preventivamente e tempestivamente la domanda di riconoscimento della causa di servizio che, dell’equo indennizzo, è presupposto logico e giuridico.

Soltanto nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il termine di decadenza non è applicabile (ex art. 38).

 

2.     La fattispecie

In esito all’istanza della dipendente si era rilevata la dipendenza da concausa di servizio efficiente e determinante delle denunciate patologie.

Contestualmente, però, poiché erano trascorsi più di 6 mesi tra il momento della diagnosi delle malattie denunciate e la citata istanza, si dichiarava che era intervenuta, nelle more, la decadenza.

Il Tribunale, in prima istanza, aveva accolto la domanda della ricorrente.

In secondo grado la Corte d’Appello accoglieva il ricorso della società, ritenendo verificatasi la decadenza semestrale ex art. 38 DM del 19 dicembre 1958, n. 2716.

Ciò in quanto dal momento della diagnosi delle denunciate patologie (3) e la proposizione della istanza erano trascorsi più di sei mesi.

La ricorrente propone ricorso in Cassazione prospettando tre differenti motivi di ricorso.

Resiste con controricorso la società.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e la falsa applicazione della Legge n. 564 del 1981, articolo 11, nonchè delle successive norme di attuazione, del Decreto Ministeriale 2 luglio 1983, n. 1622, in particolare articolo 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 113 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito di diritto, è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Con il terzo motivo di ricorso è prospettata insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.

 

 

3. Conclusioni

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento provvede all’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso.

Dichiara inammissibile il primo motivo; cassa l’impugnata sentenza in ordine agli accolti motivi, rinviando alla Corte d’Appello in differente composizione anche per quanto concerne le spese del giudizio.

Si legge testualmente nella decisione de qua, ricordando precedenti sul tema (4) che “il termine di sei mesi stabilito per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio decorre dal momento in cui il lavoratore percepisce in modo concreto la gravità dell’affezione”.

La Corte d’Appello aveva, quindi, l’obbligo di valutare (5) se vi fosse oppure no la conoscenza nonché la consapevolezza (da parte dell’interessato) della gravità della stessa infermità.

In tal senso la motivazione della sentenza è scarna sul punto, poiché i giudici d’appello si sono limitati a rilevare che erano trascorsi “più di sei mesi” dal momento della diagnosi delle malattie, senza, però, esaminare, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, la questione della conoscenza da parte della ricorrente, della natura e della gravità della malattia.

Da ciò ne consegue, secondo la Corte, l’accoglimento del ricorso, per quanto concerne i sopra menzionati motivi di cui ai punti 1 e 2.

 

 

Giurisprudenza generale sul tema

L’equo indennizzo ha come presupposto (logico e giuridico) il riconoscimento della “causa di servizio” (quale riconoscimento del rapporto fra il servizio e la menomazione dell’integrità fisica).

Il termine per presentare questa preliminare domanda è fissato (in via generale) in “sei mesi dalla data in cui si e verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia”.

La tempestività della domanda di equo indennizzo non è di per sè sola sufficiente ai fini considerati, essendo preliminare alla stessa, e presupposto del riconoscimento del diritto stesso, l’inoltro di preventiva e tempestiva domanda di riconoscimento della causa di servizio da parte dell’interessato, nel termine semestrale dalla conoscenza dell’infermità.

Ed invero, il Decreto Ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, articolo 38 (che riproduce per il personale dell’Ente (Omissis) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, articolo 36), nel disciplinare il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, propedeutico a quello per l’equo indennizzo (cfr. Cass S.U. 5536/91), stabilisce che “per conseguire il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, fuori dei casi di infortunio o di malattia professionale, il dipendente deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura della malattia, presentare domanda scritta al direttore centrale o al direttore compartimentale competente…”.

Soltanto nell’ipotesi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il termine di decadenza previsto dall’articolo 38 (per espressa disposizione) non è applicabile. Il termine per presentare la domanda di equo indennizzo, poi, presuppone che sia stato emesso il provvedimento di riconoscimento della “causa di servizio” (Cass. Civ., sez. lav., 20 settembre 2012, n. 15878).

 

Il termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento di una infermità del pubblico impiegato come dipendente da causa di servizio decorre solo quando l’impiegato abbia avuto piena conoscenza degli effetti invalidanti collegati all’infermità stessa, benché alcune minori patologie che costituiscono un antecedente dell’infermità “de qua” gli fossero note in precedenza (Consiglio Stato, sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5312).

 

La mera consapevolezza di essere affetto da una patologia non comporta per il dipendente l’onere di proporre la domanda nel termine semestrale, giacché, da un lato, sarebbe contrario a logica ritenere che il dipendente, appena abbia contratto una malattia, debba proporre la domanda di accertamento della causa di servizio esponendo con ciò l’amministrazione a una serie di domande di accertamento basate sulla mera insorgenza della malattia, senza alcun collegamento con la necessaria dipendenza di quest’ultima da causa di servizio, dall’altro, si deve considerare che l’art. 36 d.P.R. n. 686 del 1957, fa decorrere il termine semestrale non dalla mera conoscenza dell’infermità, bensì dalla consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio e ciò proprio per evitare la proliferazione di procedimenti amministrativi palesemente infondati o basati sulla mera verificazione di una malattia ascrivibile ad eventi della vita quotidiana o comunque non riferibili al lavoro prestato (Consiglio Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3720).

 

È consolidato il principio giurisprudenziale per cui l’individuazione del “dies a quo” per la presentazione della domanda di riconoscimento di un’infermità per causa di servizio va operata con riferimento non tanto ad un dato della realtà oggettivamente noto o conoscibile come è l’infermità in sè considerata, quanto ad un rapporto fra l’infermità stessa ed il soggetto portatore, privilegiando l’aspetto conoscitivo di quest’ultimo, rispetto al quale vengono in evidenza la conoscenza della natura della malattia, delle cause che vi concorsero e delle cause che la produssero così da fornire al dipendente la percezione, in concreto, della gravità del male (Consiglio Stato , sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1474).

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

_________ 

(1) Così come quantificato nella consulenza tecnica.

(2) Cassazione Civile, sez. lavoro, 20 settembre 2012, n. 15878, con commento di Moramarco L., in http://www.nuovefrontierediritto.it/lindennizzo-per-le-malattie-professionali/

(3) Nello specifico trattatasi di artrosi deformante della sincodrosi iliaca, osteoporosi degli arti inferiori, lombo sciatalgia, nevrosi ansioso – depressiva.

(4) Cfr. Cass. civ. n. 5126/2007; Cass. civ. n. 8667/2003.

(5) Nell’ambito della indagine concernente il decorso o meno del termine per la richiesta dell’equo indennizzo.

Sentenza collegata

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