Patrocinio gratuito: inammissibile in mediazione

Redazione 05/02/18
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Patrocinio gratuito e mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Roma ha dichiarato che il patrocinio a spese dello Stato non è ammissibile in relazione ai procedimenti di mediazione obbligatoria. La questione, affrontata con provvedimento dello scorso 11 gennaio, è rimasta infatti intoccata dal Legislatore. Nel caso di specie, all’esito di un procedimento di mediazione obbligatoria, il Professionista che ha svolto l’attività difensiva, domandava la liquidazione del compenso spettantegli per la prestazione fornita.

Il procedimento, posto come condizione di procedibilità della successiva impugnazione di una delibera assembleare, si concludeva peraltro in modo positivo, in quanto le parti raggiungevano un accordo.

Gli orientamenti della giurisprudenza

La pronuncia del Tribunale di Roma, adottata peraltro dal Presidente dell’ufficio giudiziario, si pone in contrasto con l’orientamento maggioritario sviluppatosi  in seno alla giurisprudenza di merito, restringendo in tal modo, la possibilità di accedere al beneficio del gratuito patrocinio in relazione ai soli procedimenti giudiziali. Di fatto, il giudice romano ha fatto un’applicazione letterale del dato normativo, in assenza di una disposizione ad hoc che disciplini i rapporti tra patrocinio a spese dello Stato e procedimenti di mediazione.

In particolare, il Tribunale ritiene che non vi è alcuna norma che attribuisce allo Stato degli oneri di spesa per l’attività di mediazione e che il legislatore, quando ha inteso prevedere tale onere, lo ha espressamente stabilito (si pensi alle disposizioni relative alle liti transfrontaliere); inoltre, tra le parti in mediazione, sussisterebbe il vincolo della solidarietà.

Per approfondire, leggi I tempi di liquidazione del gratuito patrocinio

La tesi si pone indubbiamente in forte dissonanza rispetto alle interpretazioni costituzionalmente orientate delle disposizioni di cui al DPR n. 115/2002, fornite ad oggi dalla maggior parte dei giudici di merito.

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