Patrocinio a spese dello Stato: estensione alla procedura di liquidazione controllata

Lorena Papini 09/07/24
Allegati

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata. Questa decisione ha importanti implicazioni per il sistema di giustizia italiano, specialmente per quanto riguarda la tutela dei diritti dei creditori nelle procedure concorsuali.

Corte Costituzionale -sentenza n. 121 del 4-07-2024

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Indice

1. Contesto normativo e fatti di causa: il patrocinio a spese dello Stato


La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal giudice delegato del Tribunale ordinario di Verona, sezione seconda, nel procedimento di liquidazione controllata nei confronti di Settimo Costruzioni srl. Il giudice delegato ha contestato gli articoli 144 e 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, i quali regolano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella parte in cui non includono la procedura di liquidazione controllata.
La liquidazione controllata, secondo il giudice rimettente, è analoga alla liquidazione giudiziale sotto diversi aspetti, inclusa la finalità di soddisfacimento dei creditori tramite la liquidazione del patrimonio del debitore. Tuttavia, a differenza della liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata non prevede l’automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato in caso di mancanza di attivo, creando una disparità di trattamento ingiustificata.

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2. Questioni di legittimità costituzionale


Il giudice rimettente ha sottolineato come la mancata estensione del patrocinio a spese dello Stato alla liquidazione controllata comprometta il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione. Questo diritto prevede che tutti, anche coloro che non hanno mezzi economici, possano difendersi in giudizio.
La disparità di trattamento tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata è stata considerata irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Entrambe le procedure, pur con differenze nei soggetti interessati, hanno scopi e strutture analoghe, giustificando un trattamento uniforme riguardo al patrocinio a spese dello Stato.

3. La decisione della Corte Costituzionale


La Corte ha ritenuto ammissibili le questioni sollevate e ha riconosciuto che la disparità di trattamento tra le due procedure concorsuali viola il diritto di difesa e il principio di uguaglianza. Ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme contestate nella parte in cui non estendono il patrocinio a spese dello Stato alla liquidazione controllata.
Con questa sentenza, la Corte Costituzionale ha garantito che anche nella procedura di liquidazione controllata, il difensore potrà essere retribuito a spese dello Stato quando il giudice delegato dichiara la mancanza di attivo per le spese. Questo allineamento normativo assicura una maggiore tutela dei diritti dei creditori e dei debitori, contribuendo a un sistema giuridico più equo e inclusivo.

4. Conclusione


La sentenza n. 121 del 2024 rappresenta un passo significativo verso la parità di trattamento nelle procedure concorsuali e la piena attuazione del diritto di difesa. Estendendo il patrocinio a spese dello Stato alla liquidazione controllata, la Corte Costituzionale ha rimosso un’importante disparità normativa, garantendo che anche le procedure minori possano beneficiare delle stesse tutele riservate alle liquidazioni giudiziali. Questa decisione rafforza il principio di uguaglianza e contribuisce a un sistema di giustizia più giusto e accessibile per tutti i cittadini.

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