Patteggiamento e confisca del denaro derivante dalla cessione di sostanze stupefacenti

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In tema di patteggiamento, per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro – che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti e non il prezzo del reato  – trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l’esistenza di un nesso pertinenziale con l’illecito, che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire l’agevolazione di nuovi fatti criminosi.

(Annullamento senza rinvio)

(Orientamento confermato)

[Normativa di riferimento: C.p.p. art. 444 e ss.; c.p. art. 240 c.p.; art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990; art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella legge n. 356 del 1992 (ora: art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990 ndr.)]

Fatto

Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 31.5.2017, il Tribunale di Foggia applicava all’imputato la pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, disponendo la confisca e distruzione della sostanza stupefacente e del denaro in sequestro.

Motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi: a) con il primo motivo si censurava la decisione nella parte in cui il Giudice aveva disposto la confisca facoltativa del denaro in sequestro, nonostante non risultasse dimostrato che la somma fosse provento di attività delittuose ed avendo l’imputato ampiamente giustificato il possesso della somma quale provento di attività lavorativa; b) con il secondo motivo si censurava la decisione nella parte in cui il Giudice non aveva motivato sul perché l’accordo sulla pena era accoglibile in quanto certa la responsabilità dell’imputato.

Valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo e riteneva infondato il secondo alla luce delle seguenti considerazioni.

Analizzando per primo il secondo motivo di ricorso, il Supremo Consesso richiamava il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione rilevandosi in particolare, una volta dedotto che la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti contiene una valutazione positiva ed una negativa,  che quella positiva consiste nella verifica della sussistenza dell’accordo delle parti, nonché della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze mentre quella negativa si risolve nell’escludere l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.; per quest’ultima sussiste l’obbligo di motivazione solo quando dagli atti emergano concreti elementi sull’applicabilità di detta norma, essendo altrimenti sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la richiesta verifica.

Una volta declinato questo approdo ermeneutico, i giudici di Piazza Cavour mettevano in evidenza come nel caso di specie il relativo obbligo dovesse ritenersi assolto da parte del giudice in quanto egli aveva dato atto di come fosse stata fatta positivamente la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e della congruità della pena nonché, richiamando gli atti di indagine, quella negativa in ordine alla inesistenza di elementi valutabili in base all’art. 129 cod. proc. pen. in favore dell’imputato; risultando, dunque, effettuata, dal testo della gravata sentenza, una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, ne deriva come l’obbligo di motivazione sia stato rispettato (ex plurimis, sez. 5, 25 gennaio 2000, n. 489, Rrv. 215489).

Per quel che riguarda invece il primo motivo di ricorso, si faceva presente prima di tutto che al ricorrente fosse stata applicata la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendosi la confisca della sostanza stupefacente e, per quanto qui rileva, del denaro in sequestro.

Posto ciò, i giudici di legittimità ordinaria ricordavano, dal momento che, per un verso, che, in tema di patteggiamento, l’applicabilità della confisca, per effetto della legge 12 giugno 2003 n. 134, è stata estesa a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen, e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo, per altro verso, che il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito nella legge n. 356 del 1992 (ora: art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990 ndr.), nel prevedere come obbligatoria la confisca del danaro o di altri beni di cui l’imputato non possa giustificare la provenienza in relazione a determinate fattispecie criminose espressamente, esclude da queste ultime l’ipotesi del fatto di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5. d.P.R. n. 309 del 1990, come potesse essere disposta nel caso di specie solo la confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen., con il conseguente obbligo di motivazione sul punto.

Trattandosi pertanto di confisca facoltativa, la Corte evidenziava come tale misura di sicurezza patrimoniale fosse applicabile solo in relazione alle le cose che abbiano una speciale qualità (i c.d. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato) posto che, come già dedotto dalla Cassazione in precedenti occasioni, la confisca facoltativa prevista dall’art. 240 comma 1 cod. pen. è legittima quando sia dimostrata una relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile (sez. 6 n. 13049 del 5/3/2013, Rv. 254881) o, in altri termini, deve trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il Giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell’uso del potere discrezionale, che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull’esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato, Rv. 236282).

Alla luce di tale principio di diritto, si evidenziava come la Cassazione avesse già postulato che, in  tema di patteggiamento, per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990, il giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro – che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti e non il prezzo del reato (Sez. 6, n. 26728 del 04/04/2003, Cannata, Rv. 226987) – trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l’esistenza di un nesso pertinenziale con l’illecito, che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire l’agevolazione di nuovi fatti criminosi (sez. 3 n. 2444 del 23/10/2014, Rv. 262399; Sez. 3, n. 8312 del 19/01/2010, dep. 03/03/2010, Adii Abid, non mass.).

Una volta individuate le coordinate ermeneutiche a cui fare riferimento nel caso in questione, i giudici di legittimità ordinaria ritenevano come il denaro sequestrato all’imputato non potesse essere sottoposto a confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen. atteso che la somma di danaro di cui era in possesso l’imputato non poteva essere ritenuta profitto dell’attività illecita da lui posta in essere, essendogli stato contestato esclusivamente il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (sez. 3 n. 7074 del 23/1/2013, Rv. 253768; Sez.2,n.41778 del 30/09/2015,Rv.265247 ).

Di conseguenza, proprio perché l’imputazione di cessione di sostanza stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all’imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda, la Corte ne faceva derivare, come logico corollario, che la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, anche ad ammettere che si fosse trattato di provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisseil profitto del reato in contestazione ma di altre e pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l’introito del relativo corrispettivo e di conseguenza, veniva quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all’imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità che non poteva, pertanto, essere confiscata, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria, come rilevato dalla stessa Corte poco prima, esclusivamente il provento del reato per il quale l’imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee alla declaratoria di responsabilità.

La sentenza impugnata, perciò, veniva annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, confisca che va eliminata.

Conclusioni

La sentenza si appalesa condivisibile in quanto in essa si fa una corretta applicazione dei principi ermeneutici che regolano l’istituto della confisca facoltativa nonché la precipua ipotesi di confisca nel caso di (c.d.) patteggiamento per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990.

Il vaglio prognostico richiesto, in casi di questo tipo, come visto prima, consiste nel verificare se il denaro da doversi confiscare rappresenti il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti (circostanza questa da doversi escludere allorché si tratti di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e non si contesti invece la cessione di queste stesse sostanze).

Va da sé dunque che ove si contesti il reato di detenzione, e non quello di cessione di sostanze stupefacenti, si richieda la confisca di denaro rivenuto in possesso dell’autore di questo illecito penale, potrà essere formulata una valida argomentazione difensiva alla stregua di quanto enunciato dalla Cassazione in questa decisione nei termini ivi enunciati.

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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