Patteggiamento, graduatorie a esaurimento e Riforma Cartabia

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Analisi di una problematica in un ricorso in materia di graduatorie a esaurimento e a provvedimenti di esclusione.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. La Riforma Cartabia

Com’è noto, l’altra innovazione di rilievo, che è stata introdotta mediante la riformulazione dell’articolo 445, comma 1 bis c.p.p. dal Dlgs 150/2022, è quella dell’estensione della rilevanza extrapenale della sentenza di patteggiamento.
La formulazione attuale della suddetta norma, infatti, prevede che la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. “non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile” [1].

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2. La giurisprudenza in materia di patteggiamento e graduatorie a esaurimento

I precedenti giurisprudenziali, in caso di patteggiamento e graduatorie a esaurimento, perlopiù espongono di mancato accoglimento in primo grado di giudizio delle doglianze dei ricorrenti, per precedenti penali conclusi con l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Gli stessi però sono comunque antecedenti alla riforma Cartabia del processo penale e quindi anche alla riforma dell’articolo 445 c.p.p. [2]

3. Considerazioni

Bisogna, dunque, fare i conti e esaminare bene quale sarà l’impatto della riforma nei casi de quo.
Una sentenza di patteggiamento, che, sovente, non è equiparabile a una sentenza di condanna penale, in taluni casi potrebbe creare pregiudizi anche notevoli in capo a chi aspira ad essere inserito nelle graduatorie a esaurimento.
Tanto più si deve rilevare che l’applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere comunque equiparata a una sentenza vera e propria, potendo, le parti, avere i più vari motivi per concludere un procedimento penale con una pena patteggiata, che, quindi, non implica colpevolezza necessariamente.
Sotto quindi un aspetto anche giuslavoristico, anche da un punto di vista del lavoro nel settore pubblico, sebbene siano certamente rilevanti esigenze di prestigio della Pubblica Amministrazione, giusto comunque non rendere uno stigma una definizione alternativa di un procedimento penale in danno di un lavoratore.
Attendiamo dunque pronunce al fine di vedere se, i nostri giudici, prenderanno posizione relativamente a questi aspetti e ai relativi impatti della riforma.

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Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2023

Note

  1. [1]

    C.f.r.: Izzo- Picciotto, “Il nuovo processo penale dopo la riforma Cartabria”, pag.44 ss e anche: Bassi-Parodi, “La riforma del processo penale”, pag 187ss.

  2. [2]

    C.f.r.: TAR Toscana, Sez. I, 21 Luglio 2021, n. 1083 e anche: Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 Gennaio 2017, n. 209

Michele Vissani

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