In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative. Per approfondimenti sul ricorso per Cassazione e la sua inammissibilità, consigliamo il volume “Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia”
Indice
1. La questione: inammissibilità ricorso contro sospensione condizionale con patteggiamento
Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Mantova applicava all’imputato la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di ricettazione ed utilizzo abusivo di carta di credito allo stesso ascritti.
Ciò posto, avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Brescia deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice concesso all’imputato la sospensione condizionale per la terza volta in violazione delle previsioni normative. Per approfondimenti sul ricorso per Cassazione e la sua inammissibilità, consigliamo il volume “Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia”
Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia
Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso suesposto era dichiarato inammissibile alla luce di quell’indirizzo interpretativo secondo il quale, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l’imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione; ed in motivazione la Corte di legittimità ha precisato che l’inammissibilità non determina alcun vuoto di tutela, giacché il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza, potrà adire il giudice dell’esecuzione al fine di ottenere la revoca del beneficio ex art. 168, comma terzo, cod. pen, (Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022).
Orbene, ad avviso degli Ermellini, l’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comportava che, così come anche richiesto dal P.G. nelle sue conclusioni, la pubblica accusa non poteva proporre ricorso per Cassazione avverso la pronuncia di patteggiamento che abbia concesso la sospensione condizionale della pena per la terza volta all’imputato, trattandosi di doglianza che esula dal novero tassativo dei motivi deducibili ex art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., come riformulato a seguito della novella del 2017.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che è inammissibile il ricorso per Cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative.
È dunque sconsigliabile proporre un ricorso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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