Patteggiamento: ricorso per Cassazione pene accessorie non concordate

Scarica PDF Stampa Allegati

In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che non sono state oggetto di accordo?
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 22985 del 23-02-2024

sentenza-commentata-art.-3-2024-06-26T151449.564.pdf 118 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: ammissibilità del ricorso per Cassazione in riferimento alle pene accessorie non oggetto di patteggiamento


Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine, decidendo in sede di udienza preliminare, applicava all’imputato, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., in relazione ai reati fallimentari e tributari allo stesso ascritti nei capi n. 1) e n. 2) dell’imputazione, le pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice procedente, pur in assenza di un accoro sul punto delle pari, applicato all’imputato le pene accessorie previste dall’ultimo comma dell’art. 216, I. fall., e dal primo comma dell’art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000, fissandone la durata senza alcuna motivazione al riguardo. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Appello e ricorso per cassazione penale dopo la Riforma Cartabia

Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il volume propone al professionista che si trova ad affrontare l’appello e il ricorso per cassazione in ambito penale indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti.La prima parte è dedicata all’appello: dove va depositato? Chi può depositarlo, ed entro quando? Quali requisiti devono sussistere? E molte altre questioni di ordine pratico a cui gli autori offrono risposte attraverso richiami alla più significativa giurisprudenza di settore e con il supporto di utili tabelle riepilogative.La seconda parte si sofferma invece sul ricorso per cassazione, dai motivi del ricorso ai soggetti legittimati, dai provvedimenti impugnabili alle modalità di redazione del ricorso e degli atti successivi, con l’intento di fornire indicazioni utili ad evitare l’inosservanza o erronea applicazione della normativa e la scure dell’inammissibilità. Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato in Larino, giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale, è autore di numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.Gabriele EspositoAvvocato penalista patrocinante in Cassazione. Autore di manuali di diritto penale sostanziale e procedurale, dal 2017 è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Antonio Di Tullio, Gabriele Esposito | Maggioli Editore 2023

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Gli Ermellini, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservavano in via preliminare che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie (nella specie, quelle previste dagli artt. 29 cod. pen. e 216, u. co., I. fall.) che non hanno formato oggetto dell’accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (cfr. Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019), rilevandosi al contempo come si sia più di recente evidenziato che, in tema di patteggiamento allargato, il giudice, che applica una pena accessoria non concordata, ha l’onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l’introduzione dell’art.448, comma 2-bis, c.p.p., con ricorso per Cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena (cfr. Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020), fermo restando come codesti principi siano stati ribaditi in altra decisione in cui si è precisato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie previste dall’art.  216, ultimo comma, legge fall. è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., nel caso in cui la pena accessoria non sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, in quanto, diversamente, è ricorribile nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (cfr. Sez. 5, n. 24874 del 21/04/2023).
Orbene, trattandosi nel caso in esame di applicazione di pene accessorie non rientranti nell’accordo tra le parti, ed avendo il ricorrente eccepito, sia la violazione di legge, che il difetto di motivazione, per la Corte di legittimità, non vi erano dubbi sull’ammissibilità della proposta impugnazione.

Potrebbero interessarti anche:

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie, che non sono state oggetto di accordo.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che è ammissibile il ricorso per Cassazione per violazione di legge riguardo alle pene accessorie non incluse nell’accordo tra le parti.
È dunque possibile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, ricorrere per Cassazione in un caso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento