Patto di famiglia

Redazione 25/10/18
La trasmissione della ricchezza mobile tra le generazioni trovava uno strumento insufficiente nel testamento.
A lungo le norme presenti nel nostro ordinamento, relative alle successioni mortis causa, non hanno dato attenzione alle qualità dei beni che formavano oggetto della successione.

Questo disinteresse da parte del nostro diritto successorio relativo al caratteri dei beni oggetto di una successione mortis causa era connesso al fatto che nel nostro Paese la presenza di imprese a carattere “familiare” era non solo elevata, ma diffusa addirittura all’interno del novero delle società quotate, e cioè là dove gli interessi non sono più circoscritti a pochi soggetti, ma coinvolgono il pubblico degli investitori.

La morte dell’imprenditore

Il problema sorgeva con la morte dell’imprenditore o del socio di riferimento, da cui poi seguiva la compromissione del futuro dell’impresa. Non sempre, difatti, i discendenti dell’imprenditore possiedono le stesse capacità del loro predecessore, le stesse aspirazioni, le stesse felici intuizioni. Talvolta la comune conduzione dell’impresa sfocia in una costante litigiosità legata a una divergenza di vedute.

La continuità delle imprese

La continuità nella gestione dell’impresa rappresenta un valore fondamentale.

La stessa Commissione europea (Raccomandazione 94/1069/CE) ha invitato gli Stati membri a sensibilizzare l’imprenditore ai problemi della successione e a indurlo a preparare l’operazione per tempo; esortando i legislatori nazionali a fare in modo che il diritto della famiglia e il diritto successorio non ostacolassero questa operazione.

Se in passato si faceva riferimento al contratto per regolamentare le successioni de quo, vista la vigenza del divieto dei patti successori. Proprio nel tentativo di sfuggire al pesante divieto dei patti successori si è sviluppata la distinzione tra atti mortis causa e atti post mortem, distinguendo il testamento da altre figure negoziali solamente “connesse” alla morte di un soggetto.

In questo contesto si inserisce il nuovo 768-bis e ss., che disciplina: contenuto e forma; la partecipazione al negozio di tutti i legittimari (c’è il problema dei legittimari sopravvenuti) e la compensazione degli esclusi dall’assegnazione; i vizi del consenso; i rapporti con i legittimari che non abbiano partecipato al negozio; infine, lo scioglimento del negozio.

Altre ipotesi di atti post mortem (cd. propter mortem) sono: la donazione con riserva di usufrutto, la donazione modale con adempimento dopo la morte del donante, l’assicurazione della vita a favore del terzo, il contratto di rendita vitalizia a favore del terzo, le fattispecie atipiche costituite dai contratti di assistenza e di mantenimento, il mandato post mortem exequendum e altri istituti come, ad esempio, il trust.

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