PEC non inserita nel registro del Ministero della Giustizia: notifica nulla

La notifica via PEC è valida solo se effettuata ad un indirizzo contenuto nei pubblici registri indicati tassativamente dalla legge (nello specifico quello della PA destinataria non era inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Doveva essere effettuata in forma cartacea. È sanabile con la costituzione della parte la notifica effettuata ad un indirizzo contenuto in un pubblico registro anche se non è una PEC attiva.

È quanto chiarito dal Tar Basilicata 607 depositata il 21/9/17.

 

Il caso.

Un concorrente, ad una selezione pubblica <<per titoli e colloquio>> contestava la valutazione dei suoi titoli ed impugnava la graduatoria finale, tale valutazione e tutti gli atti connessi. Il Tar ha rigettato le varie eccezioni sollevate dalle parti perché infondate o prive di pregio (computo dei termini decadenziali per impugnare tali atti), salvo quella sulla nullità della notifica alla PA che aveva indetto il concorso (l’ASL di Matera).

 

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La notifica è valida se la PEC non è attiva?

Sul punto il Tar è chiaro: è valida se questo indirizzo è inserito in un pubblico registro tanto più se la parte destinataria della stessa si costituisce in giudizio, sanando così ogni vizio ex art. 44 comma 3 cpa. Il ricorso è stato trasmesso da un soggetto <<qualificato dalla legge>> raggiungendo << un esito «qualsiasi» previsto >> dalla stessa (consegna in senso lato): sono stati rispettati  << i requisiti che caratterizzano la fattispecie legale minima della notificazione >>, sì che non si può qualificare come meramente tentata o non perfezionata (Cass. SS. UU. civ. 14917/16). In limine il Tar nota come la controinteressata non solo si sia costituita, sanando il vizio, ma abbia anche << svolto difese in rito e nel merito >>.

 

Indirizzo PEC non inserito in un pubblico registro: notifica nulla.

La legge sul punto è molto chiara: l’art. 14 DM 40/16 (regole operative di attuazione del processo amministrativo telematico) stabilisce che le notificazioni alle PA non costituite in giudizio si effettuano solo agli indirizzi PEC inseriti nei pubblici registri di cui all’art. 16 comma 12 Dl 179/12. Per pubblici elenchi s’intendono quelli previsti dagli artt. 4 e 16 comma 12 Dl 179, 16 comma 6 Dl 185/08 (L.2/09: attualmente dal novero è  escluso il registro IPA contemplato in questa disposizione) e 6 bis Dlgs 82/05 (CAD) <<nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia>>. Da questo assunto discende l’onere di notifica alle PA solo agli indirizzi di PEC inseriti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia e, nel caso non ne abbiano uno iscritto in questo elenco, come nella fattispecie, la notifica, per essere valida, dovrà essere effettuata secondo le ordinarie modalità <<cartacee>> (Tar Sicilia 1842/16)

 

Non è invocabile l’errore scusabile.

È onere del ricorrente verificare se l’indirizzo PEC pubblicato nel sito web della PA destinataria della notifica sia inserito o meno in un pubblico registro, operazione, per il Tar, non particolarmente difficile. Si noti che ai sensi dell’art. 34 l.69/09, del CAD e dei nuovi oneri sulla trasparenza (accesso civico etc.) ogni PA deve rendere consultabili da chiunque varie informazioni tra cui il proprio indirizzo PEC e deve << altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili,>> ma queste leggi nulla prevedono in relazione alla notificazione dei ricorsi giurisdizionali. Ergo non sono ravvisabili l’incertezza sul diritto od i gravi impedimenti di fatto che, ai sensi dell’art. 37 cpa, giustificano l’errore scusabile, non invocabile, perciò, nel nostro caso.

Sentenza collegata

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Dott.ssa Milizia Giulia

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