La recente Ordinanza n. 31722/2024 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – fornisce un’interpretazione delle norme che disciplinano il processo tributario telematico, con particolare riferimento all’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la notificazione degli atti.
Indice
1. Il fatto
La controversia nasce da un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia notificato tramite PEC. La Commissione aveva sostenuto che la modalità telematica avrebbe dovuto essere adottata sin dal primo grado di giudizio per garantire la validità della notificazione negli altri gradi. Di conseguenza, il passaggio da una gestione cartacea a una telematica, senza rispettare tale continuità, era stato giudicato incompatibile con la normativa vigente.
2. Nessuna obbligatorietà di uniformità tra i gradi di giudizio
La Cassazione, nel ribaltare questa interpretazione, ha stabilito che il processo tributario telematico, come delineato dall’art. 16-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non impone alcuna obbligatorietà di uniformità tra i gradi di giudizio per quanto riguarda le modalità di notificazione. Infatti, la norma consente l’utilizzo della PEC in ogni grado, indipendentemente dal fatto che la parte abbia optato per una gestione cartacea o telematica nel primo grado di giudizio. Tale orientamento trova ulteriore conferma in una norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, che chiarisce come l’opzione telematica possa essere esercitata autonomamente a ogni stadio del procedimento.
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3. Il Principio Tempus Regit Actum e l’uso della PEC
Un aspetto importante dell’ordinanza riguarda il principio tempus regit actum, secondo cui le norme applicabili sono quelle vigenti al momento del compimento dell’atto. Nel caso di specie, il regime sperimentale per l’uso della PEC, introdotto dal DM 23 dicembre 2013, n. 163, era già pienamente operante alla data della notifica dell’appello. La Cassazione ha dunque ritenuto errata la pronuncia della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la validità della notifica telematica nonostante fosse conforme alla disciplina allora vigente.
La Suprema Corte ha anche evidenziato come il processo telematico rappresenti una risorsa fondamentale per garantire una maggiore efficienza nella gestione del contenzioso tributario. La PEC, infatti, offre vantaggi significativi in termini di velocità e trasparenza delle comunicazioni, riducendo al contempo i costi operativi.
4. Conclusioni
La Cassazione ha inoltre ribadito che il processo telematico non può essere considerato un vincolo, bensì un’opportunità per le parti di scegliere la modalità più adeguata alle proprie esigenze. In conclusione, l’Ordinanza n. 31722/2024 offre chiarimenti sulle modalità di utilizzo della PEC e sulla loro compatibilità con le esigenze procedurali.
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