PEG, determinazione a contrattare, prenotazione e impegno di spesa

Redazione 18/01/19
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a cura di Stefano Usai

Il PEG (Piano esecutivo di gestione) è ora obbligatorio per i comuni con più di 5mila abitanti, da adottarsi entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio.

L’analisi delle implicazioni del “nuovo” principio della competenza finanziaria potenziata è essenziale per il RUP al fine di comprendere gli effetti collegati agli atti tradizionali del procedimento contrattuale e, segnatamente, si allude al Piano esecutivo di gestione ed alla determinazione a contrattare, compresa la “fattispecie” della determinazione “semplificata” – secondo le terminologie dell’ANAC e del codice dei contratti – e della determinazione di affidamento che contiene l’impegno di spesa. Nel presente articolo verranno approfondite le diverse fattispecie appena sintetizzate.

Il Piano esecutivo di gestione è obbligatorio per i Comuni

Il Piano esecutivo di gestione (nel prosieguo solo PEG) – ora obbligatorio per i Comuni con più di 5mila abitanti, da adottarsi entro venti giorni dall’approvazione del bilancio –, più che i RUP riguarda i dirigenti/responsabili di servizio. Semplificando, il PEG rappresenta “l’abilitazione” con l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali al dirigente/responsabile del servizio ad avviare le varie azioni amministrativo/gestionali ivi compresa l’attività contrattuale (eventualmente, laddove necessaria corredata dalla programmazione dei lavori pubblici e da quella sui servizi e sulle forniture). Una volta adottato il PEG, soprattutto per gli enti locali (es. il comune), vengono meno i classici atti di indirizzo e di attribuzione risorse visto che tutto risulterà compendiato nel PEG (e prima ancora nel DUP e nel bilancio). Pertanto, soprattutto l’attività contrattuale di acquisto non avrà necessità di alcun atto di intermediazione (fatta salva l’approvazione dei livelli di progettazione giuntale). Normalmente, o se si preferisce, fisiologicamente, al PEG seguiranno i vari atti gestionali e quindi – nel caso degli appalti – la determinazione a contrattare.

La determinazione a contrattare – richiamata nell’articolo 32, comma 2 del codice dei contratti – costituisce l’atto gestionale propedeutico all’avvio (non solo) di ogni procedimento di acquisto di beni/lavori/forniture/concessioni ecc., di competenza dell’organo burocratico attributario – per status come nel caso del dirigente o per provvedimento sindacale (nei comuni privi di dirigenti) – di poteri dirigenziali che consentono di impegnare l’ente verso l’esterno. Mentre la predisposizione della “proposta” di determina compete al RUP.

Si tratta di un provvedimento la cui adozione è imposta dalla norma – per gli enti locali vale quanto disposto dall’articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 – e di atto che deve precedere ogni procedimento di impegno di spesa ed in specie, per ciò che in questa sede interessa trattare, di affidamento. Comprese, evidentemente, le procedure derogatorie e le fattispecie semplificate (di cui all’articolo 36 del codice) che hanno preso il posto delle acquisizioni in economia (l’ANAC, in particolare e come si vedrà più avanti, ritiene che la determina in parola debba precedere anche l’indagine di mercato).

La procedura semplificata

L’atto in argomento deve essere adottato anche nel caso dell’affidamento diretto con la precisazione che, nel caso di specie, potrà coincidere con la determina di impegno di spesa e di affidamento della commessa (secondo una semplificazione desumibile anche dal codice dei contratti, art. 32).
In questo senso, appunto, deve essere letta la modifica apportata al comma 2, dell’articolo 32 del codice dal decreto legislativo correttivo n. 56/2017 in tema di determinazione a contrarre semplificata.

  • Tale fattispecie è ammissibile sempre fatto salvo che il RUP non voglia predisporre due atti, il primo per la prenotazione di impegno di spesa che indica il procedimento da seguire ed i soggetti e/o il modo con cui verranno espletate le consultazioni mentre il secondo si sostanzierà nell’impegno definitivo e nell’affidamento diretto.
  • Si deve evidenziare che tale modus operandi, ovvero l’affidamento preceduto dalla determinazione a contrattare (che contiene la prenotazione di impegno di spesa), è in realtà quello più corretto dal punto di vista contabile.

(continua a leggere…)

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