L’Agenzia delle Entrate, Divisione Servizi/Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, con la risoluzione n. 26/E, ha fornito istruzioni riguardanti il codice tributo per provvedere al versamento, mediante modello F24, dei diritti di certificazione nonché delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti, di cui al DPR n. 131/1986[1]. Si tratta del codice “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.
Per approfondire si consiglia: Codice tributario 2023
Indice
1. La normativa di riferimento
L’art. 1 (rubricato – Pegno mobiliare non possessorio -)del DL n. 59/2016[2],testualmente, dispone: “1. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti (concessi a loro o a terzi), presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa. 2. Il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili (anche immateriali,) destinati all’esercizio dell’impresa (e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio),a esclusione dei beni mobili (anche immateriali) registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia. (Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E’ fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell’utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno). 3. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito. 4. Il pegno non possessorio (ha effetto verso i terzi) esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; (dal momento) dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure (esecutive e) concorsuali. 5. Il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l’acquisto di un bene determinato che sia destinato all’esercizio dell’impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio (successivo),a condizione che il pegno non possessorio sia iscritto nel registro in conformità al comma 6 e che al momento della sua iscrizione il creditore ne informi i titolari di pegno non possessorio iscritto anteriormente. 6. L’iscrizione deve indicare il creditore, il debitore, se presente il terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito secondo quanto previsto dal comma 1 e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l’acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del medesimo bene. L’iscrizione ha una durata di dieci anni, rinnovabile per mezzo di (una nuova iscrizione)nel registro effettuata prima della scadenza del decimo anno. La cancellazione della iscrizione può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente. Le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedendo modalità esclusivamente informatiche. Con il medesimo decreto sono stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Al fine di consentire l’avvio della attività previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l’anno 2016 e di euro 100.000 per l’anno 2017. 7. Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore, (previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno, e) previo avviso scritto (…) agli eventuali titolari di un pegno non possessorio (trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno), ha facoltà di procedere: a) alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l’obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e di restituire contestualmente l’eccedenza; la vendita è effettuata dal creditore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati; l’operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice; in ogni caso è effettuata, a cura del creditore, la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile; b) alla escussione (o cessione) dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita (dandone comunicazione al datore della garanzia); c) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro (di cui al comma 4), alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di (determinazione) del corrispettivo della locazione; (il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore); d) ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel registro (di cui al comma 4), all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita; il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia il valore attribuito al bene ai fini dell’appropriazione. 7-bis. Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall’intimazione di cui al comma 7. L’opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell’opponente, può inibire, con provvedimento d’urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7. 7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell’intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all’ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell’intimazione notificata ai sensi del comma 7. L’ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall’ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall’alienazione del bene, l’ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall’ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l’autorizzazione del presidente del tribunale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificate l’iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell’intimazione. 7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all’escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell’escussione a norma del comma 7. L’eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante. 8. In caso di fallimento del debitore il creditore può procedere a norma del comma 7 solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione. 9. Entro tre mesi dalla comunicazione (di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7), il debitore può agire in giudizio per il risarcimento del danno (quando l’escussione) è avvenuta in violazione dei criteri e delle modalità di cui (alle predette lettere a), b), c) e d)) e non corrispondono ai valori correnti di mercato il prezzo della vendita, (il corrispettivo della cessione,) il corrispettivo della locazione ovvero il valore comunicato a norma della disposizione (di cui alla lettera d). 10. Agli effetti di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 il pegno non possessorio è equiparato al pegno.(10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile).”
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2. La risoluzione del Fisco
L’art. 1 del dl n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla l.n. 119/2016 ha introdotto nell’ordinamento giuridico l’istituto del pegno mobiliare non possessorio con la finalità di garantire i crediti relativi l’esercizio dell’attività d’impresa. Come enunciato, già, sopra il comma 4 dell’art. 1 ha disposto la costituzione presso l’Agenzia delle Entrate di un registro informatizzato denominato “registro dei pegni non possessori” che permette al pegno, contestualmente all’atto dell’iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi nonché nelle procedure esecutive e concorsuali. Ai sensi del summenzionato co. 6 dell’art. 1 spetta al Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia regolare mediante decreto le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, è stato adottato il regolamento inerente il registro dei pegni mobiliari non possessori. Il suddetto decreto interministeriale ha stabilito che “Le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24[3] decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82[4], o di provvedimento dell’autorità giudiziaria” determinando i diritti di visura e certificazione, determinando i diritti di visura e di certificazione, in modo da assicurare almeno la copertura dei costi di gestione e evoluzione del registro.
I tributi e i diritti imposti ai fini della registrazione del titolo per l’espletamento delle procedure del registro informatico dei pegni mobiliari non possessori e per le relative certificazioni e copie sono versati attraverso addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. I versamenti insufficienti e i mancati addebiti possono essere regolarizzati effettuando tramite modello F24 il pagamento delle somme dovute. Per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione l’Amministrazione Finanziaria ha istituito il seguente codice tributo: “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.
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Note
- [1]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131 – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro -.
- [2]
DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 – Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione -.
- [3]
L’art. 24 (rubricato – Firma digitale – ) del D.L. n. 82/2005 testualmente dispone che: “1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le (Linee guida), la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare(di firma digitale)) e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso. (Le linee guida definiscono altresì le modalità, anche temporali, di apposizione della firma.)
4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionale”. - [4]
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale -.
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