di Alfonso Maria Parisi
COSTITUZIONE DI PEGNO : REGOLARE O IRREGOLARE – DIFFERENZE
PIGNUS NOMINIS : GIRATA IN PEGNO – PEGNO REGOLARE – SUSSISTE
TRASFERIMENTO PER GIRATA DI TITOLI DI CREDITO : ESCLUSIONE
SCONTO DI TITOLI DI CREDITO – ESCLUSIONE
DIRITTO DELLA BANCA AD ACQUISIRE LA SOMMA PORTATA DAL TITOLO DI CREDITO : ESCLUSIONE
DIVIETO PER LA BANCA DI UTILIZZO DEI TITOLI DI CREDITO DEPOSITATI IN PEGNO : SUSSISTE
AZIONE CAUSALE E AZIONE CARTOLARE : DIFFERENZE –
SUSSISTENZA DEL RAPPORTO CAUSALE TRA EMITTENTI DEI TITOLI DI CREDITO E TERZI : ESCLUSIONE
OBLIGO DI RESTITUZIONE : SUSSISTE – DIVIETO DI COMPENSAZIONE : SUSSISTE
Nell’argomento che andremo a trattare desideriamo porre l’attenzione su quanto quotidianamente si verifica da parte delle banche in danno degli utenti.
Il pegno è una garanzia reale del credito e si costituisce per contratto, che a norma dell’art. 2787 co. 3o c.c. e dell’art. 2800 c.c. deve risultare da atto scritto avente data certa (cosiddetta scrittura di pegno), ma la forma scritta non è richiesta né per la validità nè per la prova del contratto, bensì solo perché abbia luogo la prelazione. Quando si tratta di pegno di crediti, il contratto si perfeziona solo con la notificazione del contratto di costituzione di pegno al debitore del credito dato in pegno, oppure con l’accettazione da parte di questo con scrittura avente data certa (art. 2800 c.c.). La notificazione del pegno di crediti al debitore del credito dato in pegno (o l’accettazione da parte di questo) vale ad impedire che il debitore paghi nelle mani del proprio creditore, frustrando così la funzione di garanzia del pegno. Il contratto di pegno ha natura accessoria al credito garantito per cui se questo è invalido, il contratto di pegno risulta privo di causa. All’accessorietà del pegno si ricollega, in materia di pegno di crediti, la norma secondo la quale il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni che potrebbe opporre al suo creditore, salvo che non abbia accettato senza riserva la costituzione del pegno (art. 2805 c.c.). La scrittura di pegno deve contenere sufficiente indicazione, oltre che della cosa, anche del credito e ciò da cui si argomenta che il credito deve essere determinato e non anche determinabile “per relationem” è previsto dalla norma generale dell’art. 1346 c.c..
In tema di pegno di crediti il cosiddetto “pignus nominis” sovente viene utilizzato come garanzia richiesta dalle banche che finanziano imprese contro pegno dei loro crediti verso i clienti.
A questo punto è opportuno esaminare anche l’altro profilo della questione, ossia la girata in pegno di titoli di credito.
La girata in pegno è la girata che per effetto di espressa clausola in essa contenuta attribuisce al giratario non la proprietà ma il diritto di pegno sul titolo. Il debitore può opporre al giratario, che è incaricato dell’incasso del credito altrui, solo le eccezioni opponibili al girante (art. 2013 c.c., art. 22 r.d. n. 1669 del 1933 e art. 26 co. 3o r.d. n. 1736 del 1933). Ma nel ns. caso nessun mandato d’incasso si è mai avuta da parte della “Papillon Finanziaria” alla “Centro Banca …”.
Tra l’altro, per giurisprudenza costante, è consolidato il fatto che il pegno di titoli di credito non configuri un pegno irregolare a termini dell’art. 1851 Cod. civ. per il mero trasferimento del titolo con girata pienà anziché con girata in pegno od in garanzia,in quanto mentre nel caso in cui la costituzione del vincolo di garanzia emerga da una clausola apposta alla girata che importi costituzione di pegno, il pegno di titolo di credito si configura come pegno regolare e nel caso, invece, in cui la girata sia accompagnata da un negozio sottostante costitutivo di pegno, è necessario interpretare tale negozio sottostante ed accertare se -ferma la funzione di garanzia del trasferimento del titolo- si sia convenuto di trasferire al creditore pignoratizio la sola legittimazione all’esercizio ovvero anche la titolarità del diritto incorporato nel titolo per poter qualificare il pegno di titoli di credito correlativamente come pegno regolare ovvero come pegno irregolare.
Pertanto, nel caso di pegno di effetto cambiario costituito in favore di una banca, a garanzia di un debito da conto corrente con la sottostante convenzione, si configura come pegno regolare (per tutti cfr. Cass. civile sez. I, 25.11.1977 n. 5136 – Pres. MIRABELLI G – Rel. CARNEVALE C – P.M. LA VALVA L. (conf.) – BANCA P. TA c/ FALL COTRUFO). Infatti, la consegna ad una banca di titoli di credito, a garanzia di scoperto di conto corrente o di apertura di credito, non configura un pegno irregolare secondo la previsione di cui all’ art. 1851 Cod. civ., ove i titoli siano individuati e la banca non abbia il potere di disporne ma eventualmente solo l’incarico di curarne l’incasso accreditando il ricavato sul conto. In tale ipotesi ricorre un pegno di crediti, attuato mediante i titoli rappresentativi degli stessi, la cui opponibilità ai terzi, ai sensi dell’art. 2800 Cod. civ., è condizionata alla notificazione ai debitori ovvero all’accettazione da parte dei medesimi (per tutti cfr. Cass. civile sez. I, 06.1.1976 num. 4042 – Pres. GIANNATTASIO C – Rel. FALLETTI F – BANCA POP TA c. FALL PATRIMIA).
In altre parole, non rileva il tipo di girata allorquando si è in presenza di un pegno di titoli di credito così costituito in forza di un contratto stipulato per iscritto. Orbene, a questo punto è opportuno specificatamente, seppur brevemente, esaminare taluni profili della questione, e cioè se si sia di di volta in volta di fronte ad un pegno regolare, ovvero se ci si trovi dinanzi ad un pegno irregolare, o ancora se ci si trovi in presenza di un trasferimento per “girata” di titoli di credito, sì da essere ricompreso il caso in esame in quello tipico della circolazione dei titoli di credito, come le banche sono solite sostenere.
Allora, partendo dall’esame di tale ultima ipotesi non si può nascondere che essa sia la più comoda e la più conveniente per gli istituti di credito e che le rende immuni da tutte le eccezioni di natura contrattuale (inadempimento, risoluzione, etc.) verificatesi tra gli emittenti ed i prenditori.
Ma così non è, cioè a dire non siamo in presenza di una semplice trasmissione di titoli di credito per “girata”, per il fatto stesso che dall’atto scritto (rectius : contratto) prodotto dalla stessa controparte emerge chiaramente che si sia in presenza di un pegno di titoli di credito. In questo caso, pertanto, bisogna chiedersi che tipo di pegno sia. Se regolare, ovvero irregolare. Se il costituente intendesse concedere al proprio creditore la sola legittimazione all’esercizio del diritto, ovvero intendesse (con)cedere anche la titolarità del diritto incorporato nei titoli, onde poter qualificare come regolare o irregolare il pegno in esame. Orbene, vi è a questo punto da precisare che il pegno di titoli di credito non integra la figura del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. per il mero trasferimento del titolo mediante girata (poco importo se piena o in garanzia) dal cliente alla banca, in quanto tale tipo di trasferimento (per girata) configura sempre un pegno regolare (per tutti cfr. Cass. 5136/1997). Allorquando, invece, sono accompagnati i titoli cambiari da un negozio sottostante costitutivo di pegno, bisogna esaminare detto negozio ed accertare quanto sopra evidenziato, ossia se il costituente intendesse concedere al proprio creditore (la banca) la sola legittimazione all’esercizio del diritto, ovvero (con)cedere anche la titolarità del diritto incorporato nei titoli, onde poter qualificare come regolare o irregolare il pegno in esame. Infatti, qualora il cliente di una banca vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito e non conferisca alla banca medesima la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dall’ipotesi del pegno irregolare come delineata dall’art. 1851 c.c. (in riferimento all’art. 1846 c.c.) e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2784 c.c.), in base alla quale la banca garantita non acquisisce la somma portata dal titolo, con l’obbligo di riversare o scomputare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo stesso, difettando anche il presupposto per una eventuale compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca (per tutti cfr. anche Cass. 5592/1996). Ciò significa che nel caso di pegno regolare i titoli di credito e quanto altro a tal fine depositato dal cliente presso il creditore, non divengono di proprietà dello stesso creditore (la banca), non essendo essi fungibili sicchè vanno restituiti e non possono da quest’ultimo essere utilizzati (2792 c.c.).
Ad un lettore attento, pertanto, non potrà sfuggire la circostanza che alla banca non sia stata ceduta la titolarità del diritto incorporato nei titoli, che, dunque, non sono divenuti di proprietà dello stesso creditore e che non essendo essi fungibili vanno restituiti agli emittenti deducenti, non potendo la banca utilizzarli direttamente, se non residualmente in via cartolare e con i limiti di tal specifica azione, soprattutto quando da nessun atto scritto (art. 1846 ult. parte) risulta che alla banca sia stata conferita la facoltà di disporre dei titoli costituiti in pegno.
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