O R D I N A N Z A
all’udienza del 21 novembre 2006
nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo avverso l’ordinanza pronunciata ex Art. 54 e 69 bis L. 354/75 dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA in data 03.04.2006 promosso da:
L. C. nato in il
Detenuto Casa Reclusione di ALESSANDRIA – SAN MICHELE;
VISTO il parere come da verbale del P.G.;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
Il Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA, in data 03.04.2006, ha emesso ordinanza ex art. 54 e 69-bis L. 354/75, sull’istanza di liberazione anticipata formulata dal detenuto in epigrafe generalizzato.
Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto impugnazione ai sensi dell’art. 69 bis della citata Legge.
Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge .
Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato: il provvedimento impugnato è, infatti, logicamente e adeguatamente motivato con il riferimento alla insussistenza dei presupposti di legge, con particolare riferimento alla carenza di partecipazione trattamentale riscontrabile alla luce degli episodi di aggressione ad altro compagno di detenzione, del quale l’interessato è stato ritenuto responsabile dal consiglio di disciplina dell’istituto. Non possono, a questo proposito, essere ritenute rilevanti le difese opposte dal L., il quale si dichiara del tutto estraneo ai fatti addebitatigli, senza peraltro integrare la propria protesta d’innocenza con riscontri utili all’accertamento di tale sua estraneità al pestaggio di che trattasi. Va premesso che, ai fini dell’accertamento delle condizioni per l’applicazione della liberazione anticipata, il sistema non richiede che il giudicante pervenga ad un giudizio fondato su prove quali richieste ai fini dell’accertamento della responsabilità penale nel processo di cognizione, essendo sufficiente che la decisione del giudice di sorveglianza sia fondata su elementi che, per quanto a carattere indiziario, abbiano le caratteristiche dell’obiettività. Nella fattispecie, il coinvolgimento del detenuto nell’episodio di aggressione al compagno è stata confermata da fonte confidenziale. La verosimiglianza di tale indicazione accusatoria è supportata dalla circostanza che il L. non risulta abbia, all’interno della sezione ove è ubicato, problemi di convivenza con altri detenuti, ciò che potrebbe avere inquinato la veridicità delle accuse mossegli. La personalità del soggetto, peraltro, detenuto in seguito a condanna per omicidio, pare connotata da caratteri di eteroaggressività che si conciliano con le caratteristiche dell’episodio di aggressione verificatosi nell’istituto di Alessandria. E’ evidente, infine, il clima di intimidazione nel quale ha trovato fertile humus la genesi del pestaggio, alla luce dell’inverosimile versione dell’accaduto offerta dalla vittima del reato, che risulta persona invisa alla sezione e vittima di elezione di “lezioni” impartite dai detenuti che hanno imposto la loro preminenza nella sezione. Il complesso degli elementi indiziari acquisiti agli atti, consente, in definitiva, di ritenere verosimile la responsabilità del L. nell’episodio de quo, del che ne discende la correttezza della valutazione compiuta dal giudice di prime cure sulla insussistenza delle condizioni previste dalla legge per la concessione della liberazione anticipata.
L’impugnazione va pertanto respinta.
P.Q.M.
Visto l’Art. 69 L. 354/75 e gli artt. 666 e 678 c.p.p.;
R E S P I N G E
l’IMPUGNAZIONE come sopra proposta.
Torino, così deciso il 21 novembre 2006
IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE
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