Pena ridotta per omissione del versamento IVA dopo l’innalzamento delle soglie di punibilità

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Per la Cassazione, l’aumento delle soglie di rilevanza penale rendono meno grave, a parità di condizioni, l’illecito consumato.

 

Decisione: Sentenza n. 936/2016 Cassazione Penale – Sezione III

Classificazione: Penale, Tributario

Parole chiave: IVA – omesso versamento

 

Il caso.

La Corte di Appello condannava il legale rappresentante di una società per il reato di omesso versamento IVA relativo al 2008.

Durante il giudizio, la soglia di punibilità veniva elevata da 50mila a 250mila euro, e i sei mesi 20 giorni di reclusione inflitti risultavano sproporzionati rispetto all’illecito commesso.

Nel ricorrere in Cassazione, l’imputato lamentava anche che la società vantava, nell’anno successivo, un credito IVA che, a seguito della compensazione, portava il saldo a debito sotto la nuova soglia.

 

La decisione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, condividendo in parte la tesi del ricorrente.

Per il giudice di legittimità, la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto della nuova soglia di punibilità anche ai fini del calcolo della pena.

Così, infatti, afferma nella decisione: «la Corte d’appello motiva la determinazione della pena base in misura superiore al minimo editale “in considerazione dell’importo il cui versamento è stato omesso”; sul punto, soprattutto alla luce delle deduzioni difensive svolte nei motivi aggiunti proposti dalla difesa ed in parte in quelli proposti personalmente dal ricorrente – può ritenersi che, effettivamente, alla stregua della novella del 2015 con cui è stata elevata la soglia di punibilità per il reato di omesso versamento IVA ad C 250.000,00, rispetto alla soglia che, in relazione al periodo di imposta in contestazione, attribuiva rilevanza penale al fatto (pari ad Euro 103.291,18, in relazione alla declaratoria di incostituzionalità operata dalla sentenza n. 80 del 2014), il disvalore complessivo del fatto debba essere rivalutato, posto che la soglia svolge la propria funzione sul piano della selezione categoriale, incidendo quindi la sua elevazione, ai fini della rilevanza penale del fatto, sul complessivo ed oggettivo disvalore penale del fatto medesimo, donde ciò giustifica la necessità di una rivalutazione della congruità complessiva del trattamento sanzionatorio alla luce del predetto ius superveniens.»

La difesa dell’imputato aveva anche invocato la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte Suprema ha ricordato che in tema di omesso versamento IVA, è applicabile solo se si supera di pochissimo la soglia.

La Cassazione ha anche chiarito che il fatto che nel periodo di imposta successivo la società vantasse un credito non sia rilevante per escludere la responsabilità penale, responsabilità che che deve essere valutata in relazione alla singola annualità di imposta.

 

Osservazioni.

La Cassazione non ne fa espressa menzione, ma l’eventuale compensazione di crediti maturati successivamente al momento nel quale si consuma il reato (che, ai sensi dell’art. 10-ter del Decreto Legislativo n. 74/2000 coincide con la scadenza per il versamento dell’acconto del periodo di imposta successivo, cioè il 27 dicembre), non rileva proprio perché avverrebbe solo a reato già consumato.

 

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Vigente al: 2-5-2016

 

Art. 10-ter – Omesso versamento di IVA

1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 7 – 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38”.

Graziotto Fulvio

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