O R D I N A N Z A
all’udienza del 19 aprile 2006
nel procedimento di sorveglianza relativo all’ OPPOSIZIONE avverso DECRETO DI ESPULSIONE ex art. 16 D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA in data 26.01.2006 promosso da:
A. H. nato in Marocco il xxx xxx
DETENUTO presso la Casa Circondariale di ALESSANDRIA – DON SORIA
VISTO il parere come da verbale del P.G.;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, in data 26.01.2006, ha emesso decreto di espulsione ex art. 16 D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189, nei confronti del detenuto in epigrafe generalizzato.
Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto opposizione ai sensi del comma 6 dell’art. 16 della citata Legge.
Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge .
Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato: il provvedimento impugnato è, infatti, logicamente e adeguatamente motivato con il riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge, i quali si riducono alla assenza di titolo di permanenza legittima sul territorio dello Stato, alla durata infra-biennale della pena residua, alla insussistenza dei motivi ostativi concernenti la convivenza con cittadini italiani, al titolo di reato in espiazione e la situazione del paese di appartenenza.
Il motivo di impugnazione allegato dall’interessato non ha pregio e non può, conseguentemente, infirmare la decisione del giudice a quo. L’opponente allega, invero, di essere soggiornante in Italia dal 2003, con regolare permesso di soggiorno venuto a scadenza il 22.7.04, e di aver fatto richiesta di rinnovo della predetta autorizzazione al Questore di Alessandria in data 22.7.05 e di avere pendente presso questo Tribunale istanza di misura alternativa (semilibertà), supportata dall’esistenza di un’attività lavorativa seria ed effettiva, di tal che vi sarebbero tutti gli elementi per ritenere non pericoloso l’opponente e integrate le condizioni per il suo reinserimento sociale nel Paese. Il Collegio osserva che non è rilevante la pendenza di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno laddove si tratti di soggetto detenuto per la commissione, in Italia, di reati per i quali è intervenuta condanna definitiva, poiché, nella fattispecie, il documento di soggiorno non può essere rinnovato, ostandovi, appunto, la qualità di soggetto pregiudicato dell’interessato. Nella specie, in altri termini, non vi è ragione per differire la decisione sull’espulsione del soggetto a fini di evitare il pregiudizio che deriverebbe al medesimo, qualora l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno fosse accolta, poiché l’interessato non rientra, in tutta evidenza, nelle condizioni soggettive per poter ottenere quanto richiesto. Ne consegue il rigetto dell’opposizione.
P.Q.M.
Visto l’ Art. 16 D.L.vo n.286 del 1998 così come modif. dalla Legge n. 189 / 2002 e gli artt. 666 e 678 c.p.p.;
R E S P I N G E
l’OPPOSIZIONE come sopra proposta .
Torino, così deciso il 19 aprile 2006
IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio FIORENTIN) (Dr. Marco VIGLINO)
Ricevuto oggi dall’estensore, per l’inoltro al
Tribunale di Sorveglianza di Torino, per il
deposito.
Vercelli, lì
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