O R D I N A N Z A
all’udienza del 19 aprile 2006
nel procedimento di sorveglianza relativo all’ OPPOSIZIONE avverso DECRETO DI ESPULSIONE ex art. 16 D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189, emesso dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA in data 26.01.2006 promosso da:
A. M. nato in Algeria il xxx xxx
DETENUTO presso la Casa Circondariale di ALESSANDRIA – DON SORIA
VISTO il parere come da verbale del P.G.;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
Il Magistrato di sorveglianza di ALESSANDRIA, in data 26.01.2006, ha emesso decreto di espulsione ex art. 16 D.L.vo n. 286 del 1998, così come modificato dall’art. 15 comma 5 e 6 della Legge 30 Luglio 2002 n. 189, nei confronti del detenuto in epigrafe generalizzato.
Avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto opposizione ai sensi del comma 6 dell’art. 16 della citata Legge.
Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione, essendo stata proposta nei termini di legge .
Il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato: il provvedimento impugnato è, infatti, logicamente e adeguatamente motivato con il riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge, i quali si riducono alla assenza di titolo di permanenza legittima sul territorio dello Stato, alla durata infra-biennale della pena residua, alla insussistenza dei motivi ostativi concernenti la convivenza con cittadini italiani, al titolo di reato in espiazione e la situazione del paese di appartenenza.
Nessuno dei motivi di impugnazione allegati dall’interessato ha pregio e può infirmare la decisione del giudice a quo.
Non ha, in particolare, rilevanza l’affermata presenza, sul territorio nazionale, di una parente (asseritamene, la cognata dell’interessato), sul duplice, ostativo, rilievo che quest’ultima non è cittadina italiana né risulta convivente con l’interessato, requisiti previsti entrambi ai fini dell’applicazione della salvaguardia posta all’esecuzione del provvedimento di espulsione dall’art.19 del T.U.Str, così come modificato dalla l. 30.7.02, n.189.
Neppure rilevante è il rilievo che lo stato detentivo costituirebbe forza maggiore ai fini della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base dell’allegata esistenza di alcune circolari del ministero dell’interno secondo le quali lo stato detentivo costituirebbe ex se valido titolo di permanenza sul territorio nazionale, di tal che lo straniero detenuto avrebbe l’onere di formulare l’istanza di rinnovo del documento di soggiorno terminata l’espiazione della pena detentiva.
Nella specie, infatti, risulta che il soggetto, già al momento dell’arresto, risultava destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativo (ordine del Questore di Torino n.784/04 dd. 10.4.04) e che pertanto la situazione di irregolarità preesisteva al sopravvenire dell’ipotetica causa ostativa o di forza maggiore costituita dalla restrizione in carcere.
Ne consegue il rigetto dell’impugnazione.
P.Q.M.
Visto l’ Art. 16 D.L.vo n.286 del 1998 così come modif. dalla Legge n. 189 / 2002 e gli artt. 666 e 678 c.p.p.;
R E S P I N G E
l’OPPOSIZIONE come sopra proposta .
Torino, così deciso il 19 aprile 2006
IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio FIORENTIN) (Dr. Marco VIGLINO)
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