all’udienza del 19 aprile 2006
nel procedimento di sorveglianza relativo a:
RICONOSCIMENTO STATUS COLLABORATORE DI GIUSTIZIA
promosso da B. G. nato a il
Detenuto Casa Circondariale di VERCELLI;
in espiazione pena di cui a: Sent. Corte Appello Torino dd. 30.11.2004;
difeso da Avv.to come in atti;
Visto il parere come da verbale ______________del P.G.;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
Ritiene il Collegio che la domanda formulata da B.G. di essere riconosciuto collaboratore di giustizia ai sensi dell’art. 58-ter OP sia inammissibile per carenza di interesse.
Va, infatti, premesso che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la qualità di collaboratore a norma dell’art. 58 ter Legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario) non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa, mirante al preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile a uno "status" e indipendente dalla richiesta dei benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo del reato, ma deve essere invece accertata all’interno del procedimento di merito attivato dalla richiesta di uno di detti benefici, con lo specifico scopo di stabilire se ricorra la particolare situazione derogatoria ai sensi dell’art. 58 ter citato, che consente al giudice di superare il divieto dettato, in linea generale, dall’art. 4 bis stessa legge(Cass.I,ord.n.38288 dd.06/10/2005, Rv. 232464,Lauro,CED).
Ne consegue che in capo all’interessato deve sussistere un interesse attuale e concreto al riconoscimento della predetta qualità, con riferimento alla possibilità di ottenere, per effetto della rimozione della condizione di inammissibilità costituita dalla condanna per uno dei delitti di cui all’art.4bis, citato, una pronuncia sul merito dell’istanza volta alla concessione di uno dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario.
Nella fattispecie, tale interesse non è ravvisabile, poiché nei confronti del condannato è tuttora operativo il divieto assoluto di concessione di benefici penitenziari, stabilito dall’art.58quater, Ord.pen., poiché risulta che il soggetto, evadendo dagli arresti domiciliari, commetteva i delitti di cui agli artt.628, comma 3 e 56+575, c.p., di tal che gli veniva revocata la misura della detenzione domiciliare con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 13.8.02.
Ne consegue che la domanda di riconoscimento della qualità di collaboratore di giustizia ai sensi dell’art.58ter,Ord.pen., formulata dal condannato, non è allo stato ammissibile per carenza di interesse.
P. Q. M.
Visti gli Artt. 58-ter della L. 26.7.1975, n. 354, 677 e segg. del c.p.p.;
DICHIARA INAMMISSIBILE
l’istanza.
Torino, così deciso il 19 aprile 2006
IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio FIORENTIN) (Dr. Marco VIGLINO)
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