Pene e sistema penitenziario – Misura alternative alla detenzione – Onere di indicare nell’istanza formulata da condannati liberi il proprio domicilio (art.677 co.2bis c.p.p.) – Omessa indicazione – Conseguenza – Inammissibilità.

giurisprudenza 09/03/06
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M. O. ha fatto istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale ex Art. 47 co. 3° OP, in relazione alla pena in epigrafe indicata.
L’istanza è inammissibile.
Risulta infatti che il condannato non è reperibile al domicilio eletto, né è comparso all’odierna udienza.
            Com’è noto, la disposizione dell’art.677,co.2bis, c.p.p. impone al condannato non detenuto l’obbligo, a pena d’inammissibilità, di effettuare la dichiarazione o l’elezione di domicilio “con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza”.
            Si tratta di una disposizione dettata per esigenze di certezza in ordine alla reperibilità dell’interessato ed all’effettivo radicamento del medesimo sul territorio, anche sotto il profilo di favorire la speditezza del procedimento di sorveglianza evitando per quanto possibile l’esigenza di rinnovare la notifica degli avvisi d’udienza a causa dell’irreperibilità del soggetto (fatto di non infrequente verificazione nel caso di condannati stranieri).
            Per tale ragione, l’obbligo sussiste anche se l’istanza è predisposta dal difensore (Cass.I,31.3.04,n.15425,Larocca,CED).                                                                  
            In termini generali, la Corte ha costantemente ribadito che la declaratoria d’inammissibilità è legittima qualora ricorrano ragioni di “palmare evidenza”(Cass.I, 25.6.90,Ponti,CED) ed il loro accertamento non implichi la soluzione di aspetti controversi o valutazioni discrezionali (Cass.I, 11.2.94, Benso,CED).
            Il difetto delle condizioni di legge, suscettivo di innescare la pronuncia giudiziale d’inammissibilità, deve risultare evidente e riscontrabile senza che ciò presupponga la risoluzione di questioni giuridiche dibattute, al fine di non vulnerare il principio del contraddittorio (Cass.I,28.5.96, Silvestri,CED; Cass.III, 3.6.95, Reale,CED).
            Va inoltre considerata la ratio sottesa all’obbligo di cui all’art.677, co.2bis, c.p.p. .
            Essa non pare soltanto collegata all’esigenza della giustizia di disporre dell’indicazione di un luogo certo e legalmente idoneo ai fini della notifica degli atti del procedimento di sorveglianza.
            A ragionare in detti termini, infatti, non si comprenderebbe la ragione per la quale la disposizione citata è stata pensata dal legislatore esclusivamente per i procedimenti attribuiti alla competenza della magistratura di sorveglianza e non – come sarebbe stato più logico – con una norma dettata per la generalità dei procedimenti penali.
            E’ maggiormente plausibile, invece, che il motivo fondante la particolare regola in esame deve essere ricercata nella peculiarità delle materie attribuite alla cognizione del giudice di sorveglianza, solo così giustificandosi la specificità della deroga (che oltretutto esita in termini di aggravio degli oneri difensivi) rispetto alla disciplina processuale ordinaria.
            Impostato in questi termini il problema, deve ritenersi dunque che la ratio legis sia riconducibile all’opportunità, ritenuta dal legislatore meritevole di apprezzamento, di responsabilizzare il condannato nei confronti di un procedimento – quello di sorveglianza – spesso prodromico ad una misura alternativa che “mette alla prova” il soggetto sotto il profilo della volontà di reinserimento sociale, spingendolo a collaborare fattivamente con gli organi giudiziari garantendo la propria reperibilità.
L’effettiva e stabile presenza della persona in un determinato luogo, per altro verso, consente la più efficace e sollecita istruttoria tipica del procedimento di sorveglianza, consistente nell’assunzione delle necessarie informazioni sulla persona condannata, tanto relative al profilo criminologico (forze dell’ordine) quanto ai dati socio-familiari (indagini sociali di competenza dell’UEPE).
La stessa Suprema Corte ha affermato del resto il principio che l’esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo la regolare notifica degli atti, ai fini della legale conoscenza degli stessi da parte del    destinatario    (in   cio’   consistendo   essenzialmente   lo   scopo dell’elezione), non comporta la effettiva reperibilita’ del domiciliato, e poiche’ tale reperibilita’ e’ invece indispensabile ai fini dell’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale (postulando questo un contatto diretto fra la persona fisica dell’interessato ed il servizio sociale cui, per legge, ai sensi dell’art. 47 comma nono dell’Ordinamento penitenziario, compete di "controllare la condotta del soggetto" e di "aiutarlo a superare le difficolta’ di adattamento alla vita sociale"), deve escludersi l’illegittimita’ del provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza abbia respinto la richiesta di affidamento in prova sulla base del rilievo che l’interessato, pur avendo eletto rituale domicilio per le notifiche, era di fatto irreperibile                                            
(Cass.I,23.11.92,n.4023,De Barre,CED).        
E’questo il caso che qui occupa, caratterizzato da un’indicazione di domicilio presso il quale il soggetto non è reperibile, come risulta dalla nota dell’UEPE di Vercelli dd.10.1.06.
Ma l’istanza è inammissibile anche sotto altro profilo.
            La giurisprudenza della Cassazione è, invero, molto rigorosa sulla forma che detta indicazione deve rivestire, esigendo ai fini dell’assolvimento dell’onere di cui all’art.677, co.2bis,c.p.p., che la volontà dell’interessato sia chiaramente manifestata ai fini considerati dalla norma, non essendo sufficiente la mera indicazione, nella domanda introduttiva del procedimento, della propria residenza anagrafica (Cass.I, 31.3.04,n.15429, Marrella,GP,2005,III,105). 
In altri termini, nel procedimento di sorveglianza la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all’elezione, dall’art. 677, comma secondo-bis cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorchè effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessita di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell’istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell’obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione (Cass.I,19.5.04,n.23510, Scardino,GP,2005,III,220).                                       
Ne consegue che, nella fattispecie, l’indicazione della residenza inserita incidenter nell’istanza di applicazione della misura de qua non può essere ritenuta idonea ai fini della norma di cui all’art.677, comma 2bis, c.p.p. .(…)

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