P.G.? ha? formulato istanza di differimento della esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell’Art. 147 N. 2 C.P. e? di detenzione domiciliare.
Le domande non possono essere accolte.
Occorre infatti premettere che ai sensi dell’art. 147 n. 2 C.P. l’esecuzione della pena pu? essere sospesa se deve essere eseguita nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermit? fisica.
La norma si ispira ai principi costituzionali, quali l’esigenza di certezza della esecuzione della pena e l’uguaglianza, anche sotto il profilo di tale certezza, di tutti i cittadini di fronte alla legge, il diritto alla salute, il divieto di trattamenti disumani ed, infine, il principio di legalit? della pena.
Da tali principi ? agevole desumere che:
a) le pene inflitte dagli organi giurisdizionali debbono essere eseguite nei confronti di tutti coloro che le hanno riportate;
b) tale esecuzione non ? preclusa da eventuali stati patologici del soggetto suscettibili di un generico miglioramento a seguito del ritorno in libert?, non esistendo malato al quale la cessazione della detenzione non arrechi giovamento, quantomeno sotto il profilo psicologico;
c) intanto uno stato morboso del condannato legittima la sospensione dell’esecuzione in quanto il soggetto possa giovarsi in libert? di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in detenzione, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 comma 2? L. 26.7.1975, n. 354, ovvero ancora, a cagione della gravit? delle condizioni, l’espiazione della pena si appalesi in contrasto con il senso di umanit?.
Ritiene il Collegio, all’esito degli accertamenti sanitari disposti, che? l?interessato non si trovi nelle condizioni previste dalla legge per la concessione di quanto richiesto.
Orbene, dalle risultanze in atti, non risulta affatto provata n? sussistente l’asserita incompatibilit? fra l’ambiente carcerario e la situazione sanitaria del soggetto, il quale risulta in condizioni di salute compatibili con il regime detentivo (vedasi relazione).
Quanto al profilo relativo allo stato di turbamento psicologico del condannato, il Tribunale osserva che non pu? condividersi la giurisprudenza (peraltro rimasta isolata) in ordine all’applicabilit? dello strumento ex art. 147 n. 2 C.P. a situazioni di patologie psicologiche. Va in proposito richiamata la giurisprudenza assolutamente maggioritaria della Suprema Corte (ex plurimis Cass. I, 5.5.1992 n. 1O5O Aquilino) che esclude l’applicabilit? dell’art. 147 n. 2 C.P. a patologie psichiche, ammettendone l’utilizzo soltanto qualora si sia in presenza di infermit? psichiche che incidano gravemente anche sull’infermit? fisica (Cass. I, 15.5.1992 n. 1O48, Verdola). Nella fattispecie non risulta affatto provato che la condizione psichiatrica in cui pare versare il detenuto abbia o possa incidere in modo significativo sulla salute fisica del detenuto, e pertanto non pu? farsi luogo all’interpretazione estensiva offerta dalla giurisprudenza richiamata.
Da quanto esposto emerge pertanto che il regime terapeutico ordinario pu? essere effettuato in detenzione, che l’osservaziome medica e strumentale ? attuabile presso la Casa Circondariale? di? assegnazione, ferma restando la necessaria diligenza organizzativa dell’Istituto Penitenziario.
La stessa carenza del requisito sanitario riscontrata non pu? che considerarsi preclusiva alla concessione della misura della detenzione domiciliare che presuppone condizioni di salute ?particolarmente gravi? quali non possono considerarsi, allo stato, quelle in cui versa il detenuto.
Quanto al profilo collegato alle allegate patologie della sfera psichica, l’esito dell’osservazione in O.P.G. non risulta aver rilevato patologie tali da assurgere al quadro di incompatibilit? con il regime detentivo intramurario.
Del resto, la stessa giurisprudenza della Cassazione ha sempre affermato che? non ? ammessa la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell?art. 47-ter della Legge 26 luglio 1975 n. 354 nei confronti di chi sia affetto esclusivamente da sofferenza psichica o anche da patologia psichiatrica (la fattispecie presa in esame dalla Corte concerneva in particolare l?asserita sindrome depressiva del detenuto) che non determini altres? una grave infermit? fisica (Cass.I,15.04.2004,n. 25674,Rv.228132, Petruolo, Italgiureweb).
Pertanto, non vi sono i presupposti fattuali per l’accoglimento delle istanze del detenuto.
P.Q.M.
VISTI? gli Artt. 147? C.P., 47-ter O.P.? e 677 e segg. c.p.p.;
R E S P I N G E
le istanze di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare avanzate da? P.G..
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