Pene e Sistema penitenziario – Misure di sicurezza- Espulsione dello straniero dallo Stato – Condizioni – Ostatività in relazione al diritto di difesa – Insussistenza – Fattispecie. – (Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Torino n.5057/05,dd.21.9.05)

giurisprudenza 27/10/05

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Con ordinanza dd. 19.05.2005 il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria? ha dichiarato attuale la pericolosit? sociale? di S.C. E. e applicato al medesimo la

misura dell?espulsione da territorio dello Stato, a titolo di misura di sicurezza.

Il condannato ha proposto impugnazione avverso la citata decisione giudiziaria, assunta ai sensi dell?art. 679 c.p.p., affermando di essere sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale di Asti e di intendere esercitare in quella sede processuale le proprie difese, chiedendo per tale motivo la revoca del provvedimento impugnato.

Si ? quindi pervenuti all?odierna udienza per la decisione in ordine alla conferma o riforma dell?appellata ordinanza.

L?impugnazione non ha pregio e deve essere respinta. La disciplina di cui al Dlg. 286/98 (T.U. stranieri), cos? come modificato dalla L. 189/02,? prende in considerazione le esigenze processuali connesse alla condizione di espellendo dello straniero sottoposto a procedimento penale in due distinti istituti, rispettivamente quello regolati dall?art. 13, comma 3 e dall?art. 17 del citato T.U.? stranieri.

La prima disposizione richiamata subordina l?esecutivit? dell?espulsione amministrativa disposta dal Questore al rilascio del nulla osta da parte della competente A.G., che pu? negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all?accertamento della responsabilit? di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all?interesse della persona offesa.

La norma dell?art. 17, T.U. stranieri citato, consente invece allo straniero sottoposto a procedimento penale, di ottenere l?autorizzazione al rientro in Italia per il tempo strettamente necessario per l?esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali ? necessaria la sua presenza. L?asseto della disciplina normativa richiamata rende evidente che la fattispecie sottoposta ad esame fuoriesce dal novero delle situazioni giuridicamente valorizzate dalle norme considerate. E? infatti evidente che, nel caso di specie, non entra in linea di conto la disposizione di cui all?art. 13, comma 3, T.U. stranieri, per la duplice ragione che non si verte in tema di espulsione amministrativa e che non risulta l?A.G. di Asti abbia espresso il proprio diniego all?eventuale allontanamento del soggetto dal territorio nazionale sotto il profilo preso in considerazione dalla norma citata. Peraltro, la condizione attuale dell?opponente non pu? nemmeno farsi rientrare nella fattispecie regolata dall?art. 17 dlg. 286/98, che tutela lo straniero che si trovi gi? all?estero, perch? espulso per altro motivo.? E? proprio tale ultima disposizione, anzi, a rendere ragione della legittimit? della proceduta di espulsione (nel caso che qui occupa, disposta ai sensi dell?art. 16, comma 5, T.U. stranieri), adottata anche nei confronti di detenuti stranieri i quali abbiano tuttora in corso procedimenti penali pendenti, poich? ? la stessa norma citata ad istituire un?efficace salvaguardia proprio di quei diritti di difesa invocati dall?opponente per infirmare il provvedimento impugnato, prevedendo la possibilit? di rientro temporaneo dello straniero che intenda partecipare al processo e compiere in esso atti giuridici.

Ne consegue che l?impugnazione presentata da S.C.E., fondata sull?asserita volont? di esercitare il proprio diritto di difesa nell?ambito di un procedimento penale in corso in Italia, non pu? essere accolta poich? il diritto invocato, e del quale si paventa l?irrimediabile pregiudizio, potr? essere efficacemente esercitato anche in seguito alla esecuzione dell?espulsione.

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P. Q. M.

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R I G E T T A

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l?impugnazione? proposta da? S. C. E.? e conferma l?impugnata ordinanza.

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