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1.**** ha proposto reclamo avverso l?ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Alessandria emessa in data 5.10.2005, con la quale era dichiarata inammissibile l?istanza di applicazione della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva (art.1, L.207/2003).
La decisione impugnata ? motivata dalla circostanza che il detenuto ?ha in esecuzione anche pena definitiva dopo il 22.8.2003?.
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2. Ha proposto reclamo l?interessato, obiettando che la pena relativa alla condanna ostativa in quanto divenuta definitiva successivamente all?entrata in vigore della legge n.207/2003 ? compresa in un provvedimento di cumulo, di tal che il giudice a quo avrebbe dovuto ? previa scissione del cumulo stesso ? verificare se la parte di pena gi? espiata fosse imputabile al titolo ostativo e, in caso affermativo, valutare nel merito l?istanza.
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3.Il reclamo ? fondato.
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4.B. A. si trova in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo PG Torino n.865/2003 RES dd. 2.12.2003, con decorrenza 26.7.2001 e fine pena attualmente stabilito al 14.1.2007.
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Nel cumulo ? compresa la pena di cui alla sentenza Corte App. Torino dd.28.5.03, irrevocabile il 16.10.03, che ha inflitto al condannato la pena di a.1m.4 di reclusione.
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?Effettuando lo scioglimento del cumulo di pene, la condanna di cui al titolo ostativo risulta essere gi? integralmente espiata, anche facendo decorrere il computo dal giorno successivo alla sopravvenuta definitivit? ed anche se si ritenga di operare detto calcolo al lordo della detrazione di pena ottenuta dal condannato ai sensi dell?art.54, Ord.pen..
5.Il Tribunale ritiene di aderire alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene non soltanto possibile bens? doverosa l?operazione di scissione del cumulo di pene che consente ? com?? noto – l?imputazione della parte di reclusione gi? espiata alla condanna per un eventuale reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari.
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La scissione del cumulo delle pene ? operazione compiuta incidenter nell?ambito di una procedura finalizzata alla concessione di benefici penitenziari ovvero di provvedimenti clemenziali, che appartiene alla competenza funzionale, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza ovvero del giudice competente per l?incidente di esecuzione, laddove occorra stabilire il limite di operativit? dell?istituto invocato dall?interessato, e questo non sia applicabile ? in forza della preclusione costituita da alcune condanne ? alla pena unitariamente considerata.
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La giurisprudenza di legittimit? ha ?con orientamento ormai consolidato – chiarito che il cumulo delle pene ? istituto posto a favore del condannato, e tale carattere deve permanere nel corso di tutta la vicenda esecutiva.
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Ne deriva che, ogni qualvolta l?unitariet? della pena si traduca in un danno per il reo, ? ammessa la scissione del cumulo, con la conseguente possibilit? di prendere in esame le singole condanne per imputare le pene gi? espiate ? per il principio del favor rei– ai titoli esecutivi relativi a reati ostativi all?accesso ai benefici penitenziari (Cass., I, n.11320 dd.12.04.1999, ******, in CED Cass.).
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Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sull?autorevole avallo dato dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.361/1994, che ha implicitamente accolto l?indirizzo giurisprudenziale maggioritario, favorevole alla possibilit? di scioglimento del cumulo di pene.
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In conformit? con la citata pronuncia costituzionale, deve ritenersi, infatti, che, nel caso di soggetto sottoposto ad esecuzione di pene cumulate, delle quali alcune soltanto comportino esclusione o limitazione alla concessione di benefici penitenziari, il cumulo possa essere sciolto ai fini della determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l’espiazione delle pene ostative, l’esclusione o la limitazione non debbano pi? operare.
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Diversamente, infatti, si verrebbe a far dipendere l’applicazione di un trattamento deteriore dalla sola eventualit?, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di pi? rapporti scaturenti dall’esecuzione delle singole condanne, con l’ulteriore incongruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l’asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l’interessato (Cass., I,n.2529,dd.26.03.1999,******,in CED Cass.):con palese violazione del principio del favor rei che, per giurisprudenza unanime, deve trovare applicazione anche nella fase dell?esecuzione penale e penitenziaria (per un precedente di merito di questo tribunale, v. Trib.Sorv.Torino, ord.22.11.05).
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La giurisprudenza di legittimit? pi? recente? propende per la possibilit? di scioglimento della pena unitaria irrogata, con imputazione della reclusione gi? espiata dal condannato alla pena per l?eventuale pena ostativa alla concessione dei benefici penitenziari (Cass., SS.UU.,n.14 dd. 30.6.1999,*****,in CED Cass.) .
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All?orientamento giurisprudenziale delle SS.UU. sopra visto si allinea alla giurisprudenza di legittimit? prevalente (Cass.I,12.8.85,*******,CED; ******,9.11.92,**********,CED; ******,6.5.96,Napoli,CED; ******,12.6.96,*****,CED; ******,21.2.97,*****,CED; ******,18.9.97,Messina,CED).
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6. Nella fattispecie, infine, non pare al Collegio di impedimento all?accoglimento della tesi maggioritaria sulla scindibilit? del cumulo la recente pronuncia della Suprema Corte che , in materia di scioglimento del cumulo in relazione alla sospensione condizionata della pena, ha stabilito il principio che, poich? la legge 1.8.207,n.207 ?prende in considerazione determinate condanne o situazioni soggettive come ex se sintomatiche di pericolosit?, anche se pregresse, purch? nell?ambito dell?esecuzione in corso, ne segue che, quando fra le condanne in esecuzione ? compreso un delitto ostativo, il soggetto ? considerato immeritevole del beneficio, onde non gli giova la scissione del cumulo? (******,23.9.04,n.3543,CED).
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??????????????? A prescindere infatti che il principio di diritto affermato dalla Corte nella citata sentenza si riferisce a questione del tutto diversa, quella cio? della presenza, nel cumulo di pene, di una condanna relativa ad un reato di cui all?art.4bis ,Ord.pen., e non pu? dunque essere richiamata nella presente sede a sostegno dell?opinione contraria alla possibilit?/doverosit? di scissione della pena cumulata, si osserva incidenter che la sentenza n. 3543/04 della Corte di Cassazione, non sembra condivisibile, poich? la stessa Corte, nella pronuncia citata, riconosce che la sospensione condizionata ha molteplici profili che l?accomunano alle misure alternative alla detenzione, in relazione alle quali? ? ormai costante l’orientamento della giurisprudenza di legittimit? che impone lo scioglimento del cumulo in tutti i casi in cui tale operazione sia giovevole al condannato.
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L?orientamento della Suprema Corte espresso nella pronuncia richiamata pare inoltre confliggere con l?argomento ermeneutico ricavabile dall’interpretazione?letterale dell’art.1, comma 3, lett a), l.207/2003, che recita testualmente: "quando la pena ? conseguente alla condanna per i reati … nonch? all?articolo 4bis…", inducendo a ritenere che i legislatore abbia inteso riferirsi al titolo in esecuzione e non alle qualit? personali? del? reo, a differenza di quanto disposto nella stessa norma alle lettere successive, ove si stabilisce la preclusione dal beneficio nei confronti di chi? ? stato dichiarato delinquente abituale, ovvero sottoposto a sorveglianza speciale.
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8. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il reclamo ? fondato e merita accoglimento.
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??????????????? Pertanto l?ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Alessandria emessa in data 6.10.2005 deve essere annullata, con conseguente applicazione a B. A. del beneficio di cui all?art.1,L.207/03.
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P.Q.M.
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VISTI gli Art. 1 e segg.? L. 207/03, 677 e segg. c.p.p.;
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A C C O G L I E
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l?IMPUGNAZIONE ?come sopra proposta.
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D I S P O N E
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L?annullamento dell?ordinanza impugnata;
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C O N C E D E
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a?? B. A.? il beneficio della sospensione condizionata della pena che dovr? eseguirsi presso la dimora abituale del condannato;
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