Pene e Sistema penitenziario – Sospensione condizionata della pena (c.d.indultino) – Revoca – Inosservanza delle prescrizioni – Gravità della violazione – Criteri di valutazione – Fattispecie – (Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Torino n.2512/05,dd.

giurisprudenza 24/11/05
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C.P. ? stato ammesso alla sospensione condizionata della pena ex Art. 1 L. 207/03 con ordinanza dd. 31.01.2005 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli.

Risulta, sulla base di una segnalazione di Polizia, ?che in data 25.03.2005 il C.

P. era reperito fuori dell?abitazione, nel territorio di un comune diverso da quello di dimora abituale, in compagnia di soggetti pregiudicati e ometteva di esibire agli operanti la carta precettiva, cos? contravvenendo alle prescrizioni del procedimento sospensivo. Era pertanto avviato il procedimento per la revoca del benefico, ai sensi dell?art. 51-ter, Ord. Pen., richiamato dalla L. 95/04.

Il Tribunale ritiene che, con tale violazione delle prescrizioni, sono venuti meno i presupposti in relazione ai quali il Magistrato di Sorveglianza aveva concesso il beneficio e ritiene conseguentemente che l?ammissione alla misura del predetto deve essere revocata stante il comportamento colpevole dell?interessato, ai sensi dell?art. 2 L. 207/03.

Va,invero,considerato che La legge 1.8.2003,n.207,recante norme sulla sospensione condizionata della pena? per alcune categorie di condannati a pena detentiva, ha introdotto, nella legislazione che disciplina l?esecuzione penale e penitenziaria, un?inedita misura a carattere indultivo.

L?obiettivo perseguito dal legislatore ? reso peraltro ampiamente conoscibile dall?acceso dibattito politico e parlamentare che ha preceduto l?approvazione in via definitiva dell?articolato ? era di? realizzare,principalmente, un incisivo strumento di deflazione della popolazione detenuta.

A tale intento erano sottese tanto finalit? di umanizzazione dell?esecuzione della pena quanto pi? impellenti ragioni di gestione dell?esorbitante numero di detenuti ristretto negli istituti di pena nazionali, spesso inadeguati ? questi ultimi – a garantire ai reclusi condizioni di vita conformi a? standards minimi accettabili alla luce del principio di umanit? e dignit? del trattamento penitenziario codificato dal precetto costituzionale racchiuso nell?art.27 della Carta costituzionale .

La sospensione condizionata della pena nasce,dunque, quale risposta all?esigenza, ormai indefettibile e diffusamente avvertita, di porre governo al fenomeno del sovraffollamento carcerario e di ricondurre l?esecuzione della pena detentiva entro canoni di civilt? giuridica ed umanit? conformi al dettato costituzionale.Essa si caratterizza quale misura di? decarcerizzazione, sostanzialmente vincolata nel suo momento concessivo e diretta a restituire alla societ? civile quella parte numericamente preponderante di condannati, ristretti ?per espiare pene di non significativa rilevanza, cos? che l?esigenza retributiva dello Stato potesse ragionevolmente essere limitata in nome di opzioni di politica criminale ritenute prevalenti.

A corredo della sospensione condizionata della pena,il legislatore,proprio alla luce della ratio legis, ha previsto un limitatissimo corredo di prescrizioni e divieti che limitano blandamente l?autonomia del condannato sottoposto all?indultino.

Ad una semplice lettura delle medesime,appare chiaro che esse risultano addirittura pi? blande sotto il profilo della limitazione della libert? personale del soggetto sottoposto,di quanto non siano le prescrizioni dell?ampia misura dell?affidamento in prova al servizio sociale,poich? si riducono,sotto il profilo della limitazione all?autonomia del soggetto,al divieto di uscita dal comune di residenza salvo autorizzazione e al divieto di espatrio per tutta la durata del beneficio.

Tale ricognizione degli elementi caratterizzanti dell?istituto di cui alla l.207/03 consente di affermare che quest?ultimo costituisca la forma pi? annacquata di esecuzione penale che l?ordinamento preveda,essendo la libert? del condannato minimamente limitata dalle prescrizioni di corredo della misura .

Tale presa d?atto non pu? non riflettersi sul parametro valutativo della violazione contestata.

Anzitutto,la considerazione del carattere eccezionale del beneficio concesso non pu? che indurre una particolare severit? nel valutare eventuali condotte trasgressive delle regole minimali stabilite dall?ordinamento per tale esecuzione extra ordinem.

Va quindi considerato che la? sia pure episodica violazione della prescrizione caratterizzante la misura di che trattasi non pu? che essere riguardata alla stregua di una deliberata volont? di sottrarsi interamente all?esecuzione penale,anche e particolarmente sotto il profilo di quella limitatissima restrizione che l?ordinamento impone quale condizione per la sottrazione del condannato alla ben pi? gravosa esecuzione della pena in regime di restrizione carceraria.

?In altri termini,violando le (poche) prescrizioni di rilievo sostanziale dell?indultino,il condannato finisce per infrangere la misura nella sua parte pi? sostanziale e caratterizzante,e dunque? in toto, il beneficio.

Nel caso di specie le circostanze di data,ora luogo e l?assenza di valide giustificazioni da parte dell?interessato concorrono a formare un quadro di dolosa violazione di alcune delle prescrizioni limitative imposte al condannato, delineando una condotta sfornita di valide esimenti.

Ne consegue,per quanto sopra, che il collegio ritiene il comportamento del condannato incompatibile con la prosecuzione della misura,che deve essere per tale motivo revocata.

Quanto alla dimensione quantitativa che la revoca deve nella fattispecie assumere, secondo il disposto di Legge? ?il Tribunale di Sorveglianza, nel procedere alla revoca della misura per comportamento incompatibile con la sua prosecuzione, deve determinare la durata della residua pena da scontare, tenendo conto sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell?osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravit? oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca?.

Il beneficio deve essere revocato ?EX TUNC?, stante l?oggettiva gravit? della condotta dell?interessato, che ha dimostrato la carenza di una reale volont? di sottoporsi alle prescrizioni imposte, e della evidente assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine all?accertata violazione e che la pena residua da espiare debba coincidere con l?intero ammontare della condanna oggetto della sospensione condizionata, tenuto conto della brevit? di applicazione del beneficio, dell?obiettiva scarsissima limitazione che le prescrizioni ? pure violate ? impongono alla libert? del soggetto, e dell?assenza di giustificazioni della violazione? da parte del condannato.

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P.? Q.? M.

VISTI? gli artt. 2 L. 207/03, 51-ter L. 26.7.1975 n. 354,? 677? e segg.? c.p.p.;

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R E V O C A

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ex tunc? la misura? della sospensione condizionata della pena (L. 207/03)? disposta? nei confronti di?? C.P. dal? Magistrato di Sorveglianza di VERCELLI con ordinanza? dd.? 31.01.2005.

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