(…)Premesso che il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, in data 22.09.2005, ha emesso il seguente provvedimento di revoca di concessione di un permesso ex O.P.: “……………….. Rilevato che dalla nota 21.09.2005 della Casa di Reclusione di Alessandria risultano motivi di sicurezza assolutamente ostativi alla esecuzione del permesso richiesto e concesso (pericolo di fuga) che giustificano la revoca del decreto predetto – P.Q.M. REVOCA il proprio decreto nr. 639/2005 in data 08.09.2005 di concessione di un permesso ex art. 30 O.P. al detenuto ARGENTI EMANUELE….”;
– che avverso detto provvedimento il detenuto ha proposto reclamo, nei termini di legge;
– ritenuto che la reiezione della richiesta del detenuto è stata motivata nei termini di cui sopra dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria;
– che il provvedimento impugnato appare ben motivato e non vi sono nuovi o diversi elementi tali da superare le valutazioni espresse dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria;
– che non possono essere prese in considerazione le doglianze del detenuto che non attengono a profili sostanziali tali da modificare il quadro istruttorio posto alla base della reiezione impugnata;
– RITENUTO che il giudice a quo ha formulato un ponderato giudizio, che si ritiene immune da fratture logiche, tra l’opportunità di mantenere in vita un beneficio nei termini in cui era già stato concesso, e l’esigenza di assicurare che la fruizione del permesso non costituisse occasione o mezzo per la reiterazione di condotte antigiuridiche da parte del condannato, ovvero di sottrazione volontaria dello stesso all’esecuzione della pena;
– RITENUTO in proposito di osservare come, accanto al principio generale di non regressione trattamentale (il quale impone di non procedere alla revoca di un beneficio penitenziario se non in presenza di condotte del condannato incompatibili con la progressione trattamentale; vi sia – immanente al sistema – un principio che impone al giudice di esercitare il proprio potere discrezionale nella concessione dei c.d. benefici penitenziari secondo forme e modalità tali da prevenire la commissione di nuovi illeciti penali, assicurando che l’esecuzione della pena proceda secondo gli ordinari canoni di legalità.
Nella fattispecie, peraltro, il principio di non regressione trattamentale è addirittura dubbia in linea di conto, poiché il beneficio de quo è del tutto estraneo al trattamento rieducativo, rientrando piuttosto nel più generale trattamento penitenziario.
Alla medesima obiezione soggiace la possibile obiezione che la concessione del permesso ex art. 30, OP costituirebbe – una volta che il giudice abbia accertato la ricorrenza dei presupposti di legge – un atto dovuto (tesi che si fonda com’è noto sull’interpretazione letterale del dato normativo, con un certo seguito giurisprudenziale).
E’ infatti evidente che la “doverosità” della concessione del permesso – qualora si intenda seguire l’orientamento sopra cennato – non può che contemperarsi con le esigenze di sicurezza e specialpreventive , considerate peraltro come prescriventi dalla stessa legge istitutiva dell’Ordinamento penitenziario (art. 1, L. 26.07.1975, n. 354) e ribadite con il nuovo regolamento penitenziario (art. 2, DPR 30.06.2000, n. 230);
– RITENUTO che, nella fattispecie, gli elementi di valutazione sopraggiunti alla concessione del beneficio ex art. 30 OP siano tali, per la loro intrinseca valenza, a sostenere una valutazione di opportunità della revoca del permesso, alla luce del concreto pericolo di fuga del detenuto beneficiario, quale emerge dalle dichiarazioni presenti agli atti;
– RITENUTO che pertanto il reclamo del detenuto in epigrafe indicato deve essere respinto;
P. Q. M.
Visti gli Artt. 30 e segg. L. 26.7.1975, n. 354, modificati dalla L. 10.10.1986, n. 663;
R E S P I N G E
il reclamo come in epigrafe indicato.
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