O R D I N A N Z A
all’udienza del 21 novembre 2006
nel procedimento di sorveglianza relativo a:
RECLAMO AVVERSO SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELLA PENA (L. 207/03)
promosso da S. S.
nato a il
Detenuto Casa Circondariale di ALESSANDRIA;
in espiazione pena di cui a: provv. cum. Proc. Rep. Trib. Alessandria n. 438/05 RES;
difeso da ****** come in atti;
Visto il parere come da verbale ______________del P.G.;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
O S S E R V A
1. S. S. ha proposto reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Alessandria emessa in data 15.09.2006, con la quale era dichiarata inammissibile l’istanza di applicazione della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva (art.1, L.207/2003).
La decisione impugnata è motivata con riferimento alla sentenza costituzionale n.255/2006, che ha dichiarato incostituzionale l’art.1, comma 1, della l.n.207/2003, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Sotto tale profilo, il giudice a quo ha ritenuto che – sulla base degli atti – non vi fossero elementi dai quali ritenere adeguata la misura dell’indultino, che costituirebbe il beneficio penitenziario più ampio attualmente concedibile, al grado di risocializzazione raggiunto dal detenuto. L’interessato ed il suo difensore fiduciario hanno proposto reclamo contro la decisione del magistrato di sorveglianza di Alessandria, allegando, in particolare, che il ********** era già stato ammesso al beneficio, poi dichiarato cessato per la sopravvenienza di nuovo titolo esecutivo che aveva portato la pena residua da espiare oltre la soglia di applicabilità stabilita dalla legge. La difesa, in particolare, osserva che “non appare conferente alla lettera, alla natura ed alla funzione del beneficio in oggetto la possibilità di adottare provvedimenti di diniego sulla scorta di mera discrezionalità, in assenza di elementi di fatto precisi e puntuali che consentano di esprimere una ragionevole valutazione negativa sulla adeguatezza della misura, non potendosi a tal fine richiedere al contrario la prova positiva di un estremamente elevato grado di risocializzazione, persino superiore a quello richiesto per l’affidamento in prova o altra misura alternativa alla detenzione(…).”
2. L’impugnazione è fondata e merita accoglimento. Va preliminarmente considerato che la pronunzia costituzionale n.25/06 si segnala tanto per il suo portato immediatamente applicativo, poiché introduce,in tema di condizioni per la concessione dell’indultino, il criterio della “meritevolezza” del condannato con riferimento al parametro costituzionale stabilito dall’art.27, comma 3, della Costituzione in connessione alla funzione rieducativa della pena; quanto per i profili dogmatici che essa svolge, implicanti la definitiva attrazione dell’istituto nell’alveo delle misure alternative alla detenzione attraverso le quali si sviluppa l’esecuzione penale.
3. Un primo passo sulla strada poi decisamente intrapresa dalla pronunzia n.255/2006, era già stato compiuto dalla Consulta – se pure in via indiretta e, per così dire, “anticipatoria” del proprio pensiero sulla natura del beneficio – con l’ordinanza 7-18 marzo 2005, n.112, resa sulla questione della legittimità costituzionale dell’art.1, comma 3, lettera d), l. n.207/2003, per ravvisata violazione degli artt.3 e 27 della
Costituzione.
Secondo i giudici rimettenti, l’incostituzionalità della norma risaltava nel profilo che, mentre essa preclude(va) la possibilità di accedere al
beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena a chi, essendo
già stato ammesso ad altri benefici penitenziari, non ha commesso
violazioni e appare, quindi, come più meritevole; permette(va), invece, a
chi ha subito la revoca di precedenti misure alternative (e perciò si è
rivelato per fatti concludenti poco affidabile), di godere della misura
indulgenziale.
In quell’occasione, la Corte, pur dichiarando inammissibile la questione, come oggettivata nella richiesta – contraddittoria rispetto
alle premesse interpretative da cui i rimettenti avevano preso le mosse –
di dichiarare illegittima la norma censurata se interpretata in modo opposto da quello da essi stessi adottato; affermò che “la questione così come viene sollevata, lungi dall’evidenziare profili di illegittimità costituzionale, varrebbe quindi solo a
confortare, tra le possibili interpretazioni della norma, quella che gli
stessi giudici a quibus, con argomenti non implausibili, ritengono
conforme a Costituzione e che potrebbero quindi adottare senza investire
questa Corte.”
La decisione n.112/2005 pareva confortare implicitamente la tesi che, applicandosi la preclusione di cui all’art.1, comma 3,lett.d), l.207/2003 soltanto ai condannati “immeritevoli” nel senso sopra visto, si sarebbe ovviato a quell’irrazionalità, costituzionalmente censurabile, stigmatizzata dai giudici a quibus.
La stessa giurisprudenza di legittimità aveva, del resto, in larga parte, fatta propria la ridetta interpretazione, seguendo il principio che l’indultino non potesse applicarsi ai condannati che avessero subito – nel corso della medesima esecuzione penale – la revoca non incolpevole di una misura alternativa alla detenzione Cass.I,28 ottobre 2004,n.42273,*******, Ced Cass.; Cass.I,20 ottobre 2004,n.41115,*********, Ced Cass; Cass.I,22 settembre 2004,n.3470,******,Ced Cass.; Cass.I,23 settembre 2004,n.3538,********,Ced Cass.).
*** più evidente segnale dell’orientamento della Consulta è il successivo arresto (sentenza n.278/2005), con il quale la Corte si è pronunciata su un ulteriore dubbio di costituzionalità relativo alla medesima disposizione dell’art.1, comma 3,lett.d), della l.207/2003, ancora per contrasto con gli artt.3 e 27,Cost.
Questa volta, secondo i giudici rimettenti, l’indultino era ritenuto incostituzionale poiché, nel momento della concessione, il sistema preclude(va) al giudice di sorveglianza ogni valutazione di merito, essendo l’applicazione del beneficio subordinata al mero accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge.
La conseguenza, ravvisata costituzionalmente incompatibile dai giudici rimettenti è che, alla luce di tale assetto, è ben possibile che ottenga l’indultino il condannato che non abbia mai ottenuto, per la mancata adesione al trattamento e la condotta irregolare tenuta nel corso dell’esecuzione, l’ammissione a una misura alternativa, neppure se più contenitiva dell’indultino (quale la detenzione domiciliare o la semilibertà), né altro tipo di beneficio, pur se di minore portata (come la liberazione anticipata, l’ammissione ai permessi premio, al lavoro all’esterno etc.).
“E’, inoltre, possibile che il condannato che abbia subito colpevolmente la revoca di una misura alternativa, (…), sia automaticamente scarcerato per effetto dell’indultino, ottenendo, così, una misura più ampia di quella che si è appena rivelata inidonea, nonché di quelle che gli sono precluse per tre anni ai sensi dell’art.58quater o.p., senza che il Giudice di Sorveglianza possa tenere in alcuna considerazione il comportamento tenuto nel corso della precedente misura, né valutare il comportamento tenuto dopo la revoca, gli eventuali progressi nel trattamento, il grado di rieducazione nel frattempo raggiunto.” (Trib.Sorv.Venezia,ord. 6 aprile 2004).
Alla base del rinnovato “assalto” alla controversa norma sulla sospensione condizionata della pena sta(va), pertanto, l’irragionevolezza di un sistema che, a fronte di determinati comportamenti del condannato, gli preclude determinati benefici, ma, al contempo, gli consente immediatamente l’ammissione a un beneficio più favorevole (cioè l’indultino), ed anzi ne impone al giudice la concessione sul mero accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, senza che gli sia consentito alcun apprezzamento di merito: contrastando, in tal modo, con il canone di ragionevolezza e di razionale uniformità del trattamento normativo sotteso all’art.3, Cost., e inoltre con l’art. 27, terzo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dei canoni di proporzionalità e individualizzazione della pena, e del principio di progressività trattamentale e di finalismo rieducativo della pena, “del tutto ignorati dalla nuova legge, che non prevede tra i presupposti della misura alcuna prognosi di idoneità rieducativa in relazione al grado di rieducazione raggiunto e ai progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento, né una prognosi di idoneità preventiva, e inoltre per il suo automatismo svilisce l’efficacia
pedagogico-propulsiva agli altri istituti previsti dall’ordinamento penitenziario, privando il sistema di efficacia deterrente in caso di violazioni o abusi commessi nel corso dell’esecuzione.” (Trib.Sorv.Venezia,ord. 6 aprile 2004).
La Consulta ha accolto il dedotto rilievo di incostituzionalità con la sentenza 15 luglio 2005, n.278, dichiarando illegittimo l’art.1, comma 3, lett.d) della l.207/2003 per contrasto con l’art.3 Cost., poiché la disposizione censurata “determina una irragionevole disparità di trattamento fra il condannato che, perché “meritevole”, è stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che – o perché “immeritevole” o perché non versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta – non è stato ammesso al godimento di tali misure, dal momento che il primo non può godere del beneficio della sospensione condizionata della pena residua, mentre il secondo ottiene prima la sospensione della pena, e poi, se non commette entro cinque anni delitti non colposi per i quali riporti una condanna non inferiore a sei mesi di detenzione, l’estinzione della pena stessa. E’ bensì vero che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza, ma questo limite, nella specie, risulta violato, non potendo la circostanza dell’ammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. “indultino”, e ciò soprattutto ove si tenga presente che di quest’ultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non
meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure.” (Corte cost.,sent.15 luglio 2005,n.278).
La Corte, inoltre, rilevava, l’evidente irragionevolezza della normativa censurata, laddove poneva la circostanza dell’ammissione o no a misure alternative alla detenzione a discrimine per il godimento dell’indultino, soprattutto perché in tal modo verrebbero a beneficiarne condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure.
La pronunzia n.278/2005 ha segnato un importante passo nella corretta direzione del recupero dei poteri discrezionali di verifica giudiziale dei presupposti per l’ammissione dei condannati a benefici penitenziari, in un’ottica di armonizzazione della sospensione condizionata della pena con i valori correlati alla funzione rieducativa della pena.
Con l’arresto di cui si è detto, tuttavia, la Consulta disgregava la base testuale (cioè la lett.d) dell’art.1, l. n.203/2003) dalla quale traeva forza l’orientamento applicativo “costituzionalmente orientato” che la stessa Consulta aveva ritenuto “non implausibile” con la ricordata ordinanza n.112/2005.
Da tale, inopinata conseguenza (o, se si vuole, unforced error) della sentenza n.278/2005 nasce il germe del nuovo dubbio di costituzionalità che animerà il rinnovato investimento del Giudice delle leggi.
4.La nuova questione di costituzionalità dell’art.1, comma 1, l. n.207/2003, è stata sollevata in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, 79, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede come automatica ed obbligatoria la concessione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena, non consentendo al giudice di sorveglianza alcuna valutazione di merito, pur essendo norma compresa in una legge non approvata secondo le modalità prescritte dalla Costituzione per l’emanazione di un provvedimento di indulto.
Nella fattispecie, si trattava di soggetto detenuto in seguito alla revoca del beneficio della semilibertà a causa di plurime violazioni delle prescrizioni correlate a tale beneficio, il quale aveva formulato istanza per essere ammesso all’indultino.
Il giudice rimettente osserva che all’intervenuta revoca di una misura alternativa conseguono ex lege le preclusioni stabilite dall’art.58quater, secondo comma, Ord.pen., e precisamente l’impossibilità di accedere per un periodo minimo di tre anni ad altre misure alternative, nonché ai benefici penitenziari dei permessi premio e dell’ammissione al lavoro all’esterno.
Paradossalmente, tuttavia, il fallimento del trattamento extramurario non può in alcun modo essere valorizzato ai fini della decisione sulla concessione della sospensione condizionata della pena, e non può, di conseguenza, farsi applicazione della menzionata preclusione, in quanto la legge n.207/2003 ha espressamente richiamato le norme dell’Ordinamento penitenziario che ha inteso estendere all’istituto di nuovo conio, mentre non ha richiamato il citato art.58quater, chenon può – peraltro – per la sua natura eccezionale, estendersi in via ermeneutica oltre i casi in essa tassativamente previsti.
Alla luce del testo dell’art. 1, comma 3, l.n.207/2003, risultante dalla sentenza n.278/2005, non trova neppure fondamento normativo l’efficacia preclusiva dell’intervenuta revoca di una misura alternativa, ai fini della concessione della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena.
Ne consegue, secondo il giudice a quo, che la revoca di una misura alternativa e l’accertata inidoneità al trattamento extramurario, oltre a non integrare un presupposto ostativo, non si sarebbero potute neppure considerare ai fini del rigetto dell’istanza di applicazione dell’indultino, non essendo demandata, dall’art.1, l. n.207/2003, essendo prevista l’automatica applicazione del beneficio ove sussistano i requisiti di legittimità stabiliti dalla legge.
Sotto tale profilo, invero, l’introduzione del nuovo istituto rappresenta un punto di rottura dell’armonia del vigente sistema dell’esecuzione penitenziaria, che prima dell’entrata in vigore della legge n. 207 del 2003 aveva una sua logica coerenza, in quanto incentrato sui principi del finalismo rieducativo della pena, dell’individualizzazione del trattamento e della progressività trattamentale.
In effetti, la concessione di ogni misura alternativa o beneficio premiale previsto dall’ordinamento penitenziario deve essere preceduta, oltre che dall’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità di volta in volta prescritti dalla legge, anche da una valutazione del giudice sul raggiungimento, da parte del condannato, di uno stadio del percorso rieducativo adeguato al beneficio richiesto, e sulla conseguente idoneità rieducativa di quest’ultimo, al fine di garantire la proporzionalità e l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio, oltre che l’ineludibile finalità rieducativa della pena.
Con l’ingresso, nel sistema penitenziario, dell’indultino, invece, è pretermessa ogni valutazione concernente l’individualizzazione del trattamento rieducativo.
Tale carenza comporta che si arrivi al risultato, paradossale e antinomico con i principi sopra richiamati, dell’ammissione alla sospensione condizionata della pena in favore del condannato che non abbia mai avuto accesso, per mancata adesione al trattamento o per la condotta irregolare tenuta nel corso dell’esecuzione, a una misura alternativa, neppure più contenitiva (quale la detenzione domiciliare), né a benefici di più ridotta ampiezza ( permessi premio o lavoro all’esterno).
In definitiva, colui che abbia subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa, deve essere obbligatoriamente scarcerato, in presenza dei requisiti di legge, e ottenere, per tale via, una misura più ampia di quella che si è appena rivelata inidonea, nonché di quelle che gli sono precluse in forza del triennale divieto di cui all’art.58quater, secondo comma, Ord.pen., senza che al giudice di sorveglianza sia consentito di valutare la condotta tenuta nel corso della precedente misura, né il comportamento successivo alla revoca, e neppure il grado di rieducazione nel frattempo raggiunto, i risultati del trattamento individualizzato: la sussistenza, in altre parole, delle condizioni per il reinserimento sociale e la rieducazione del condannato.
Si tratta, secondo il rimettente, di un sistema “rigido”, che estromette dall’ambito del giudizio la verifica del percorso rieducativo compiuto dal condannato, nell’ambito del quale la revoca di una misura alternativa assume indubbio rilievo, con conseguente contrasto della norma censurata con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione per la lesione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, di progressività trattamentale e finalismo rieducativo della pena.
L’automatismo del sistema introdotto dalla legge n.207/2003, non temperato da alcuna valutazione di merito del giudice, contrastava, inoltre, ad avviso del giudice rimettente, con l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, in presenza dello stesso presupposto (un fatto colpevole sanzionato con la revoca), l’ordinamento impone, da una parte, al giudice il divieto di concedere altri benefici per tre anni (art.58quater, secondo comma, Ord.pen.), mentre, dall’altra, gli impedisce di tenere in debita considerazione lo stesso fatto, imponendogli, per converso, l’obbligo di concedere un beneficio extramurario della massima portata.
5. La Corte, pronunziandosi sulla dedotta questione, ha preliminarmente preso atto che, a seguito dell’intervento ablativo sulla disposizione dell’art.1,comma terzo, lett.d), l.n.207/2003, la sospensione condizionata della pena deve ora essere concessa a tutti i condannati in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a prescindere da un giudizio di meritevolezza del beneficio da parte del magistrato di sorveglianza.
Tale assetto contrasta con “i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario (sentenze n. 445 del 1997; n. 504 del 1995; n. 306 del 1993) e che a loro volta discendono dagli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione (sentenze n.203 del 1991 e n.50 del 1980), nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa proporzione della medesima alle personali responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguono (sentenze n. 349 del 1993 e n. 299 del 1992).”
Per l’attuazione di tali principi, osservano i giudici costituzionali, è necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena (sentenze n. 445 del 1997 e 306 del 1993), condizione che è possibile realizzare soltanto con il riconoscimento di un potere discrezionale al magistrato di sorveglianza nella concessione dei benefici penitenziari (sentenza n. 504 del 1995).
È del tutto evidente, continua la Corte “che la generalizzata applicazione del trattamento di favore previsto dalla disposizione censurata, nell’assegnare un identico beneficio a condannati che presentino fra loro differenti stadi di percorso di risocializzazione, compromette, ad un tempo, non soltanto il principio di uguaglianza, finendo per omologare fra loro, senza alcuna plausibile ratio, situazioni diverse, ma anche la stessa funzione rieducativa della pena, posto che il riconoscimento di un beneficio penitenziario che non risulti correlato alla positiva evoluzione del trattamento, compromette inevitabilmente l’essenza stessa della progressività, che costituisce il tratto saliente dell’iter riabilitativo.”Tale automatismo applicativo collide con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, come precisati dalla stessa, richiamata giurisprudenza costituzionale, così da giustificare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n.207/2003, per contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Lo strumento utilizzato dalla Consulta è – come ricordato in apertura – quello della sentenza additiva, con la quale il contenuto dispositivo della norma censurata e arricchito “nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione”.
6.Dall’elaborazione della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, se ne trae la conclusione, anzitutto, che trovano compiuto svolgimento, in correlazione all’istituto della sospensione condizionata della pena, i valori costituzionali della finalizzazione rieducativa della pena, coi suoi corollari di flessibilità, proporzionalità e individualizzazione del trattamento penitenziario racchiusi nell’art.27, comma 3, della Carta fondamentale, con l’importante (ri)affermazione – sia pure implicita- della inopportunità, sotto il profilo dell’esigenza di assicurare la piena realizzazione dei ridetti principi di proporzione e individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, di ogni valutazione legale di pericolosità correlata al tipo di reato commesso, ad evitare l’innesco di automatismi dalle maglie così stringenti per il giudice da risolversi nella totale obliterazione della flessibilità della pena, tratto connaturale alla funzione rieducativa della medesima.
La Corte ravvisa, inoltre – con affermazione di importanza trascendente l’oggetto della questione considerata – un nesso d’immediata interdipendenza tra la salvaguardia, costituzionalmente individuata, della finalità risocializzatrice della sanzione penale; e la necessaria attribuzione al giudice di sorveglianza, deputato alla gestione dell’esecuzione penale nel suo concreto dispiegarsi, di un adeguato margine di apprezzamento discrezionale, idoneo a garantire il successo della continua opera di adeguamento della pena cristallizzata nella sentenza del giudice penale all’effettivo grado di rieducazione raggiunto dal condannato.
Gli importanti capisaldi stabiliti dalla pronunzia n.255/2006 riverberano, altresì, sulla collocazione sistematica dell’istituto di cui alla l. n.207/2003: l’indultino, infatti, in conseguenza dell’esteso restyling realizzato dalla Consulta, si libera delle sue più evidenti connotazioni extra ordinem rispetto al sistema dell’esecuzione penale, per entrarne a far parte quale “ultimo nato” e atipica species della già vasta famiglia delle misure alternative alla detenzione.
Dalle ibride spoglie del non rimpianto istituto originario nasce un beneficio penitenziario del tutto peculiare, informato, nel suo momento applicativo, ai principi fondamentali comuni alle (altre) misure alternative: valutazione del grado di rieducazione raggiunto dal soggetto aspirante alla misura, finalizzata all’adeguamento della pretesa punitiva dello Stato alla concreta, residua ed effettiva necessità di protrazione della stessa ai fini della risocializzazione del condannato (con conseguente necessità di un’indagine approfondita della personalità dell’interessato, mediante le strutture organizzative e gli strumenti di cui all’art.13,Ord.pen.); verifica dell’idoneità in concreto della misura a garantire la rieducazione del soggetto ( da cui deriva la valorizzazione degli elementi istruttori relativi, a es. all’idoneità del domicilio esterno, all’eventuale disponibilità di un’attività lavorativa, etc.); giudizio necessariamente ancorato alla sfera della discrezionalità dell’organo giudiziario nella sua concessione.
7. Nel caso di specie, il giudice a quo si è limitato all’affermazione che il detenuto non aveva raggiunto un grado di rieducazione tale da consentire – sotto il profilo della meritevolezza – l’ammissione all’ indultino, senza tuttavia ancorare tale valutazione ad elementi obiettivi di fatto desumibili dagli atti del fascicolo, il quale risulta, in effetti, carente degli elementi istruttori necessari alla decisione sui profili ora rilevanti ai fini dell’applicazione della misura di che trattasi. La decisione impugnata si configura, pertanto, assunta sulla base della mera discrezionalità, e non fondata in seguito ad una compiuta ed esaustiva istruttoria in ordine ai profili rilevanti ai fini della decisione stessa, che si risolvono, peraltro, in quelli indicati correttamente dal magistrato di sorveglianza, di tal che essa risulta priva di adeguata motivazione.
8. Ne consegue, sotto il profilo della carente motivazione – nei termini sopra precisati – l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Gli atti sono rinviati al giudice di primo grado affinché si pronunci nuovamente – previa adeguata istruttoria – sul merito dell’istanza.
P.Q.M.
VISTI gli Art. 1 e segg. L. 207/03, 677 e segg. c.p.p.;
A C C O G L I E
l’IMPUGNAZIONE come sopra proposta.
D I S P O N E
L’annullamento dell’ordinanza impugnata;
D I S P O N E
La restituzione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA, affinchè valuti nel merito – previa adeguata istruttoria – l’istanza di sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva formulata da S.S..
Torino, così deciso in data 21 novembre 2006
IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE
(*******************) (*****************)
Ricevuto oggi dall’estensore, per l’inoltro al
Tribunale di Sorveglianza di Torino, per il
deposito.
Vercelli, lì
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