Avvocati: per la pensione occorre cancellarsi dall’albo
Pensione Avvocati: la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di pensione dei professionisti forensi, con la sentenza n. 29780 emanata lo scorso 12 dicembre, stabilendo che per percepire la pensione di anzianità, l’avvocato deve procedere alla cancellazione dall’albo professionale. Il dato normativo di riferimento è contenuto nell’art. 3 della legge n. 476 del 1980.
In applicazione della previsione normativa, la decisione assunta in primo grado, di non riconoscere la pensione è stata confermata in sede d’appello nonché dai giudici di legittimità.
I fatti di causa
Nel caso di specie, un avvocato aveva chiesto, alla luce della somma dei contributi versati, di ottenere il riconoscimento della pensione che, però, secondo quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 476/80, non può essere riconosciuta se il professionista è ancora iscritto all’albo. L’avvocato ricorrente infatti non aveva provveduto alla cancellazione del proprio nominativo dall’albo professionale e, dunque, ha visto rigettare la propria domanda in tutti i gradi di giudizio.
L?avvocato riteneva che la propria richiesta fosse stata erroneamente qualificata, in quanto il medesimo non richiedeva la corresponsione della pensione di anzianità, bensì il riconoscimento della pensione totalizzata sino a quel momento, maturata nei confronti della Cassa Forense e dell’INPS.
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La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dunque chiarito la portata della cancellazione dall’albo professionale, nel caso di richiesta della pensione totalizzata nei confronti di due enti diversi. In particolare, l’avvocato ricorrente richiedeva la corresponsione della pensione maturata a quel momento, sia nei confronti dell’ente previdenziale dei professionisti forensi, che dell’Inps. La Corte di Cassazione ha ribadito, anche in questa ipotesi, la necessità della preventiva cancellazione dall’albo da parte del professionista, che dunque è condizione imprescindibile per percepire la pensione.
Il dato normativo di riferimento è contenuto nel D.Lgs. n. 42 del 2006, il quale non avrebbe introdotto una fattispecie diversa e, dunque, non rende compatibile l’iscrizione ad alcun albo professionale con la liquidazione della pensione.
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