Pensioni maturate all’estero: trattamento fiscale

Allegati

Trattamento fiscale degli emolumenti pensionistici maturati in Italia di un soggetto trasferitosi all’estero.
Con la risposta n. 125/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di assoggettamento fiscale degli emolumenti pensionistici maturati in Italia ad opera di un soggetto trasferitosi all’estero.
Per approfondimenti vedi il volume: Fiscalità internazionale

Risposta n.125/2023 Agenzia delle Entrate

Risposta-n.-125_2023.pdf 2 MB

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Indice

1. Il caso di specie


Nel caso in scrutinio l’istante residente in Austria e iscritto all’AIRE asserisce di percepire due trattamenti pensionistici, dall’INPS (per l’attività lavorativa prestata in ospedale) e dall’ENPAM (per un’attività di lavoro autonomo). Entrambi i trattamenti pensionistici sono soggetti a trattenute, alla fonte, ad opera degli Istituti eroganti.
In merito al trattamento pensionistico percepito dall’INPS, a fronte della convinzione circa l’applicazione dell’art. 19 del Trattato italo-austriaco per evitare le doppie imposizioni, il ricorrente espone di non aver mai assoggettato tale reddito ad imposizione in Austria, poiché emolumento derivante dall’aver prestato un’attività lavorativa alle dipendenze di un ente pubblico. Giova ricordare che la Convenzione firmata a Vienna e ratificata con legge 18 ottobre 1984, n. 762 dispone la potestà impositiva dello Stato della fonte del reddito, ovverosia l’Italia.
Tuttavia, sulla scorta delle interpretazioni giurisprudenziali austriache, il consulente fiscale del ricorrente segnala al medesimo che il carattere commerciale della mansione lavorativa svolta dall’ospedale italiano (sebbene gestito da un ente pubblico come la Regione) determina la soggezione degli emolumenti pensionistici all’art. 19, paragrafo 4, della suddetta Convenzione e conseguenzialmente all’esclusiva imposizione dell’Austria in quanto residenza dell’istante.
Ciò, doverosamente, premesso l’istante investe della questione l’Amministrazione Finanziaria circa il corretto trattamento fiscale del reddito in scrutinio.


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2. Il ragionamento normativo e la decisione dell’Agenzia delle Entrate


Preliminarmente giova ricordare, fermo restando il potere di verifica e accertamento nei confronti dell’istante ad opera del competente Ufficio finanziario, che la risposta all’istanza del ricorrente si fonda sui fatti e sui dati così come prospettati dal contribuente nell’interpello.
Con riferimento all’assoggettamento ad imposizione in Italia dei redditi in scrutinio, l’art. 3, co. 1, del TUIR dispone che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Inoltre, l’art. 23, co. 2, lett. a) del TUIR dispone che i trattamenti pensionistici percepiti da soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato e, pertanto, ivi soggette ad imposta, qualora corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato nonché da stabili organizzazioni nel territorio medesimo di soggetti non residenti.
Sicché per la disciplina interna, pertanto, i trattamenti pensionistici in scrutinio erogati da INPS e ENPAM in quanto soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano devono essere sottoposti alla tassazione dello stesso.
Esaurita la disamina della trattativa interna, l’Amministrazione Finanziaria evidenzia che sulla scorta dell’art. 18 della Convenzione italo-austriaca si dispone, come regola generale, l’esclusiva tassazione dei redditi derivanti da pensione, corrisposti come controprestazione di una mansione di lavoro dipendente nello Stato di residenza del soggetto che beneficia degli emolumenti stessi. L’eccezione alla suddetta norma generale è determinata dalla previsione normativa di cui all’art. 19, paragrafo 3, della Convenzione. Tale norma dispone che “le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale”, sono soggette a tassazione esclusiva nello Stato fonte della pensione. L’art. 19, paragrafo 4 dispone che i trattamenti pensionistici erogati “in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industrale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale”, rientrano all’interno del dettato normativo di cui all’art. 18 e sono, pertanto, soggette alla stregua delle pensioni private, alla tassazione esclusiva dello Stato di residenza del pensionato.
Il trattamento pensionistico erogato come controprestazione di una mansione di lavoro dipendente soggiace alla disposizione di cui all’art. 19, paragrafo 3, lett. a) della Convenzione qualora vengano, congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni:
-Pensione erogata da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale, direttamente o mediante fondi costituiti da tali enti;
-deve avvenire come corrispettivo di un’attività resa ad uno Stato, alle sue suddivisioni politiche o amministrative o ai suoi enti locali.
Nel caso in scrutinio entrambe le condizioni sono soddisfatte dato che l’INPS (ente pubblico non economico istituito dallo Stato) eroga e liquida gli emolumenti pensionistici aventi natura  previdenziale e assistenziale e che il ricorrente abbia prestato servizio presso un ente pubblico dell’amministrazione italiana.
Si evidenzia che il trattamento pensionistico erogato dall’INPS all’istante è da sottoporre a tassazione esclusiva in Italia (Stato fonte) e, pertanto, lo stesso INPS nella qualità di sostituto d’imposta effettua le ritenute IRPEF sul reddito pensionistico in scrutinio in virtù del disposto normativo di cui all’art. 23 del DPR settembre 1973, n. 600.
In merito al trattamento pensionistico corrisposto dall’ENPAM giova ricordare come si tratti di una controprestazione inerente lo svolgimento di una mansione di lavoro non dipendente bensì corrisposta agli iscritti all’albo professionale. Ciò determina, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, della Convenzione) la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.
Si ricava, dunque, nel caso in scrutinio che il ricorrente (sulla scorta della residenza austriaca) avrebbe diritto al ristoro delle somme ritenute negli ultimi 48 mesi dall’ENPAM attraverso apposita istanza all’AE ai sensi dell’art. 38 del DPR del 29  settembre 1973, n. 602.

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