L?allegata deliberazione in sede di controllo preventivo di legittimit?? attiene alla materia pensionistica pubblica ed affronta plurime questioni. In primis, per quanto attiene la determinazione del dies a quo degli interessi legali dovuti per ritardato pagamento del credito pensionistico, i Giudici Contabili lo individuano in quello coincidente con il ?giorno di scadenza del termine per provvedere in ordine alla domanda di collocamento in quiescenza del dipendente che, per i dipendenti pubblici ? previsto dall?art. 3 – comma 1 del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 140 secondo cui il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici di cui all?art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1994, n. 29 ? corrisposto in via definitiva entro il mese successivo dalla cessazione dal servizio. La seconda questione verte sulla maggiorazione del 18% applicata dall?Amministrazione sull?importo della indennit? integrativa speciale che viene ricompresa tra le componenti della base pensionabile e che viene ritenuta illegittimamente effettuata in quanto detta maggiorazione non ha alcun fondamento normativo; si pone anzi in palese violazione con l?art. 15 della L. n. 177 del 1976, che indica gli elementi pensionabili beneficiari della quota di maggiorazione del 18%.
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Infine, gli emolumenti da considerare ai fini del calcolo della pensione media da valere per la determinazione della quota di pensione cosiddetta B devono essere calcolati con riferimento alle annualit? alle quali afferiscono, tenuto conto ?che la determinazione della succitata quota B ? assoggettata al principio della competenza e non a quello di cassa
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