La Cassazione ritiene possibile che il contribuente corregga la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e IRAP anche durante il processo tributario fondato sui dati errati precedentemente indicati.
Il caso.
Dopo aver ricevuto una cartella di pagamento per IRES e IRAP, una società cooperativa si rendeva conto di aver commesso degli errori in sede di dichiarazione.
Ha quindi presentato una dichiarazione integrativa, rettificando quanto già dichiarato, e proposto ricorso.
Nei due gradi di giudizio di merito viene confermata la legittimità della pretesa tributaria, perché la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine dell’art. 2, comma 8bis, del D.P.R. n. 322/1998.
La cooperativa ha quindi adito la Cassazione, lamentando una errata interpretazione della disposizione, e la Corte ha accolto la tesi della società.
La decisione.
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 313/2016
La Cassazione, che ha accolto il ricorso e riformato la sentenza di appello, ha affermato che il termine annuale di cui all’art. 2, comma 8bis, del D.P.R. n. 322/1998 non ha alcun effetto sul processo tributario attivato per contestare la pretesa fiscale: l’oggetto del contenzioso non è, infatti, la dichiarazione integrativa, ma la fondatezza della pretesa tributaria, e pertanto una eventuale decadenza amministrativa non si può estendere al processo tributario.
La disposizione di cui al citato art. 2 è finalizzata all’utilizzo del credito in compensazione: i termini di decadenza per la dichiarazione integrativa e per la richiesta di rimborso valgono solo ai fini amministrativi.
Osservazioni.
Per il contribuente è possibile opporsi in sede contenziosa sulla base di errori di fatto o di diritto commessi in sede di dichiarazione, anche se gli Uffici spesso ritengono che sia possibile integrare solo l’ultima dichiarazione presentata e a condizione che lo si faccia entro il termine di scadenza per quella dell’anno seguente.
Disposizioni rilevanti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto
Vigente al: 13-2-2016
Art. 2 – Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all’articolo 3.
3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435.
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo e dell’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all’articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
8. Salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, semprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al primo giorno feriale successivo.
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