Per la parte privata, il gravame è personale e richiede una apposita procura speciale ove l’impugnazione sia presentata da un patrocinatore

(Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

La Corte di Appello di Torino confermava un provvedimento con il quale il Tribunale di Torino aveva rigettato una richiesta di controllo giudiziario avanzata ai sensi dell’art. 34-bis, commi 2, lett. b), e 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Rilevava in particolare la Corte territoriale come non vi fossero le condizioni per accogliere il ricorso in appello proposto in quanto una serie di elementi indiziari avevano comprovato l’esistenza di un costante e duraturo rapporto tra la società controllata e altre società facenti capo ad esponenti della criminalità organizzata ‘ndranghetistica operanti nella zona piemontese, idoneo ad escludere che fossero state occasionali le infiltrazioni mafiose capaci di condizionare l’attività economica di quella società.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale decreto veniva presentato ricorso per Cassazione con cui si deduceva la violazione di legge, in relazione all’art. 34-bis d.lgs. cit., e vizio di motivazione, per insufficienza, contraddittorietà e travisamento degli elementi di fatto: 1) per avere la Corte distrettuale erroneamente confermato il provvedimento appellato, avendo fatto riferimento ad un’attività dell’impresa svolta in maniera illecita (nel senso di una strumentalizzazione di una realtà economica per incrementare o mantenere una influenza di mercato riconducibile alle finalità perseguite da gruppi criminali), benché le carte del procedimento non avessero provato che l’attività della società si fosse stata svolta contra legem, dunque in termini di pericolosità; 2) per avere la Corte di appello asserito che la disciplina de qua sia stata prevista per situazioni residuali rispetto a quelle nelle quali è possibile l’adozione della misura del sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, lasciando intendere che ben potrebbero essere applicate misure più severe di quella del controllo giudiziario: misure che, però, non sono state richieste dall’autorità giudiziaria, con la conseguenza che la ricorrente si era venuta a trovare in una sorta di ‘limbo’, non potendo neppure ottenere una misura più blanda, su sua stessa richiesta, che sarebbe finalizzata a consentire alla impresa un “riallineamento con il contesto economico sano”, dunque una sua recuperabilità al contesto lecito; 3) per avere asserito la non occasionalità dell’agevolazione del prevenuto in favore della criminalità organizzata sulla base dei risultati di un travisamento dei fatti, non essendo stato affatto provato che le decisioni intraprese in ordine alla gestione della società fossero state condivise con il padre, che ad un certo punto non si era più interessato alle vicende di quella impresa collettiva; non avendo alcuna influenza sulla vita della società la natura delle persone che avevano partecipato al funerale del fratello della ricorrente; non potendo essere valorizzati i rapporti commerciali del preposto con altre imprese, destinatarie di misure di prevenzione e interdittive in epoca successive in epoca successiva alla definizione di quei rapporti, peraltro quantitativamente marginali rispetto alla globalità delle attività della società; 4) per avere rigettato il ricorso in appello senza considerare come negli ultimi cinque anni le iniziative economiche del preposto fossero state profondamente mutate con la morte di G. L. nel 2017, con l’impugnazione dei provvedimenti prefettizi sfavorevoli, in ciò venendo a configurarsi una significativa discontinuità rispetto al passato con un sensibile turn over del parco clienti e l’adozione e l’implementazione di virtuosi modelli di organizzazione, nonché l’acquisizione di certificazioni nei propri settori di attività.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito come sia espressione di un consolidato orientamento interpretativo il principio per il quale, in materia di impugnazione, mentre per l’indagato e l’imputato, nonché per il suo difensore, la legittimazione a proporre il mezzo di gravame è riconosciuta direttamente dalla legge, per il soggetto che non è parte necessaria in relazione all’azione penale, ma che partecipa al giudizio penale in quanto parte privata eventuale, come portatrice di un interesse di natura civilistica, la legittimazione ad avanzare un gravame è personale e, laddove l’atto di impugnazione sia presentato da un patrocinatore, lo stesso deve essere munito non del solo mandato difensivo ma anche di una apposita procura speciale rilevandosi al contempo come tale regola, certamente valida per il processo penale, come si desume dalla lettera dell’art. 100 cod. proc. pen., si reputi operante anche nel procedimento di prevenzione, come espressamente puntualizzato – sia pur in relazione alla specifica questione della legittimazione a proporre ricorso per cassazione – dalle Sezioni Unite della Cassazione che a loro volta hanno chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen. tenuto conto altresì del fatto che, in tal caso, non può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014).

Orbene, alla luce di tale regula iuris, gli Ermellini ritenevano come non avesse superato il preliminare vaglio di ammissibilità il ricorso presentato nel caso di specie dal difensore al quale era stato conferito un mero mandato difensivo e non anche una espressa procura speciale: mandato poi richiamato nella parte introduttiva del ricorso per cassazione proposto da quel patrocinatore.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto esso è chiarito che, per quanto attiene le parti private, a differenza dell’indagato, dell’imputato e del loro difensore, laddove l’atto di impugnazione sia presentato da un patrocinatore, lo stesso deve essere munito non del solo mandato difensivo ma anche di una apposita procura speciale fermo restando che tale adempimento è richiesto sia per il processo penale, che per il procedimento di prevenzione.

Tale pronuncia, dunque, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di valutare quali formalità vanno osservate nel caso in cui si verifichi una evenienza processuale di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, quindi, non può che essere positivo.

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