La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – con l’importante sentenza n. 3335 depositata l’08 febbraio 2017, ha ribadito il principio che, in caso di spedizione degli atti tramite raccomandata, vale sempre la data di spedizione.
Invero, a prescindere dall’ipotizzata applicazione al caso di specie dell’art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, fuori dalla sua sfera ordinaria di riferimento costituita dal processo tributario, dagli artt. 2 della L. n. 241 del 1990 e successive modifiche e specificamente 3 del D.M. di attuazione n. 678 del 1994 (abrogato e sostituito dopo l’instaurazione del presente contenzioso dal d.p.c.m. n. 147 del 2011) si desume la possibilità di rivolgere istanze all’amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La natura recettizia delle istanze non interferisce secondo la giurisprudenza della Corte (v. ad es. sez. 5 n. 7920 del 2003, n. 10476 del 2003 e n. 12447 del 2004, in tema di termini di decadenza da rimborso di tasse di concessione governativa) con la diversa problematica del se, quando non sia precluso dalla legge l’invio mediante lettera raccomandata, debba guardarsi all’invio di questa per l’impedimento di una decadenza a carico dell’istante; nel senso, infatti, di ammettere tale possibilità, detta giurisprudenza applica il principio per il quale, nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, anche di natura fiscale, i termini stabiliti per la presentazione di istanze da parte dei privati sono osservati qualora le stesse siano spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonché l’ulteriore principio generale secondo cui, poiché gli atti impeditivi delle decadenze vengono in considerazione in funzione delle conseguenze suscettibili di determinarsi a carico del diritto che deve essere esercitato, per legge o per contratto, entro un dato termine, il verificarsi dell’effetto impeditivo non può essere subordinato alla ricezione degli atti da parte del destinatario, essendo la qualifica e la disciplina degli atti, quali recettizi correlata ad esigenze di tutela del destinatario non rilevanti all’angolo visuale di cui trattasi (ove viene il rilievo la tutela della posizione anche e soprattutto del mittente interessato ad impedire la decadenza), fermo restando che l’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere, sorge soltanto con la effettiva ricezione della istanza.
Né elementi in senso contrario all’applicazione di detti principi generali derivano dalla giurisprudenza della Corte che si è occupata, specificamente, dell’effetto sospensivo che la “presentazione” dell’istanza determina, a norma degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, sul termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto impositivo (v. ad es. sez. 5 n. 18377 del 2015, n. 13242 del 2015, sez. 6 e 5 n. 3368 del 2012, sez. 5 n. 28051 del 2009, oltre a sez. 5 n. 3762 del 2012 relativa ad un aspetto specifico).
Al contrario, quantomeno il precedente di sez. 5 n. 17314 del 2014, si è già espresso nel senso della computabilità del termine di sospensione dalla spedizione della raccomandata, pur se in busta chiusa, contenente l’istanza di accertamento con adesione.
Ciò posto, deve allora soltanto rilevarsi, per completezza, che la giurisprudenza di questa Corte (tra le recenti, ad es. sez. 5 n. 15309 del 2014, in riferimento a quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ha chiarito che la spedizione a mezzo posta raccomandata in busa chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati.
“In conclusione, atteso che, prendendo a riferimento la data di spedizione dell’istanza quale momento determinativo dell’impedimento della decadenza dalla possibilità di avanzare istanza di accertamento con adesione, come da principio di diritto che va quindi affermato, discende l’effetto sospensivo e, quindi, la tempestività del ricorso introduttivo come ritenuto dalla commissione regionale la cui decisione, dunque, resiste al ricorso dell’amministrazione, quest’ultimo va disatteso con assorbimento del ricorso incidentale condizionato” (Cassazione, sentenza n. 3335/2017 già citata).
Lecce, 06 maggio 2017
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