Per il principio secondo il quale , l’esercizio della pretesa risarcitoria fondata sull’affermata lesione di un interesse legittimo deve intendersi impedito a chi ha omesso di impugnare, nel termine decadenziale, il provvedimento amministrativo asseritamente produttivo del danno del quale domanda il ristoro, tutela sia la parte privata che in tal modo può sollecitamente accedere al rimedio giudiziale al fine di ottenere nella maggior parte dei casi il riconoscimento delle proprie ragioni in via diretta e non già per equivalente patrimoniale (comunque, in subordine,garantito), sia la pubblica amministrazione che – a sua volta, e soprattutto in dipendenza dei fini di interesse generale da essa perseguiti – necessita di certezza giuridica al fine di fondare la legittimità del suo operato, e senza che quest’ultimo – quindi – possa formare oggetto di contestazione entro i ben più lunghi termini di prescrizione (esigenza, questa, addirittura essenziale per le pubbliche amministrazioni che sono chiamate a svolgere funzioni che impongono celerità decisionali e, soprattutto, duratura permanenza degli effetti delle determinazioni assunte, proprio in quanto sottese agli interessi primari che intuitivamente assistono – tra l’altro – le esigenze della difesa nazionale e della tutela dell’ordine pubblico), UN DIPENDENTE PUBBLICO CHE HA SUBITO UN DANNO DA MOBBING DEVE PRIMA RICHIEDERE L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI A CUI TALE COMPORTAMENTO ILLECITO SI RIFERISCE ALTRIMENTI IL SUO RICORSO E’ INAMMISSIBILE, ED INOLTRE PROPRIO L’OMESSA IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AUTORITATIVI , HA PER CERTO AGGRAVATO IL DANNO, RENDENDOLO IRREVERSIBILE..
Il cosiddetto mobbing consiste in una condotta del datore di lavoro sistematica e protrattasi nel tempo, con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all’emarginazione del lavoratore e che concreti, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell’integrità fisica e alla personalità morale del prestatore di lavoro
Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2503 del 18 luglio 2007 emessa dal Tar Veneto, Venezia che ci offre un’interessante panoramica giurisprudenziale sul mobbing
<Il mobbing può essere pure efficacemente descritto quale condotta del datore di lavoro sistematica nel tempo e diretta all’emarginazione del lavoratore, e che si qualifica per il nesso che lega i diversi atti e comportamenti del primo in un disegno unitario finalizzato a tale scopo. La sua sussistenza deve essere – quindi – desunta da un’analisi complessiva del quadro in cui si esplica la prestazione del lavoratore, attraverso indici presuntivi quali la reiterazione di richiami e sanzioni disciplinari, ovvero la sottrazione di vantaggi precedentemente acquisiti, che avvengano con carattere di ripetitività (così T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 21 luglio 2006 n. 1844), oppure – e ancora – quale situazione illecita di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso all’interno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e sistematici hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione e la professionalità della vittima, sicché quest’ultima può pretendere il risarcimento da parte dell’autore delle condotte illecite del danno biologico, morale ed esistenziale; in altri termini, deve trattarsi di diffusa ostilità proveniente dall’ambiente di lavoro che si realizza in una pluralità di condotte, frutto di una vera e propria strategia persecutoria, piuttosto che in un singolo comportamento, sia pure reiterato (così T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 29 giugno 2006 n. 881).
Ciò che, dunque, distingue il mobbing dalle mere situazioni di conflittualità interpersonali che sovente caratterizzano gli ambienti di lavoro (sia privati che pubblici) è la sistematicità dei comportamenti vessatori e il reiterarsi nel tempo, nonché l’unitaria e intenzionale finalizzazione di tali comportamenti allo svilimento della professionalità del lavoratore e alla mortificazione della sua dignità (cfr., puntualmente, Tribunale Milano, 4 gennaio 2006); ossia, detto altrimenti, la fattispecie del mobbing presuppone, nell’accezione che va consolidandosi (pur con varietà di accentuazioni) in dottrina e giurisprudenza, una durevole serie di reiterati comportamenti vessatori e persecutori, tali da creare una situazione di sofferenza nel dipendente: sofferenza che si concreta in un danno ingiusto, incidente sulla persona del lavoratore e, in particolare, sulla sua sfera mentale, relazionale e psicosomatica.
Pertanto, concreta il mobbing una serie prolungata di atti volti ad “accerchiare” la vittima, a porla in posizione di debolezza, sulla base di un intento persecutorio sistematicamente perseguito (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 25 giugno 2004 n. 6254).
Autore del mobbing (o più soggetti in concorso fra loro) può essere chiunque (sia esso solo un opportunista, o autoritario di carattere, sia esso, ben oltre le prime apparenze, anche un malvagio e perverso) che, servendosi di un potere – vantato o reale – invade sistematicamente e consapevolmente la sfera privata della vittima, con azioni che possono dirigersi contro la persona del soggetto da colpire, contro la sua funzione lavorativa, contro il suo ruolo e contro lo status della vittima: “il tutto finalizzato ad un progressivo isolamento fisico, morale e psicologico dall’ambiente di lavoro, sì da lasciare la vittima nella convinzione che è solo colpa sua se non vale nulla, per cui è meglio che se ne vada” (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 giugno 2006 n. 4340).
Né va sottaciuto che le controversie dirette ad accertare fattispecie di mobbing comportano per loro stessa natura una penetrazione psicologica dei comportamenti, al di là di atti che possono presentarsi anche come legittimi e inoffensivi, in modo da indagarne il carattere eventualmente vessatorio, ossia dolosamente diretto a svilire, nuocere o ledere la dignità personale e professionale di un dipendente; in tal senso, quindi, la coscienza e volontà del mobber si pone rispetto al fatto non solo come elemento essenziale e costitutivo dell’illecito, ma come elemento idoneo persino a darvi significato: in altri termini, senza il dolo specifico del mobber medesimo gli atti potrebbero tutti apparire legittimi e leciti (cfr. Tribunale Trieste, 10 dicembre 2003).
L’ illecito da mobbing rappresenta, innanzitutto, una violazione dell’obbligo di sicurezza posto dall’art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro, e si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro anche indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato (Cass. Sez. Lav. n. 4774 del 2006 cit.), fermo restando che nell’ipotesi in cui la tutela invocata attenga a diritti soggettivi derivanti direttamente dal medesimo rapporto di lavoro, lesi da comportamenti che rappresentano l’esercizio di tipici poteri datoriali, in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro, ma anche della tutela della professionalità prevista dall’art. 2103 cod. civ., la fattispecie di responsabilità va ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti da tali norme, indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale il diritto alla salute di all’art. 32 Cost.) che trovano la loro tutela specifica nell’ambito dei rapporto obbligatorio (cfr. sul punto Cass. SS.UU. 4 maggio 2004 n. 8438).
Detto altrimenti, la responsabilità da mobbing può dar luogo ad un danno esistenziale o danno alla vita di relazione, di natura sia contrattuale che extracontrattuale, che si realizza ogniqualvolta il lavoratore venga aggredito nella sfera della dignità senza che tale aggressione offra sbocchi per altra qualificazione risarcitoria (Tribunale Como, 22 maggio 2001); e se, dunque, la responsabilità del datore di lavoro assume, al riguardo, connotazione sia contrattuale a’ sensi dell’art. 2087 c.c., sia extracontrattuale a’ sensi dell’art. 2043 c.c., il regime di ripartizione dell’onere della prova è quello più favorevole al dipendente e, pertanto, quello contrattuale; conseguentemente spetta al datore di lavoro dimostrare di aver posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente, mentre spetta al lavoratore dimostrare l’esistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e il comportamento del datore di lavoro (così Tribunale Forlì, 15 marzo 2001; in termini del tutto consonanti, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 22 giugno 2004 n. 6254 afferma che in tema di mobbing è ammissibile il concorso tra la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e la responsabilità specifica ex art. 2087 c.c. – nella parte cui obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la personalità morale dei prestatori di lavoro – anche alla luce dell’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede, e che nell’ipotesi in cui il ricorrente faccia valere un’ipotesi di responsabilità al tempo stesso contrattuale ed extracontrattuale della P.A. resistente trova in ogni caso applicazione la disciplina dell’onere probatorio più favorevole al ricorrente, ossia quello contrattuale, con la conseguenza che spetta al datore di lavoro dimostrare di aver posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente).>
Ed ancora
<Secondo Cass. SS.UU. 4 maggio 2004 n. 3438, ad esempio, in tema di azione promossa da un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro pubblico per il risarcimento del danno all’integrità psicofisica derivante da condotte antigiuridiche configuranti fattispecie di mobbing, il riparto di giurisdizione risulterebbe strettamente subordinato – a differenza di quanto affermato innanzi – all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta: “e ciò in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – allorquando la controversia abbia per oggetto una questione relativa ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giungo 1998 – mentre, se trattasi di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario”., con la precisazione che “al fine di tale accertamento, deve ritenersi proposta l’azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato, mentre si può ritenere proposta l’azione di responsabilità contrattuale quando la domanda di risarcimento del danno sia espressamente fondata sull’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una puntuale obbligazione contrattuale>
attenzione però
<Del resto, allo stato attuale della giurisprudenza assolutamente prevalente, la proposizione della domanda di annullamento dell’atto reputato invalido costituisce, come è ben noto, un presupposto indefettibilmente necessario per poter radicare innanzi a questo stesso giudice l’ulteriore istanza risarcitoria del danno (cfr. su tale specifico punto, ad es., Cons. Stato, A.P. 26 marzo 2003 n. 4): e nel caso di specie il xxxxxxx non avendo, per l’appunto, presentato entro i termini decadenziali di cui all’art. 21, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato per effetto dell’art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la domanda di annullamento dei provvedimenti di cui trattasi, non può – ora – chiedere i danni da essi asseritamente discendenti.
A ben vedere, infatti, la sua inerzia al riguardo, proprio perché ha reso inoppugnabili i provvedimenti in questione, va riguardata quale implicita acquiescenza alle pur illegittime determinazioni assunte nei suoi confronti dall’Amministrazione qui intimata; né va sottaciuto che nello specifico caso del trasferimento a Padova tale acquiescenza è ricavabile non già in via implicita, ma in via del tutto esplicita a fronte della circostanza che lo stesso xxxxx afferma di aver sottoscritto in data 5 gennaio 2005 un assenso al proprio reimpiego. Sempre in tal senso, va pure rilevato che, anche le stesse pronunce giudiziali citate dalla difesa del xxxxxx a fondamento della sussistenza della giurisdizione di questo giudice in ordine al mobbing da questi subito – ossia la predetta sentenza n. 2 del 2004 resa da questa stessa Sezione e la decisione n. 5414 del 2002 resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato – a loro volta ribadiscono la necessità che la pretesa risarcitoria si fondi sul previo annullamento dei provvedimenti lesivi e – allo stesso tempo – costitutivi di danno.>
>
ma non solo
<In considerazione della scelta del legislatore di disporre un organico sistema, nel quale la tutela risarcitoria costituisce un rimedio di tutela ulteriore per chi abbia tempestivamente e fondatamente impugnato l’atto lesivo, avvalendosi di uno dei due rimedi previsti dall’ordinamento, e cioè del ricorso giurisdizionale o di quello straordinario, non può – dunque – che ribadirsi, anche sulla scorta di quanto già puntualmente affermato da Cons. Stato, A.P., 26 marzo 2003 n. 4, che il soggetto leso da un provvedimento autoritativo può ottenere il risarcimento del danno solo ove lo abbia fondatamente impugnato nel prescritto termine di decadenza, posto che la mancanza di impugnazione rende inoppugnabile il provvedimento e comporta che la lesione vada considerata secundum ius, nel senso che il danno patrimoniale si fonda su un titolo giuridico che è divenuto insindacabile in ogni sede giurisdizionale>
CONCLUDENDO QUINDI, nella particolare fattispecie sottoposta ai giudici veneziani:
<.5. Va in ogni caso soggiunto che, ove pure si dovesse accedere – in esito ad una non augurabile persistenza dei sopradescritti orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – ad una possibilità di liquidazione del danno da interesse legittimo anche in mancanza di un’impugnazione in termini dell’atto che lo ha prodotto, l’esito del giudizio non potrebbe essere ragionevolmente favorevole per l’attuale ricorrente: e ciò in relazione alla valutazione, forzatamente negativa nei riguardi della posizione giuridica di tutti i ricorrenti in consimili ipotesi, di un elemento di fondo che si preannuncerebbe – per l’appunto – come costante in tutte le fattispecie omologhe alla presente.
Se è vero – infatti – che, a’ sensi dell’art. 2056 c.c., il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del medesimo codice e che il primo comma di quest’ultimo articolo – recante la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore” – dispone, a sua volta, che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”, risulterebbe ben evidente che – sotto questo specifico profilo – proprio l’omessa impugnazione, da parte del xxxxx dei predetti provvedimenti autoritativi (certamente illegittimi, ma dalla cui rimozione ope iudicis sarebbe conseguito il pieno ripristino della posizione giuridica lesa), ha per certo aggravato il danno, rendendolo irreversibile.>
A cura di *************
Ricorso n. xxxxx Sent. n. 2503/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
************* Presidente
*************** Consigliere
************ Consigliere, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G.. xxxxx, proposto da xxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. ***************, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Maro n. 63,
e nei confronti di
– xxxxxxxxxxxxxxxx, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. *****************, dall’Avv. ********************* e dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, n. 312/A;
xxxxxxxx, non costituitosi in giudizio;
– xxxxx, non costituitosi in giudizio,
per la condanna
delle parti intimate al risarcimento del danno professionale e biologico da demansionamento professionale e mobbing subiti nell’ambito del servizio prestato dal ricorrente presso il Reggimento Lagunari “Serenissima.
Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 26.7.2004 e depositato il 13.8.2004;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di xxxxxxx;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 15 marzo 2007 (relatore il consigliere ************) l’Avv. *******, in sostituzione di Veneri per il ricorrente, l’Avvocato dello Stato ********* per il Ministero della Difesa e l’Avv. ********* per xxxxxxx;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1 Il ricorrente, Maresciallo Capo dell’Esercito xxxxxxxxxx, espone di essere nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in data 20 settembre 1961, di essersi arruolato nell’Esercito nel 1979, di aver frequentato la Scuola Sottufficiali di Viterbo e di essere stato assegnato, dopo l’addestramento in tale Istituto, al 1° *********** del Reggimento Lagunari “Serenissima”, di stanza a Malcontenta di Mira (Venezia).
Il xxxxx afferma di aver ivi prestato servizio per 20 anni, venendo quindi trasferito presso il Comando reggimentale a Mestre, segnatamente all’Ufficio Maggiorità, su richiesta dell’allora *****************, ****************.
Il xxxxxx afferma che anche nel disimpegno di tale nuovo incarico, ha conseguito sino a tutto il 31 dicembre 2001 il giudizio di “eccellente” nelle valutazioni periodiche (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
Il medesimo xxxxx riferisce, quindi, che nel marzo del 2002 la propria figlia ******, all’epoca undicenne, ha subito un infortunio alla gamba destra, fratturandosi il femore e la tibia (cfr. ibidem, doc. 2).
In relazione a ciò, l’attuale ricorrente ha chiesto in data 5 marzo 2002 un congedo parentale al fine di prestarle assistenza (cfr. ibidem, doc. 3), posto che la madre doveva a sua volta assistere l’altro figlio, di un anno d’età (cfr. ibidem, doc. 4) e che i suoceri e gli altri parenti del proprio nucleo familiare risiedevano ad Ascoli Piceno.
Il ricorrente evidenzia, peraltro, di aver limitato a 25 giorni la propria richiesta, pur a fronte dei 45 giorni retribuiti consentiti dalla disciplina vigente al riguardo.
Il diretto superiore di xxxx, Capitano xxxxxx, si sarebbe – a sua volta – rifiutato di ricevere la domanda, asserendone la carenza di presupposti.
Tale invero singolare comportamento del xxx, all’evidenza illegittimo e illecito, avrebbe quindi indotto il xxxxx a omettere la consueta via gerarchica e ad inoltrare la propria domanda mediante l’Ufficio Protocollo.
Il ricorrente afferma che, in considerazione della legittimità della richiesta, il Comando avrebbe provveduto in data 7 marzo 2002 alla sua riformulazione previa nuova sottoscrizione dell’istanza da parte del suo presentatore (cfr. ibidem doc. 5).
La nuova domanda risulta accolta dal Comandante, Col. xxxxxx (cfr. ibidem, doc.6).
Il xxxxxx afferma di non essere stato sanzionato per tale sua mancata osservanza della linea gerarchica: e questa circostanza, a suo avviso, comproverebbe la consapevolezza dell’illegittimità del rifiuto da parte del suo superiore diretto.
Il Capitano xxxx avrebbe appreso la notizia dell’intervenuto assenso al congedo con vivo disappunto, reclamando presso il Comandante e sostenendo l’indispensabilità di xxx all’Ufficio.
Il Comandante avrebbe quindi convocato il Sottufficiale addetto all’Ufficio Personale, che gli aveva sottoposto la domanda, rimproverandolo per il sotterfugio di aver confuso la domanda del xxxxx con le altre pratiche, al fine di indurlo a firmarla.
Il xxx, per parte propria, avrebbe affermato di non aver mai ricevuto la domanda, nonostante fosse a capo dell’Ufficio Protocollo Generale.
Il xxxxx avrebbe a sua volta insisteva nel rivendicare il proprio diritto, e l’obiettiva sua necessità di fruire del congedo parentale.
Il medesimo ricorrente afferma che il Capitano xxxx non sarebbe stato nuovo a consimili comportamenti, posto che qualche tempo prima, adducendo generiche esigenze d’ufficio, avrebbe precluso al xxxx la partecipazione a ben due corsi di qualificazione anfibia, con finalità di aggiornamento, addestramento e percezione delle relative indennità.
Il xxxx rimarca che tale divieto avrebbe causato la perdita di importanti occasioni di crescita professionale, anche in vista della sua progressione in carriera.
Il xxxxx insiste sul punto, affermando che gli ordini del xxx si sarebbero tradotti, non di rado, in autentici arbitrii.
In tal senso, il medesimo ricorrente riferisce di essere stato sovente comandato dal medesimo xxxx in ufficio oltre l’orario di servizio, per il disbrigo di pratiche sicuramente non impellenti e di altre accumulatesi per la cronica carenza di personale.
Il ricorso allo straordinario sarebbe quindi diventato per l’ufficio comandato dal xxxx evento del tutto ordinario e sistematico (cfr., esemplificativamente lo statino presenze gennaio -luglio 2002, ibidem, doc. 7), e a tale proposito il medesimo xxxxxx riferisce di aver smarrito in quel periodo il bancomat (cfr. ibidem, doc. 8 e di aver avuto necessità, venerdì 25 gennaio 2002, di effettuare un prelievo in banca.
Il medesimo ricorrente afferma che quel giorno, ultimo della settimana lavorativa, il proprio servizio terminava alle ore 12.00, e che egli aveva quindi previsto di disporre liberamente del tempo necessario per compiere tale operazione entro le 16.00, orario di chiusura degli sportelli; anche quel giorno, peraltro, il xxxx gli avrebbe imposto di svolgere mansioni straordinarie di ufficio ragionevolmente rinviabili al giorno dopo, posto che il medesimo xxxx afferma di essere frequentemente comandato in ufficio anche il sabato.
Alle ore 15.00 il xxxx, temendo ormai di non avere più la possibilità di recarsi in banca, avrebbe protestato ed infine, data l’indifferenza di xxx, si sarebbe messo a rapporto dal Comandante. Questi, compresa la situazione, avrebbe quindi autorizzato in via straordinaria il prelievo della somma direttamente dalla cassa interna della caserma, quale anticipo sullo stipendio.
Il xxxxx tuttavia, per evitare complicazioni, avrebbe chiesto di essere piuttosto di essere accompagnato al più presto in banca, riuscendo alla fine a raggiungere lo sportello grazie alla disponibilità del collega *********** xxxxxxxxxxxxxx (cfr. doc. 9, estratto del conto corrente dal quale risulta la data del prelevamento effettuato presso lo sportello, nonché doc. 7, pag. 2, evidenziante l’uscita del xxxx dalla caserma alle ore 15.40).
Il ricorrente inoltre afferma che in varie occasioni la propria moglie, giunta verso le 16.30 in caserma per riaccompagnarlo a casa, sarebbe stata costretta a rientrare da sola in seguito all’inaspettato prolungamento del servizio.
Il xxxx evidenzia, quindi, di aver accumulato pesanti ragioni di stress già all’epoca della presentazione della predetta domanda di congedo parentale.
Il xxxx riferisce, pure, che dopo il suo rientro dal congedo, il comportamento dei superiori si sarebbe ulteriormente inasprito.
Egli cita a tale proposito, quali esempi, il rimprovero di scarso attaccamento al dovere (riferito, sempre, al congedo parentale fruito) estemporaneamente rivoltogli dal Comandante mentre gli consegnava la posta della giornata, nonché un ulteriore e consistente aumento degli straordinari (cfr. ibidem, doc. 7) che era chiamato a prestare da solo o, al più, con l’aiuto di un militare di leva, mentre il numero del personale disponibile presso il Comando sarebbe nel frattempo addirittura raddoppiato (cfr. ibidem, doc.ti 10 e 11).
Sempre in tale periodo il xxxx, nel corso di una riunione indetta tra i membri dell’Ufficio Maggiorità e *********, avrebbe pure accusato il xxxxxxx di aver falsificato, posticipandolo, l’orario del registro di uscita.
Il xxxxx sarebbe insorto a propria difesa, chiedendo di verificare il registro di uscita, nonché l’ulteriore registro esistente al posto di controllo per l’annotazione delle targhe dei veicoli in entrata e in uscita.
La versione del ricorrente risulta, comunque, confermata dalla dichiarazione di un suo collega (cfr. ibidem, doc. 12): ma dall’accusa del xxx sarebbe comunque scaturito un acceso diverbio, con la minaccia di adozione di provvedimenti disciplinari a carico del medesimo xxxx.
Tale minaccia si è, infatti, poco dopo concretata con l’irrogazione a carico del xxxx di due sanzioni disciplinari da parte del Comandante di corpo, entrambe senza formale contestazione di addebiti e senza l’instaurazione del contraddittorio a garanzia del diritto a difesa dell’incolpato.
La prima di tali sanzioni reca la data del 10 maggio 2002, e con essa si sarebbe inteso perseguire il tardivo espletamento di un imprecisato incarico (cfr. ibidem, doc. 13), peraltro del tutto infondatamente, essendo stato il medesimo xxxx collocato in licenza ordinaria dal medesimo Comandante nella stessa data del comportamento assunto a presupposto per la punizione.
Con la seconda sanzione è stata censurata la lunghezza eccessiva dei capelli dell’attuale ricorrente (cfr. ibidem, doc.15), il quale a sua volta afferma l’insussistenza di quanto contestatogli.
Comunque sia, il xxxxx evidenzia che, previo suo ricorso gerarchico, entrambi tali provvedimenti sono stati annullati nell’assorbente presupposto della mancata concessione dei termini a difesa nei suoi confronti da parte del Comandante di corpo (cfr. ibidem, doc.ti 16 e 17).
Il xxxxx, dopo ciò, ha dato mandato ad un legale di fiducia di diffidare il xxx dal persistere nelle proprie molestie (cfr. ibidem, doc. 18).
Il medesimo ricorrente riferisce in proposito che i propri superiori non avrebbero replicato a tale sua iniziativa, e che – peraltro – egli da quel momento sarebbe stato di fatto esautorato dalle più qualificanti mansioni del proprio incarico.
Il ricorrente afferma, anche, di aver presentato in data 20 giugno 2002, mediante atto protocollato, una domanda di licenza per 12 giorni, al fine di recarsi in vacanza (cfr. ibidem, doc. 19).
Tale richiesta sarebbe stata ricusata dal xxxx, allegando che la stessa non trovava rispondenza nel piano ferie precedentemente stabilito per il personale dipendente(cfr. ibidem, doc. 20).
Il xxxx evidenzia che, per contro, la programmazione sarebbe documentata nella sua materiale esistenza, in quanto risalente addirittura al 7 marzo 2002, per espressa disposizione del Comandante xxxxxxx (cfr. ibidem, doc. 21), il quale dovette – quindi – accogliere la richiesta anzidetta, ancorchè con provvedimento pervenuto a quest’ultimo soltanto il giorno prima del previsto inizio della licenza (cfr. ibidem, doc. 22, con riferimento alla data di registrazione in calce).
Dopo il ritorno dalla licenza, il xxxxxxx venne messo agli ordini di un nuovo superiore, il Capitano xxxx, chiamato a sostituire il xxxx nell’incarico precedentemente disimpegnato.
Il ricorrente evidenzia, comunque, che il xxx, prima di assumere il proprio nuovo incarico, aveva compilato le sue note caratteristiche per il periodo 1 gennaio – 23 luglio 2002, abbassando – con la piena approvazione del Comandante xxxx – il proprio giudizio da “eccellente” a “superiore alla media” (cfr. ibidem, doc. 23).
Le note censuravano, in tal senso, nei riguardi del xxxxx l’asseritamente scarsa sua applicazione al servizio, svolto con discontinuità ed anteponendo al lavoro problemi extraistituzionali: e ciò, in modo del tutto contraddittorio rispetto all’indubbia mole di ore straordinarie forzatamente svolte, nonché alla circostanza che tale atteggiamento negativo mai era stato dianzi rilevato con l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
(mancanze del resto mai rilevate prima con alcun tipo di sanzione). Nel periodo oggetto di valutazione, al contrario, risultava effettuata da xxxxxxx una gran mole di lavoro straordinario.
Il ricorrente – altresì – allega, a comprova della mancanza di obiettività di tale giudizio, la circostanza che il Capitano xxxx, nelle note di giudizio da lui poi redatte, ha riattribuito nei suoi riguardi la qualifica di eccellenza (cfr. ibidem, doc. 24).
Il xxxx riferisce, anche, che nell’agosto 2002 il Capitano xxxxxxx lo aveva selezionato per l’invio in missione in Kossovo, con intuitivi benefici economici e di incremento di professionalità, utile anche ai fini dell’avanzamento di grado.
Il xxxxxx era stato sottoposto per tale motivo anche a visite mediche e a vaccinazioni che ne avevano confermato la piena idoneità fisica (cfr. ibidem, doc. 25); ma, venuto meno l’appoggio dello xxxx, trasferito alla Scuola di Guerra di Civitavecchia e essendosi ripristinato il rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti del xxx,questi avrebbe immotivatamente escluso il medesimo xx dall’invio in missione, con evidente violazione – tra l’altro – delle disposizioni emanate al riguardo dallo Stato Maggiore Esercito che imponevano la scelta del personale in base all’idoneità fisica, all’irreprensibilità di condotta, all’assenza di congedi di carattere sanitario e alla turnazione
Il xxxx, a tale proposito, riferisce di aver saputo dell’invio in missione all’estero di personale privo di tali requisiti, da lui – per contro – posseduti.
In particolare, il ricorrente rimarca in proposito il proprio possesso della qualifica anfibia (cfr. ibidem, doc. 27) e dell’attestato di conoscenza della lingua inglese da lui conseguito presso l’Università ****** V di Roma (cfr. ibidem, doc. 28).
Il ricorrente afferma di aver provato grande esasperazione ed umiliazione per tale ulteriore atto di mortificazione professionale, e di aver pertanto chiesto di mettersi a rapporto dal Comandante di Brigata, per motivi di servizio, denunciando in tal modo tutti soprusi perpetrati a suo carico.
Il Generale, peraltro, avrebbe ricusato di riceverlo, essendo stato presumibilmente informato in via preventiva delle sue intenzioni.
Il ricorrente afferma, allora, di aver convertito la propria originaria richiesta in rapporto per motivi personali, di per sé non ricusabile (cfr. ibidem, doc. 30) e che, peraltro, il Col. xxx lo avrebbe convocato innanzi ad una commissione di tre membri, davanti alla quale lo avrebbe costretto a confermare per tre volte la natura personale del rapporto richiesto.
Il xxxxxx afferma che tale azione intimidatoria avrebbe sortito il suo effetto, poiché egli sarebbe stato in questo modo costretto a rinunciare al rapporto mediante dichiarazione consegnata al Capitano xxx, suo diretto superiore (cfr. ibidem, doc. 31).
Il xxx riferisce che il Generale avrebbe ignorato tale rinuncia, dando comunque corso al rapporto.
Trovatosi – dunque – qualche giorno dopo davanti al Comandante di Brigata, il xxxx, temendo le ritorsioni del xxx e del xxxxxx, avrebbe deciso di tacere.
Rimproverato dal suo interlocutore, il medesimo xxxx rispondeva di aver presentato formale e tempestiva rinuncia al rapporto; il Comandante di Brigata, presumibilmente arguendo la responsabilità di xxxxxxx, avrebbe peraltro poi assunto un tono più temperante, cercando di rassicurare il medesimo xxxxxxx in merito ai comportamenti del xxxxx e del xxxxxx, a lui noti in ragione della pregressa diffida legale, in ordine alla quale esprimeva un giudizio di inopportunità.
Durante l’assenza del xxxx e del xxxx, inviati nel Kossovo, il xxxxx venne valutato dal sostituto del primo, Ten. Col. xxxxxxx, come “un sottufficia1e supportato da un alta motivazione al lavoro … sul quale fare sicuro affidamento” (cfr. ibidem, doc 32).
Peraltro, dopo il rientro dal Kossovo, ossia in data 20 maggio 2003 il Col. xxxxxxx ha comunicato al xxxxx la sua collocazione in mobilità, per il trasferimento ad altro reparto (cfr. ibidem, doc.33).
Il ricorrente evidenzia che nessuna motivazione, ovvero una sia pur minima indicazione di una qualche ragione organizzativa o tecnica è stata fornita a supporto di tale decisione, in spregio alle più elementari regole che connaturano una modifica così rilevante del rapporto di servizio, comportante la fuoriuscita dal Reggimento e, quindi, dalla stessa specialità propria di “Lagunare”, nonché il rischio dello sradicamento dell’intero suo nucleo familiare dal proprio contesto sociale.
Il ricorrente afferma che, se in effetti tale provvedimento avesse avuto finalità riorganizzativa, avrebbe dovuto riguardare, prima di lui, altri colleghi meno qualificati, ed afferma che – secondo gli stessi criteri enunciati dal Col. xxxxxxx – il trasferimento non avrebbe potuto riguardare i militari che, come lui, erano comunque in possesso della qualifica anfibia.
Il ricorrente reputa che il proprio trasferimento sarebbe stato disposto a scopo chiaramente punitivo, quale rimedio estremo e definitivo per stroncare il personale scomodo, e che, quale preannuncio dell’imminente suo abbandono dei Lagunari, sarebbe stato adottato il provvedimento assunto in data 4 giugno 2003 dallo stesso Col. xxxxxxx, con il quale è stato disposto il suo trasferimento presso l’Ufficio Logistico (Casermaggio), vera e propria destinazione di transito destinata agli elementi destinati al mutamento di specialità (cfr. ibidem, doc. 34).
Il xxxxxxi sarebbe, quindi, ivi rimasto per due settimane senza ordini né istruzioni, costretto all’inerzia.
Il trauma subito lo avrebbe indotto a consultare un medico civile specialista, il quale ne ha certificato la sottoposizione ad una “sintomatologia ansiosa di tipo reattivo con alterazioni episodi del tono dell’umore, associata a sintomatologia neurovegetativa caratterizzata da disturbi gastrointestinali, nausea tachicardia e notevole alterazione del ritmo sonno-veglia” (cfr. ibidem, doc.35).
In data 12 giugno 2003 il ricorrente, prostrato e psicologicamente esaurito, ha chiesto l’assistenza del medico addetto al servizio interno della Caserma.
Mentre questi si è riservato di far svolgere esami specialistici, il Col. xxx avrebbe disposto la convocazione del xxxxxx presso l’Ospedale Militare ad una Commissione costituita da altri tre militari e innanzi alla quale un caporale, ivi convocato, lo ha accusato di aver sottratto dall’infermeria documentazione che lo riguardava.
Il xxxx avrebbe respinto l’addebito, nonostante le minacce rivoltegli dal xxxx.
All’Ospedale Militare, presso la Commissione Medico Ospedaliera, il xxxx è stato visitato da uno specialista che lo ha giudicato non idoneo temporaneamente al servizio per giorni trenta e diagnosticando nei suoi confronti, come il medico civile al quale il medesimo ricorrente si era rivolto, una sindrome ansioso – reattiva – depressiva (cfr. ibidem, doc. 36).
Al xxxxx è stata, quindi, assegnato un periodo di convalescenza di 30 giorni, durante il quale egli ha chiesto e ottenuto il rilascio di copia delle relazioni del Comandante xxxx e del medico della Caserma. Ottenuti i documenti richiesti, nella relazione dd. 18 giugno 2003 del Comandante xxxxxxx, indirizzata all’Ospedale (cfr. ibidem, doc. 37), il medesimo xxx avrebbe letto con stupore la non pertinente esposizione di una serie di fatti del tutto incoerenti con la funzione dell’atto, il quale, ben lungi dal fornire dati utili a delineare lo stato psichico del malato, oggetto di valutazione clinica, conteneva espressioni denigratorie della sua persona e deformanti la realtà di fatto.
In relazione a ciò, quindi, il xxxxx ha presentato una querela avanti la Procura Militare della Repubblica per il tramite della Stazione Carabinieri di Mestre in data 31 Dicembre 2003 (cfr. ibidem, doc.38).
In data 23 dicembre 2003 il xxxxx è stato visitato dal dottor xxxxxx, specialista in neurologia e psichiatria, nonché consulente medico -legale del Comune di Padova in materia di mobbing, il quale nella propria consulenza medico legale (cfr. ibidem, doc.39) ha affermato- tra l’altro – "di aver raramente assistito alla distruzione sistematica e scientifica della personalità di un individuo colpito nel più profondo dei suoi ideali” (cfr. ivi, pag. 6), reputa espressamente l’ascrivibilità a mobbing di tutta una serie di condotte tenute nei confronti del ricorrente ascrivibili a mobbing (cfr. ivi, pag. 8) e conclude per la sussistenza, nella specie, di “una sindrome ansiosa depressiva reattiva con manifestazioni psicosomatiche a livello personale e con espressioni fobico ossessive a livello sociale”.
Nel frattempo, il COMFOTER – Comando **********************************, ha comunicato al xxxx che la mobilità disposta nei suoi confronti era stata prevista a livello superiore, ossia per qualsiasi sede in Italia (cfr. doc. 40 di parte ricorrente).
Il xxxxx riferisce, da ultimo, di aver forzatamente accettato in data 5 gennaio 2005 la proposta di reimpiego formulatagli dallo Stato Maggiore Esercito, e che pertanto dal 2 febbraio 2004 egli presta servizio presso il Comando Infrastrutture Nord, avente sede in Padova.
1.2. Tutto ciò premesso, con il ricorso in epigrafe, dichiaratamente proposto “ex art. 68 D.L.vo 7 febbraio 1993 n. 29”, il xxxxx chiede “il risarcimento del danno professionale e biologico da demansionamento professionale e mobbing subiti nell’ambito del rapporto di servizio … prestato presso il Reggimento Lagunari “Serenissima””.
Il ricorrente, dopo aver evidenziato la sussistenza al riguardo della giurisdizione di questo giudice, afferma che l’insieme dei surriferiti episodi, da lui ritenuti imputabili all’Amministrazione della Difesa quale datrice di lavoro, sarebbe riguardabile quale dequalificazione professionale, con conseguente danno da mobbing da lui subito.
Egli reputa che tale danno debba essere liquidato in via equitativa, a’ sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., rapportandone l’ammontare alla durata della condotta pregiudizievole e ad una percentuale della retribuzione da lui percepita.
Sempre in tal senso, il xxxxx afferma pure di aver subito un evidente calo nel senso di autostima, come ben emergerebbe anche dalla predetta perizia stilata dal ***** xxxxxx e che ciò dovrebbe intendersi, soprattutto, come insicurezza sul proprio futuro professionale, posto che nei suoi comportamenti emergerebbe un’ormai costante fobia ossessiva che ridonderebbe anche nelle incertezze sulle sue capacità professionali (cfr. ibidem, perizia xxxxxxxxxxxxx, doc. 39, pag. 10).
Secondo la prospettazione della difesa del xxxx, sussisterebbero nella specie – quindi – vere e proprie lesioni esistenziali, che sommandosi alla base patrimoniale del mobbing dianzi descritta, darebbero origine alla c.d. L.A.M. (lesione accertata da mobbing) da risarcirsi sulla base di apposite tabelle predisposte dal Prof. ********** (cfr. ibidem, doc. 46), noto esperto della materia ed asseritamente già applicate dai giudicanti in procedimenti analoghi.
Sempre secondo il xxxxx, ove si volesse negare nella specie la sussistenza della lesione da mobbing, dovrebbe comunque ravvisarsi, da parte di questo stesso giudice, la sussistenza di un danno da dequalificazione o demansionamento, posto che il ricorrente medesimo, dapprima valutato come “eccellente”, è stato poi ingiustamente oberato di lavoro (asseritamente, poi, svolto al suo posto da più unità di personale), privato di qualsiasi assegnazione coerente alla propria professionalità e, da ultimo, immotivatamente trasferito ad altra destinazione e con altri compiti, con totale dispersione del patrimonio professionale costruito nel corso degli anni.
In tal senso, la difesa del ricorrente richiama la giurisprudenza secondo la quale la lesione del diritto del lavoratore all’effettivo svolgimento della propria prestazione comporta l’obbligo del risarcimento del danno da qualificazione professionale: danno che potrebbe – sempre ad avviso della medesima difesa – consistere non soltanto nel pregiudizio subito per effetto dell’impoverimento della capacità professionale acquisita, ovvero nel pregiudizio subito per la perdita di chance (ossia di ulteriori possibilità di guadagno), ma anche nella lesione al diritto alla propria integrità psicofisica, o all’immagine, o alla vita di relazione (cfr, ex multis, Cass. Sez. Lav. 22 febbraio 2003 n. 2763; nonché 14 Novembre 2001 n. 14199).
Per quanto segnatamente attiene alla quantificazione dei danni subiti, la difesa del xxxx espone le proprie richieste con riferimento alla tabelle di percentuali di invalidità INAIL di cui al D.L.vo 23 febbraio 2000 n. 38 e al D.M. 12 Luglio 2000, ossia: danno biologico parziale al 50% da giugno 2002 a giugno 2003; danno biologico parziale al 90% da giugno 2003 a tutt’oggi; danno patrimoniale da mobbing, con riferimento alla circolare INAIL n.71 /2003 (cfr. ibidem, doc. 42); danno esistenziale da mobbing determinato applicando le tabelle EGE (cfr. ibidem, doc. 46).
Per quanto attiene all’asserito danno da dequalificazione, la difesa del ricorrente produce copia dello statino paga del marzo 2004 (cfr. ibidem, doc. 43-bis) nonché quello del maggio 2003, (cfr. ibidem, doc 43), con la precisazione che, non avendo l’interessato da tale data percepito gli assegni familiari, gli stessi dovrebbero essere conteggiati con riferimento a quest’ultimo statino.
Sempre al fine della liquidazione del danno da dequalificazione, la difesa del ricorrente ha pure prodotto agli atti di causa copia della normativa individuante le indennità da corrispondere al personale inviato in missione all’estero (cfr. ibidem, doc.44), nonché della normativa sull’indennità di impiego addestrativo (cfr. ibidem, doc. 45).
Sempre secondo la difesa del ricorrente, il danno economico, anche da intendersi come perdita di chance derivante dalla perdita delle indennità di addestramento (almeno 30 gg. annui) e di missione all’estero (ad anni alterni, per almeno i prossimi 10 anni), si identificherebbe con la somma risultante dal seguente conteggio: indennità di addestramento = lunedì – venerdì € 66,00 x 20 gg +sabato e domenica € 131 x 8 gg. = € 1.320,00 + € 1.048,00 = € 2.368,00 x 10 anni di servizio residui = € 23.680,00; indennità missione estera indicativa ( Irak) = € 155 al giorno x 120 giorni di missione all’anno x 5 missioni da svolgere = € 93.000,00 oltre ad € 116,34 x 120 gg. di mancata missione in Kosovo (vedi narrativa) = € 13.960,00.
In via istruttoria, la difesa del ricorrente formula la richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, volta a determinare – ove contestate – la patologia dalla quale il ricorrente medesimo è afflitto, nonché la sua riconducibilità causale ai comportamenti tenuti dalle parti convenute agli effetti del danno da mobbing, nonché il quantum debeatur.
2. Si è costituito il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione del ricorso.
3. Si è pure costituito in giudizio il Colonnello xxxxx xxxx, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e replicando, comunque, nel merito alle censure avversarie.
4. Alla pubblica udienza del 15 marzo 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
5.1. Tutto ciò premesso, il Collegio, avuto riguardo alla complessiva vicenda sin qui descritta, non può che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
5.2. Il Collegio, a tale proposito, evidenzia che un’ormai consolidata giurisprudenza ha puntualmente individuato gli elementi richiesti agli effetti della configurabilità del c.d. mobbing a carico di un dipendente.
In tal senso, quindi, è assodato che il cosiddetto mobbing consiste in una condotta del datore di lavoro sistematica e protrattasi nel tempo, con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all’emarginazione del lavoratore e che concreti, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell’integrità fisica e alla personalità morale del prestatore di lavoro (cfr., ex multis, Cass. Sez. Lav., 6 marzo 2006 n. 4774).
Il mobbing può essere pure efficacemente descritto quale condotta del datore di lavoro sistematica nel tempo e diretta all’emarginazione del lavoratore, e che si qualifica per il nesso che lega i diversi atti e comportamenti del primo in un disegno unitario finalizzato a tale scopo. La sua sussistenza deve essere – quindi – desunta da un’analisi complessiva del quadro in cui si esplica la prestazione del lavoratore, attraverso indici presuntivi quali la reiterazione di richiami e sanzioni disciplinari, ovvero la sottrazione di vantaggi precedentemente acquisiti, che avvengano con carattere di ripetitività (così T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 21 luglio 2006 n. 1844), oppure – e ancora – quale situazione illecita di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso all’interno del luogo di lavoro, in cui gli attacchi reiterati e sistematici hanno lo scopo di danneggiare la salute, i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione e la professionalità della vittima, sicché quest’ultima può pretendere il risarcimento da parte dell’autore delle condotte illecite del danno biologico, morale ed esistenziale; in altri termini, deve trattarsi di diffusa ostilità proveniente dall’ambiente di lavoro che si realizza in una pluralità di condotte, frutto di una vera e propria strategia persecutoria, piuttosto che in un singolo comportamento, sia pure reiterato (così T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 29 giugno 2006 n. 881).
Ciò che, dunque, distingue il mobbing dalle mere situazioni di conflittualità interpersonali che sovente caratterizzano gli ambienti di lavoro (sia privati che pubblici) è la sistematicità dei comportamenti vessatori e il reiterarsi nel tempo, nonché l’unitaria e intenzionale finalizzazione di tali comportamenti allo svilimento della professionalità del lavoratore e alla mortificazione della sua dignità (cfr., puntualmente, Tribunale Milano, 4 gennaio 2006); ossia, detto altrimenti, la fattispecie del mobbing presuppone, nell’accezione che va consolidandosi (pur con varietà di accentuazioni) in dottrina e giurisprudenza, una durevole serie di reiterati comportamenti vessatori e persecutori, tali da creare una situazione di sofferenza nel dipendente: sofferenza che si concreta in un danno ingiusto, incidente sulla persona del lavoratore e, in particolare, sulla sua sfera mentale, relazionale e psicosomatica.
Pertanto, concreta il mobbing una serie prolungata di atti volti ad “accerchiare” la vittima, a porla in posizione di debolezza, sulla base di un intento persecutorio sistematicamente perseguito (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 25 giugno 2004 n. 6254).
Autore del mobbing (o più soggetti in concorso fra loro) può essere chiunque (sia esso solo un opportunista, o autoritario di carattere, sia esso, ben oltre le prime apparenze, anche un malvagio e perverso) che, servendosi di un potere – vantato o reale – invade sistematicamente e consapevolmente la sfera privata della vittima, con azioni che possono dirigersi contro la persona del soggetto da colpire, contro la sua funzione lavorativa, contro il suo ruolo e contro lo status della vittima: “il tutto finalizzato ad un progressivo isolamento fisico, morale e psicologico dall’ambiente di lavoro, sì da lasciare la vittima nella convinzione che è solo colpa sua se non vale nulla, per cui è meglio che se ne vada” (così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 giugno 2006 n. 4340).
Né va sottaciuto che le controversie dirette ad accertare fattispecie di mobbing comportano per loro stessa natura una penetrazione psicologica dei comportamenti, al di là di atti che possono presentarsi anche come legittimi e inoffensivi, in modo da indagarne il carattere eventualmente vessatorio, ossia dolosamente diretto a svilire, nuocere o ledere la dignità personale e professionale di un dipendente; in tal senso, quindi, la coscienza e volontà del mobber si pone rispetto al fatto non solo come elemento essenziale e costitutivo dell’illecito, ma come elemento idoneo persino a darvi significato: in altri termini, senza il dolo specifico del mobber medesimo gli atti potrebbero tutti apparire legittimi e leciti (cfr. Tribunale Trieste, 10 dicembre 2003).
L’ illecito da mobbing rappresenta, innanzitutto, una violazione dell’obbligo di sicurezza posto dall’art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro, e si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro anche indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato (Cass. Sez. Lav. n. 4774 del 2006 cit.), fermo restando che nell’ipotesi in cui la tutela invocata attenga a diritti soggettivi derivanti direttamente dal medesimo rapporto di lavoro, lesi da comportamenti che rappresentano l’esercizio di tipici poteri datoriali, in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro, ma anche della tutela della professionalità prevista dall’art. 2103 cod. civ., la fattispecie di responsabilità va ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti da tali norme, indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale il diritto alla salute di all’art. 32 Cost.) che trovano la loro tutela specifica nell’ambito dei rapporto obbligatorio (cfr. sul punto Cass. SS.UU. 4 maggio 2004 n. 8438).
Detto altrimenti, la responsabilità da mobbing può dar luogo ad un danno esistenziale o danno alla vita di relazione, di natura sia contrattuale che extracontrattuale, che si realizza ogniqualvolta il lavoratore venga aggredito nella sfera della dignità senza che tale aggressione offra sbocchi per altra qualificazione risarcitoria (Tribunale Como, 22 maggio 2001); e se, dunque, la responsabilità del datore di lavoro assume, al riguardo, connotazione sia contrattuale a’ sensi dell’art. 2087 c.c., sia extracontrattuale a’ sensi dell’art. 2043 c.c., il regime di ripartizione dell’onere della prova è quello più favorevole al dipendente e, pertanto, quello contrattuale; conseguentemente spetta al datore di lavoro dimostrare di aver posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente, mentre spetta al lavoratore dimostrare l’esistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e il comportamento del datore di lavoro (così Tribunale Forlì, 15 marzo 2001; in termini del tutto consonanti, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 22 giugno 2004 n. 6254 afferma che in tema di mobbing è ammissibile il concorso tra la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e la responsabilità specifica ex art. 2087 c.c. – nella parte cui obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare la personalità morale dei prestatori di lavoro – anche alla luce dell’obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede, e che nell’ipotesi in cui il ricorrente faccia valere un’ipotesi di responsabilità al tempo stesso contrattuale ed extracontrattuale della P.A. resistente trova in ogni caso applicazione la disciplina dell’onere probatorio più favorevole al ricorrente, ossia quello contrattuale, con la conseguenza che spetta al datore di lavoro dimostrare di aver posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente).
5.3. Sussiste, viceversa, per quanto segnatamente attiene al pubblico impiego “non contrattualizzato” di cui all’art. 3 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 – tra il quale è, per l’appunto, compreso anche “il personale militare e delle Forze di polizia di Stato,” – un’incertezza della stessa giurisprudenza in ordine all’individuazione della giurisdizione tenuta a pronunciarsi sulle fattispecie dianzi descritte.
La parte ricorrente, nell’atto introduttivo del presente giudizio, al di là della formalmente errata intestazione dell’impugnativa come ricorso proposto “ex art. 68 D.L.vo 7 febbraio 1993 n. 29”, ossia in forza di una disciplina espressamente abrogata per effetto dell’art. 72, comma 1, lett. t) del predetto D.L.vo 165 del 2001 ed attualmente sostituita – per quanto qui segnatamente interessa – dalla disciplina contenuta nell’art. art. 63, comma 4, di tale medesimo D.L.vo, reputa la sussistenza della giurisdizione di questo giudice avuto riguardo al precedente costituito dalla sentenza n. 2 dd. 8 gennaio 2004 resa da questa stessa Sezione, anche in conformità al precedente costituito dalla decisione di Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2002 n. 5414.
In effetti, la pronuncia del giudice di appello testè citata e pedissequamente recepita nei suoi presupposti motivazionali dal predetto precedente della Sezione afferma che sono attribuite alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie di natura risarcitoria relative al predetto personale pubblico “non contrattualizzato” senza che sia dato distinguere tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione datrice di lavoro, non potendo ricondursi la responsabilità medesima – sempre che sussista un collegamento non occasionale tra comportamento illegittimo e rapporto di lavoro – alla categoria delle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali.
Entrambi i precedenti valorizzati dalla difesa del ricorrente appartengono, peraltro, ad un indirizzo attualmente minoritario della giurisprudenza.
Secondo Cass. SS.UU. 4 maggio 2004 n. 3438, ad esempio, in tema di azione promossa da un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro pubblico per il risarcimento del danno all’integrità psicofisica derivante da condotte antigiuridiche configuranti fattispecie di mobbing, il riparto di giurisdizione risulterebbe strettamente subordinato – a differenza di quanto affermato innanzi – all’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta: “e ciò in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – allorquando la controversia abbia per oggetto una questione relativa ad un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giungo 1998 – mentre, se trattasi di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario”., con la precisazione che “al fine di tale accertamento, deve ritenersi proposta l’azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato, mentre si può ritenere proposta l’azione di responsabilità contrattuale quando la domanda di risarcimento del danno sia espressamente fondata sull’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una puntuale obbligazione contrattuale” (cfr. ivi).
Il problema, tuttavia, qui assume – a ben vedere – una diversa connotazione sistematica, e va riconnesso alla fondamentale distinzione tra “atti” e “comportamenti di mero fatto” dell’Amministrazione intimata.
Come si è visto innanzi, i pregiudizi (oggettivamente sussistenti) che il xxxxx ha complessivamente subito sono classificabili in due categorie, per così dire “eziologiche”, ben distinte: ossia i danni che rinvengono dall’adozione di provvedimenti amministrativi veri e propri, nel caso di specie all’evidenza illegittimi, e che –in quanto tali – hanno leso specifiche posizioni giuridiche del loro destinatario (ad esempio, i denegati invii in missione in Kosovo ed in Irak; l’abbassamento delle note caratteristiche; il trasferimento a Padova, la compilazione della relazione indirizzata all’Ospedale Militare da parte del Comandante di corpo recante la distorsione di determinati elementi di fatto della vicenda complessivamente qui descritta) e i danni che rinvengono, viceversa, da condotte altrettanto indiscutibilmente vessatorie tenute da taluni superiori del ricorrente e che non hanno mai assunto la formale configurazione di veri e propri “provvedimenti amministrativi”, se non nell’alquanto lata fattispecie degli “ordini” oralmente (e, giova ribadire, illegittimamente) impartiti dal superiore gerarchico (ad esempio, le convocazioni intimidatorie del ricorrente da parte del Comandante di corpo prima della presentazione del medesimo xxxx a rapporto dal Generale comandante di brigata; la ritardata comunicazione dell’avvenuta concessione del congedo per ferie; il diniego del permesso di recarsi in banca per prelevare danaro).
Orbene, tale seconda tipologia di lesioni di per sé trae origine da fatti che, seppur accaduti nel contesto dello svolgimento da parte del xxxx delle proprie mansioni lavorative e formalmente ascrivibili a soggetti che hanno agito nel medesimo contesto quali veri e propri “organi” dell’Amministrazione militare, e che –come si è detto – non hanno comportato nei confronti del medesimo ricorrente l’adozione di specifici provvedimenti illegittimi, ma la ben più generica realizzazione di comportamenti illeciti, in ordine ai quali – a rigore – dovrebbe concludersi nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo – per l’appunto – alla predetta, fondamentale distinzione tra “atti” e “comportamenti” introdotta nell’ordinamento per effetto della ben nota sentenza della Corte Costituzionale n. 204 dd. 6 luglio 2004.
Allo stesso tempo, tuttavia, la disamina della complessiva vicenda occorsa al xxxxx consente a questo giudice di rilevare che gli elementi, per così dire “portanti” del mobbing da lui oggettivamente subito si rinvengono proprio nei predetti provvedimenti amministrativi illegittimi adottati nei suoi confronti (giova ribadirne l’elencazione: denegati invii in missione in Kosovo ed in Irak; abbassamento delle note caratteristiche; trasferimento a Padova, compilazione della relazione indirizzata all’Ospedale Militare da parte del Comandante di corpo) e che il medesimo ricorrente non ha, peraltro, ritenuto di impugnare innanzi a questo stesso giudice al fine di rimuoverne gli effetti e di conseguire, quindi, per effetto della necessaria conformazione dell’azione amministrativa (anche degli stessi suoi superiori gerarchici) al contenuto del giudicato di accoglimento, quegli stessi “beni della vita” che gli erano stati illegittimamente sottratti (ossia, nell’ordine, l’invio in missione all’estero, la riformulazione delle proprie note caratteristiche e della relazione del Comandante di corpo all’Ospedale militare, l’annullamento del trasferimento a Padova), salva – altresì – la monetizzazione dell’ulteriore pregiudizio da lui subito ed eventualmente non rimuovibile per effetto delle sentenze di annullamento dei medesimi provvedimenti illegittimi.
E, sempre in tal senso, risulta altrettanto evidente che proprio l’avvenuta documentazione della contemporanea sussistenza, rispetto a tali provvedimenti illegittimi, di comportamenti illeciti tenuti da taluni superiori nei riguardi dello stesso ricorrente, ben avrebbe potuto essere invocata a conforto della necessità di accompagnare le statuizioni giudiziali di annullamento anche da statuizioni a contenuto risarcitorio per quegli ulteriori profili di lesione non eliminabili per effetto della caducazione ope iudicis dei provvedimenti medesimi.
Del resto, allo stato attuale della giurisprudenza assolutamente prevalente, la proposizione della domanda di annullamento dell’atto reputato invalido costituisce, come è ben noto, un presupposto indefettibilmente necessario per poter radicare innanzi a questo stesso giudice l’ulteriore istanza risarcitoria del danno (cfr. su tale specifico punto, ad es., Cons. Stato, A.P. 26 marzo 2003 n. 4): e nel caso di specie il xxxxxxx non avendo, per l’appunto, presentato entro i termini decadenziali di cui all’art. 21, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato per effetto dell’art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la domanda di annullamento dei provvedimenti di cui trattasi, non può – ora – chiedere i danni da essi asseritamente discendenti.
A ben vedere, infatti, la sua inerzia al riguardo, proprio perché ha reso inoppugnabili i provvedimenti in questione, va riguardata quale implicita acquiescenza alle pur illegittime determinazioni assunte nei suoi confronti dall’Amministrazione qui intimata; né va sottaciuto che nello specifico caso del trasferimento a Padova tale acquiescenza è ricavabile non già in via implicita, ma in via del tutto esplicita a fronte della circostanza che lo stesso xxxxx afferma di aver sottoscritto in data 5 gennaio 2005 un assenso al proprio reimpiego. Sempre in tal senso, va pure rilevato che, anche le stesse pronunce giudiziali citate dalla difesa del xxxxxx a fondamento della sussistenza della giurisdizione di questo giudice in ordine al mobbing da questi subito – ossia la predetta sentenza n. 2 del 2004 resa da questa stessa Sezione e la decisione n. 5414 del 2002 resa dalla Sezione V del Consiglio di Stato – a loro volta ribadiscono la necessità che la pretesa risarcitoria si fondi sul previo annullamento dei provvedimenti lesivi e – allo stesso tempo – costitutivi di danno.
5.4. Il Collegio, peraltro, reputa doveroso in tale contesto farsi carico anche di quell’indirizzo giurisprudenziale che, muovendo dalle ben note ordinanze nn. 13659, 13660 e 13911 dd. 13 giugno 2006 rese dalle Sezione Unite della Corte di Cassazione, reputa che, qualora si sia in presenza di atti riferibili oltre che ad una pubblica amministrazione a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento e l’atto sia capace di esplicare i propri effetti, la tutela giudiziaria dovrebbe essere chiesta al giudice amministrativo, segnatamente non soltanto nella forma demolitoria degli atti impugnati e – insieme o successivamente – nella forma demolitoria e risarcitoria, ovvero anche nella sola forma risarcitoria, senza dover osservare in tale ultima evenienza il termine di decadenza di sessanta giorni proprio dell’azione di annullamento e contemplato dall’art. 21, primo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 1 della L 21 luglio 2000 n. 205.
Tale indirizzo non persuade il Collegio per una serie di motivi, qui appresso illustrati.
A seguito dell’entrata in vigore delle riforme che hanno introdotto la regola della risarcibilità della lesione arrecata all’interesse legittimo, sono state invero sostenute opposte tesi – sia in dottrina che in giurisprudenza – sulla possibilità per il soggetto leso dall’atto autoritativo di chiedere il risarcimento del danno da questo conseguente, dopo la scadenza del termine per la sua impugnazione.
A ben vedere, tali opposte tesi si sono formate, innanzitutto, per una diversa qualificazione della posizione soggettiva posta a base della domanda risarcitoria, nonché per una diversa ricostruzione dei principi che si sono progressivamente affermati nell’ambito della giurisdizione amministrativa al fine di garantire la più ampia tutela a beneficio dei soggetti destinatari di atti autoritativi illegittimi.
L’ammissibilità, in tal senso, di una domanda processuale autonoma e svincolata dalla tempestiva impugnazione dell’atto lesivo, a volte è stata quindi ammessa ravvisando una posizione di diritto soggettivo al risarcimento del danno, riconducibile alla disciplina sulla responsabilità extracontrattuale, ovvero alla disciplina in tema di responsabilità contrattuale.
Secondo altre opinioni, l’ammissibilità di un tale tipo di domanda è stata ammessa in base ad una peculiare ricostruzione “dogmatica” della fattispecie nel contesto di una vera e propria nuova teoria generale dell’illecito, in forza della quale l’atto lesivo, in relazione ai propri effetti produttivi di danno, dovrebbe essere considerato dal giudice amministrativo non in quanto tale, ma in quanto vero e proprio elemento costitutivo dell’illecito medesimo.
Ciò premesso, ad avviso di questo giudice, nell’attuale quadro normativo – anche, e soprattutto, di rilievo costituzionale – non possono sussistere dubbi circa la natura della posizione di colui che chiede il risarcimento del danno derivante dall’emanazione di un atto amministrativo autoritativo, posto che questo seguita comunque ad incidere su di una posizione di interesse legittimo, ancorché normativamente definita – ora – come risarcibile (cfr. art. 7, terzo comma, prima parte della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito per effetto dell’art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 nel testo a sua volta sostituito dall’art. 7, comma l, della L. 21 luglio 2000 n. 205: “Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali”).
Invero, come hanno chiarito le sentenze della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 e 11 maggio 2006 n. 191, la L. 205 del 2000, nel novellare l’art. 35 del D.L.vo 80 del 1998, ha attribuito all’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle domande risarcitorie fondate sulla lesione arrecata ad una posizione soggettiva di interesse legittimo.
Va, peraltro, evidenziato che ciò non configura la sussistenza nel “sistema” di un “diritto” tutelato dal codice civile al risarcimento del danno arrecato all’interesse legittimo mediante un atto autoritativo, ma introduce nel “sistema” medesimo una nuova connotazione di interesse legittimo, tutelato quindi da una legge “speciale” rispetto al codice civile, non soltanto con l’annullamento dell’atto lesivo, ma anche con il risarcimento del danno conseguentemente subito, semprechè – ovviamente – risulti l’antigiuridicità del danno e la sua riferibilità ad un comportamento dell’autore.
Sempre in via, per così dire “sistematica”, va pure evidenziato che, per quanto segnatamente attiene alla ricostruzione della fattispecie e alla struttura dell’illecito amministrativo derivante dalla lesione all’interesse legittimo, le riforme introdotte con il D.L.vo 80 del 1998 e con la L. 205 del 2000 anche in connessione al precedente art. 13 della L. 19 febbraio 1992 n. 142 e alle altre fonti normative “derogatorie” rispetto all’allora diritto “vivente” italiano (cfr. art. 11 della L.19 dicembre 1992 n. 489; art. 11 della L. 22 febbraio 1994 n. 146 e l’art. 30 del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157 nel suo testo originario, ossia antecedente alla novella di coordinamento con il D.L.vo 80 del 1998 introdotta mediante l’art. 17 del D.L.vo 25 febbraio 2000 n. 65) che avevano già ammesso la tutela risarcitoria per gli interessi di rilievo comunitario, non hanno previsto una nuova “materia” attribuita alla giurisdizione esclusiva, ma hanno introdotto uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello di annullamento risalente nel “sistema” alla storica L. 31 marzo 1889 n. 5992, istitutiva della Quarta Sezione del Consiglio di Stato.
Infatti, le leggi che hanno ammesso la risarcibilità del danno arrecato all’interesse legittimo (prima in tema di appalti assoggettati alla disciplina comunitaria, poi in tutti i casi in cui sussiste la giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’anzidetto art. 35 del D.L.vo 80 del 1998 come sostituito dall’art. 7 della 205 del 2000) hanno consapevolmente valutato e innovato l’ordinamento della giustizia amministrativa sul piano della giurisdizione e su quello sostanziale.
Nel precedente quadro normativo, invero, si ammettevano al riguardo la sussistenza della giurisdizione ordinaria e l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. soltanto qualora il provvedimento autoritativo, annullato nella sede propria della giustizia amministrativa, avesse inciso su una previa posizione legittimante di diritto e dunque di ‘interesse” c.d. “oppositivo”, con la conseguente nascita della regola giurisprudenziale della pregiudizialità, in forza della quale potrebbe essere proposta una domanda risarcitoria innanzi al giudice civile solo nel caso di annullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo.
Per converso, e sempre nel precedente quadro normativo, era escluso che l’art. 2043 c.c. o altra disposizione del Codice Civile contemplasse la lesione arrecata all’interesse c.d. “pretensivo”, con la conseguenza che era esclusa la risarcibilità del danno, anche nel caso di annullamento del provvedimento impeditivo della venuta ad esistenza del diritto.
E’ bene rimarcare che tale sistema, normativamente fondato – per quanto detto sopra – sulle stesse disposizioni di legge che avevano correlato all’interesse legittimo la sola tutela di annullamento precludendo expressis verbis al giudice amministrativo la cognizione delle questioni patrimoniali consequenziali all’annullamento, di per sé non contrastava con l’art. 28 Cost., in forza del quale la pretesa ad ottenere un risarcimento del danno da parte dell’Amministrazione Pubblica è costituzionalmente garantita solo allorquando essa debba solidalmente rispondere della lesione di un diritto.
Anche la Corte Costituzionale era – del resto – pervenuta a tale conclusione, affermando a sua volta che l’irrisarcibilità della lesione arrecata all’interesse legittimo pretensivo, in quanto essenzialmente connessa alla disciplina pubblicistica, non contrastava con i principi costituzionali, nel mentre “il problema di ordine generale” comunque richiedeva “prudenti soluzioni normative, non solo nella disciplina sostanziale, ma anche nel regolamento delle competenze giurisdizionali” (cfr. Corte Cost., 25 marzo 1980. n. 35) con la possibilità di “una unificazione per evitare una duplicità di giudizi con competenza ripartita” (cfr. Corte Cost., ord. 8 maggio 1998 n. 165).
Come si è detto innanzi, la regola pubblicistica dell’irrisarcibilità della lesione arrecata all’interesse pretensivo è stata dapprima incisa dalla normativa sugli appalti di rilievo comunitario.
Superando settorialmente lo storico significato del concetto di responsabilità (esteso in tal modo anche all’illegittimo esercizio della funzione, in quanto lesivo della pretesa alla stipula di un contratto ancorché in assenza di un diritto alla stipula medesima), il legislatore aveva infatti ammesso la proponibilità dell’azione risarcitoria dinanzi al giudice civile, subordinandola comunque al previo annullamento dell’atto lesivo da parte del giudice dell’interesse legittimo (cfr. in tal senso i predetti art. 13 della L.142 del 1992, art. 11 della L. 489 del 1992, art. 11 della L.146 del 1994 e art. 30 del D.L.vo 157 del 1995nel suo testo originario).
Di tali articoli di legge – giova ribadire, espressamente fondati sul principio della pregiudizialità dell’annullamento dell’atto lesivo rispetto al susseguente giudizio di danno – non è mai stata ipotizzata alcuna incostituzionalità, posto che essi hanno aggiunto la tutela ulteriore del risarcimento del danno per i casi in cui la tutela d’annullamento non avesse dato un effettivo soddisfacimento alla posizione lesa dall’atto illegittimo (ad esempio, perché nel corso del processo amministrativo, conclusosi con l’annullamento dell’aggiudicazione o di una esclusione dalla gara, vi era già stata l’esecuzione del conseguente contratto).
L’art. 35 del D.L.vo 80 del 1998, nell’abrogare tali disposizioni di legge e fondando un nuovo sistema di responsabilità per l’illegittimo esercizio del potere pubblico, ha poi attribuito alla giurisdizione amministrativa esclusiva, nelle tre materie di cui agli articoli 33 e 34, anche ogni altra controversia riguardante “il risarcimento del danno ingiusto”, arrecato all’interesse legittimo, sia esso di natura oppositiva o pretensiva.
Per le posizioni già in precedenza tutelate sul piano risarcitorio (nei casi di preesistenza della posizione legittimante di diritto ovvero degli appalti di rilievo comunitario), l’art. 35 del D.L.vo 80 del 1998 (poi modificato, come si è detto innanzi, per effetto dell’art. 7 della L.. 205 del 2000) ha fatto venire meno le regole processuali (una di conio giurisprudenziale, l’altra espressamente affermata dal legislatore) del duplice giudizio di cognizione presso giurisdizioni diverse (di cui quella civile sussisteva solo se il giudice amministrativo avesse annullato l’atto lesivo).
Il medesimo art. 35 ha – quindi – previsto che il giudice amministrativo conosca, sotto ogni profilo e in base al principio di concentrazione processuale, del provvedimento impugnato e delle lesioni da questo arrecate anche tramite la sua esecuzione, ma non introduce – si badi – alcuna norma incidente sul consolidato principio per il quale l’oggetto principale del giudizio è l’atto lesivo, né su quello per il quale l’inoppugnabilità dell’atto preclude la verifica della antigiuridicità del danno, in quanto cagionato secondum ius.
Quanto agli interessi pretensivi non aventi un rilievo comunitario, la riforma del 1998 (valutando anche le risorse della finanza pubblica complessivamente disponibili) ha consapevolmente effettuato una scelta innovativa, sul piano processuale e su quello sostanziale.
Sul piano processuale, lo ius novum ha infatti devoluto al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda risarcitoria (in applicazione dell’art. 103, primo comma, Cost.); sul piano sostanziale, la medesima riforma ha completato il sistema di tutela risalente alla predetta L. 5992 del 1889 e ancora ribadito con la L.. 1034 del 1971 (per il quale, di regola, il ricorrente otteneva una adeguata tutela con la rimozione del provvedimento lesivo ed il conseguente obbligo di conformazione dell’azione amministrativa al dictum del giudice), ammettendo quindi che il giudice amministrativo possa sindacare il provvedimento impugnato – impeditivo della nascita del diritto – anche in relazione alla domanda risarcitoria.
La L. 205 del 2000, nel novellare l’art. 35 del D.L.vo 80 del 1998, sul piano della giurisdizione e su quello sostanziale ha pertanto esteso il potere del giudice amministrativo di disporre “l’eventuale risarcimento del danno … nell’ambito della sua giurisdizione”, generalizzando in tal modo il principio in forza del quale l’interesse legittimo è tutelato in sede giurisdizionale non solo con l’annullamento, ma anche con lo “strumento di tutela ulteriore” del risarcimento (cfr., su tale specifico profilo, le sentenze della Corte Costituzionali n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, dianzi citate).
Deve dunque concludersi nel senso che l’attuale ordinamento consente, al giudice amministrativo (nell’ambito della “sua giurisdizione”, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205 del 2000, e dei suoi poteri, attinenti ai limiti interni della giurisdizione: Corte Cost., sent. 12 marzo 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2007) di verificare se l’accoglimento della domanda principale di annullamento dell’atto impugnato – in sede giurisdizionale o straordinaria – comporti una tutela pienamente soddisfacente e se – conseguentemente – sussistano, o meno, i presupposti per disporre, anche in alternativa, la condanna ad un risarcimento, qualora il ricorrente non possa conseguire dall’annullamento nonché dalle connesse statuizioni coercibili col giudizio di ottemperanza di cui all’art. 37 della L. 1034 del 1971 e agli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, una piena tutela (in ragione della irreversibile esecuzione dell’atto), ovvero un’effettiva utilità (per un ostacolo derivante dal diritto pubblico, quale l’impossibilità giuridica di emanare un ulteriore provvedimento, emendato dal vizio già riscontrato, o la consolidazione della posizione di un terzo).
In considerazione della scelta del legislatore di disporre un organico sistema, nel quale la tutela risarcitoria costituisce un rimedio di tutela ulteriore per chi abbia tempestivamente e fondatamente impugnato l’atto lesivo, avvalendosi di uno dei due rimedi previsti dall’ordinamento, e cioè del ricorso giurisdizionale o di quello straordinario, non può – dunque – che ribadirsi, anche sulla scorta di quanto già puntualmente affermato da Cons. Stato, A.P., 26 marzo 2003 n. 4, che il soggetto leso da un provvedimento autoritativo può ottenere il risarcimento del danno solo ove lo abbia fondatamente impugnato nel prescritto termine di decadenza, posto che la mancanza di impugnazione rende inoppugnabile il provvedimento e comporta che la lesione vada considerata secundum ius, nel senso che il danno patrimoniale si fonda su un titolo giuridico che è divenuto insindacabile in ogni sede giurisdizionale (cfr., puntualmente, Cons. Stato, A.P.. ord. 30 marzo 2000 n. 1, nonché Sez. VI, 14 marzo 2005 n. 1047 e Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338).
Né va sottaciuto che a conforto di tale tesi rileva pure il necessario accertamento giudiziale – effettuato, come è ben noto, anche d’ufficio dal giudicante – in ordine alla ritualità del ricorso, poiché ove esso risulti irricevibile o inammissibile o infondato, non potrebbe da parte del giudice amministrativo ravvisarsi d’ufficio l’illegittimità dell’atto al fine di una statuizione di condanna al risarcimento.
Va – altresì – escluso che, in assenza della tempestiva impugnazione dell’atto lesivo, si possa chiedere al giudice amministrativo il risarcimento del danno previa disapplicazione dell’atto medesimo a’ sensi degli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E nel presupposto della sussistenza, nella specie, di una giurisdizione esclusiva con la conseguente esercitabilità, al riguardo, dei medesimi poteri propri del giudice ordinario.
A tale proposito va infatti evidenziato che, dai lavori preparatori del D.L.vo. 80 del 1998 e della L. 205 del 2000 non emerge alcuna volontà del legislatore di introdurre deroghe alla regola dell’onere di impugnare tempestivamente l’atto lesivo, ovvero di consentirne una sostanziale disapplicazione; né emerge una volontà del legislatore medesimo di incidere sulla posizione di un eventuale controinteressato consolidatasi con l’inoppugnabilità dell’atto lesivo e che – ove si affermasse la proponibilità della cd domanda “autonoma” rispetto a quella di annullamento già divenuta irricevibile – risulterebbe esposta all’esercizio di un potere di autotutela finalizzato al contenimento del danno risarcibile, e non già al perseguimento di un interesse pubblico e attuale.
Nè va sottaciuto che con la soluzione riaffermata dal Collegio non vulnera il principio di effettività della tutela, poiché la legge ben può sottoporre a termini di decadenza l’esercizio di azioni risarcitorie (come emerge, del resto, anche nel diritto civile, in cui – per in materia di comunione, di condominio e di quella società – sono contemplati termini di decadenza per impugnare atti di natura negoziale, il cui annullamento soltanto può giustificare una pretesa risarcitoria: cfr., ad es., artt. 1107, 1109 e 1137 c.c., rispettivamente riguardanti l’impugnazione del regolamento di comunione, delle deliberazioni assembleari dei partecipanti alla comunione e delle deliberazioni delle assemblee condominiali, nonché l’art. 2377c.c., in materia di impugnazione delle deliberazione adottate dalle assemblee dei soci di società per azioni, così come da ultimo sostituito per effetto dell’art. 5, lett. o), del D.L.vo 6 febbraio 2004 n. 37).
Va anche ribadito che il sistema di giustizia amministrativa risultava di per sè già coerente rispetto agli artt. 24, 28, 100 e 113 Cost. anche quando la tutela avverso l’atto autoritativo reputato lesivo consisteva nella possibilità di chiederne l’annullamento con l’ulteriore possibilità di chiedere il risarcimento del danno, arrecato alla posizione legittimante di diritto eventualmente preesistente, limitata al caso in cui il giudice amministrativo avesse impugnato l’atto lesivo medesimo; e che, a maggior ragione, va escluso che nell’attuale quadro normativo la regola della “pregiudizialità” – materialmente presupposta dal “sistema” sin qui descritto – contrasti con i testè richiamati articoli della Costituzione perché per le lesioni arrecate con l’atto autoritativo alle posizioni legittimanti di diritto è stata introdotta – in coerenza con le esigenze della più rapida definizione della lite – la concentrazione della tutela innanzi al giudice amministrativo, nel mentre per le lesioni arrecate agli interessi legittimi pretesivi, in cui non sono ravvisabili previe posizioni legittimanti di diritto, le riforme sopra richiamate hanno aggiunto al tradizionale rimedio dell’annullamento dell’atto lesivo il rimedio del risarcimento del danno, fermo peraltro restando – per tutto quanto detto innanzi – l’onere per l’interessato di attivarsi per evitare l’inoppugnabilità dell’atto.
Concludendo sul punto, il Collegio rimarca che il principio secondo il quale l’esercizio della pretesa risarcitoria fondata sull’affermata lesione di un interesse legittimo deve intendersi impedito a chi ha omesso di impugnare, nel termine decadenziale, il provvedimento amministrativo asseritamente produttivo del danno del quale domanda il ristoro, tutela sia la parte privata che in tal modo può sollecitamente accedere al rimedio giudiziale al fine di ottenere nella maggior parte dei casi il riconoscimento delle proprie ragioni in via diretta e non già per equivalente patrimoniale (comunque, in subordine,garantito), sia la pubblica amministrazione che – a sua volta, e soprattutto in dipendenza dei fini di interesse generale da essa perseguiti – necessita di certezza giuridica al fine di fondare la legittimità del suo operato, e senza che quest’ultimo – quindi – possa formare oggetto di contestazione entro i ben più lunghi termini di prescrizione (esigenza, questa, addirittura essenziale per le pubbliche amministrazioni che sono chiamate a svolgere funzioni che impongono celerità decisionali e, soprattutto, duratura permanenza degli effetti delle determinazioni assunte, proprio in quanto sottese agli interessi primari che intuitivamente assistono – tra l’altro – le esigenze della difesa nazionale e della tutela dell’ordine pubblico).
Se, come si è visto innanzi, lo stesso ordinamento giuridico sancisce l’inoppugnabilità degli atti delle assemblee dei partecipanti alle comunioni e ai condomini, oltrechè delle società per azioni, e ciò a tutela degli interessi collettivi perseguiti da tali aggregati sociali (dei quali, i prime due sono addirittura privi di personalità giuridica), non si vede dunque il motivo per il quale l’ordinamento non debba riconoscere una consimile tutela anche – e soprattutto – alle persone giuridiche pubbliche, in quanto titolari di interessi di indiscutibile maggior rilievo, ed in primis tra queste lo Stato.
Questa notazione di fondo pare al Collegio di solare evidenza, e sembra sufficiente per evidenziare il ben grave errore di coerenza nell’interpretazione del “sistema” nel quale sono purtroppo ricadute le predette tre ordinanze nn. 13659, 13660 e 13911 dd. 13 giugno 2006 rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
5.5. Va in ogni caso soggiunto che, ove pure si dovesse accedere – in esito ad una non augurabile persistenza dei sopradescritti orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – ad una possibilità di liquidazione del danno da interesse legittimo anche in mancanza di un’impugnazione in termini dell’atto che lo ha prodotto, l’esito del giudizio non potrebbe essere ragionevolmente favorevole per l’attuale ricorrente: e ciò in relazione alla valutazione, forzatamente negativa nei riguardi della posizione giuridica di tutti i ricorrenti in consimili ipotesi, di un elemento di fondo che si preannuncerebbe – per l’appunto – come costante in tutte le fattispecie omologhe alla presente.
Se è vero – infatti – che, a’ sensi dell’art. 2056 c.c., il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del medesimo codice e che il primo comma di quest’ultimo articolo – recante la rubrica “concorso del fatto colposo del creditore” – dispone, a sua volta, che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”, risulterebbe ben evidente che – sotto questo specifico profilo – proprio l’omessa impugnazione, da parte del xxxxx dei predetti provvedimenti autoritativi (certamente illegittimi, ma dalla cui rimozione ope iudicis sarebbe conseguito il pieno ripristino della posizione giuridica lesa), ha per certo aggravato il danno, rendendolo irreversibile.
Né va sottaciuto che nella vicenda complessivamente descritta il torto e la ragione reciprocamente si confondono, ma in modo comunque negativo per la posizione dell’attuale ricorrente, obliterando qualsivoglia presupposto per la liquidazione di un risarcimento in suo favore.
Infatti, se è ben vero che il xxxxxx aveva diritto alla concessione del congedo parentale, risulta altrettanto assodato che questi, anziché mettersi a rapporto dal superiore, ha ottenuto il congedo medesimo con modalità alquanto discutibili; e se è altrettanto vero che i superiori del xxxx, anziché perseguire tali modalità mediante un dovuto procedimento disciplinare, hanno a loro volta posto in essere condotte censurabili e per certo oggettivamente riconducibili a mobbing in relazione a quanto rilevato in via generale al § 5.2. della presente sentenza, a sua volta lo stesso xxxx non ha – per tutto quanto detto innanzi – agito per la rimozione nella presente sede di giudizio dei provvedimenti illegittimi adottati nei suoi confronti, ma si è limitato a far pervenire un’inconcludente diffida a carico dei responsabili (i quali, a loro volta, anche a prescindere della stessa intrinseca inconcludenza della diffida ricevuta, non hanno desistito dal porre in essere ulteriori atti e comportamenti contra ius nei riguardi del loro sottoposto: e tale circostanza andrebbe, pertanto, opportunamente valutata dall’Amministrazione intimata ai fini disciplinari) e cercando – in modo del tutto incongruo, per quanto detto innanzi – di profittare sotto il profilo meramente economico dell’acquiescenza da lui stesso prestata nei riguardi dei provvedimenti medesimi.
6. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti, avuto riguardo all’oggettiva sussistenza del mobbing denunciato.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 15 marzo 2007
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. Veneto – I Sezione n.r.g. xxxxx
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