Per valutare la tempestività della istanza di rimessione in termini proposta a mezzo posta, occorre fare riferimento alla data di rinvio della raccomandata o alla data di deposito?

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Il fatto

Il condannato, a mezzo difensore di fiducia, formulava istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna di cui era venuto a conoscenza solamente a seguito della notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ove era indicata tale condanna quale causa ostativa alla permanenza in Italia del ricorrente.

Tale istanza, prima inviata a mezzo PEC e successivamente reinviata e depositata tramite servizio postale, a sua volta, era dichiarata irricevibile dal Tribunale di Foggia “in quanto non depositata ex art. 121 c.p.p.”.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Contro detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato deducendo violazione degli artt. 121, 175, 582 e 583 c.p.p..

La difesa del ricorrente, in particolare, assumeva che, poiché l’istanza era stata inviata a mezzo raccomandata spedita al Tribunale di Foggia in data 11 Gennaio 2020, la stessa doveva essere ritenuta rituale e tempestiva dal momento che secondo, quanto stabilito dalle S.U. con la pronunzia n. 42043/2017, nella fattispecie in esame doveva trovare applicazione il disposto di cui all’art. 583 c.p.p. secondo cui l’impugnazione può essere trasmessa a mezzo posta alla cancelleria del giudice competente ex art. 582 c.p.p. ed in questo caso, ad avviso del legale, essa si considerava proposta alla data di spedizione della raccomandata.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito che, per valutare la tempestività della istanza di rimessione in termini proposta a mezzo posta, occorresse fare riferimento alla data di rinvio della raccomandata e non alla data di deposito posto che la Corte di Cassazione a S.U., ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale insorto tra diversi orientamenti, ha affermato che, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta di restituzione nel termine ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p.). (Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017).

Orbene, declinando tale principio diritto rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come, nel caso in esame, l’istanza in questione fosse stata inviata tramite raccomandata postale in data 11 Gennaio 2020 (e, quindi, entro il prescritto termine di trenta giorni di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2 bis) dovendosi di conseguenza ritenere la stessa tempestiva.

Da ciò se ne faceva conseguire l’annullamento dell’ordinanza impugnata con contestuale trasmissione dei relativi atti al Tribunale di Foggia perché provvedesse ad esaminare, nel merito, l’istanza in questione.

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Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante essendo ivi sancito, sulla scorta di quanto già affermato in un recente arresto giurisprudenziale, che, per valutare la tempestività della istanza di rimessione in termini proposta a mezzo posta, occorre fare riferimento alla data di rinvio della raccomandata, e dunque alla sua data di spedizione, e non invece alla data di deposito

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale, quindi, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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